Micropermanenti e liquidazione del danno morale: sussiste l'onere probatorio del danneggiato

Redazione Scientifica
26 Novembre 2018

Nell'ipotesi di sinistro stradale con conseguenti lesioni, qualora le stesse possono essere classificate come lesioni cc. dd. micro permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico..

Nell'ipotesi di sinistro stradale con conseguenti lesioni, qualora le stesse possono essere classificate come lesioni cc. dd. micro permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi (nel caso di specie, quindi, trattandosi di lesioni micro permanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 209/2005 e dall'ultimo D.M. sviluppo economico del luglio 2017 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona).

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