Requisiti della criptovaluta, ex art. 2464, comma 2, c.c., ai fini del conferimento nel capitale sociale di una s.r.l.

Fabrizio Bartolini
27 Novembre 2018

La criptovaluta, al fine di poter essere oggetto di conferimento nel capitale sociale di una s.r.l., deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2464, comma 2, c.c. e precisamente deve essere oggetto di valutazione economica in un dato momento storico e, come tale, inserita in un mercato esistente, nonché bene aggredibile nelle forme dell'esecuzione forzata.
Massima

La criptovaluta, al fine di poter essere oggetto di conferimento nel capitale sociale di una s.r.l., deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2464, comma 2, c.c. e precisamente deve essere oggetto di valutazione economica in un dato momento storico e, come tale, inserita in un mercato esistente, nonché bene aggredibile nelle forme dell'esecuzione forzata.

Pertanto, seppur la criptovaluta possa, in linea generale, essere conferita nel capitale sociale, non tutte le criptomonete hanno le caratteristiche per essere considerate tali, essendo necessario, di volta in volta, provvedere ad una analisi specifica delle caratteristiche delle stesse.

Il caso

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 2436, comma 3, c.c., una s.r.l. chiedeva al Tribunale di Brescia, a seguito del rifiuto del Notaio di provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera societaria con cui si aumentava il capitale sociale mediante conferimento di criptovaluta, di ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale.

Il ricorrente, a sostegno delle sue argomentazioni e richieste, aveva prodotto una relazione giurata, così come previsto dall'art. 2465 c.c., sostenendo, inoltre, che non vi era ragione alcuna per escludere la liceità del conferimento di criptovalute, in quanto oggetto del conferimento possono essere anche beni immateriali e visto che anche l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il possesso della moneta virtuale era da inserire nella dichiarazione dei redditi equiparando la stessa alla valuta estera.

Il Tribunale di Brescia, nel caso specifico, è stato di contrario avviso e ha rigettato il ricorso, ritenendo la criptovaluta conferita nel caso di specie ancora in fase sostanzialmente embrionale e pertanto non idonea a soddisfare il requisito di cui all'art. 2464 comma 2 c.c.

Le questioni

Il provvedimento in commento risulta condivisibile sotto molteplici aspetti, nonché frutto di una analisi attenta del problema.

Il legislatore, con una norma analoga a quella dell'art. 2263, comma 1, c.c. dettata in tema di società di persone, richiamando la formulazione letterale dell'art. 7, primo periodo, II direttiva in materia societaria (direttiva 13.12.1976, n. 77/91/CEE), ha ampliato la categoria dei beni conferibili in una S.r.l., mediante l'espressa previsione della conferibilità di ogni entità utile, alla quale sia possibile attribuire un valore patrimoniale attendibile. Pertanto può essere conferito nella s.r.l. (si ricordi che solo in questo tipo di società vige la regola di suscettibilità della valutazione economica del conferimento) qualsiasi bene o utilità, purché possa essere valutato economicamente e, quindi, sussista la concreta possibilità di stimare in termini obiettivi l'entità conferita.

Sul lato procedurale si deve tener presente come, ai sensi dell'art. 2465 c.c. chi conferisce beni in natura o crediti debba presentare una relazione giurata da parte di un revisore legale contenente la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Tale relazione, però, non è insindacabile in quanto, seppur il giudice non si possa sostituire nella propria valutazione a quella contenuta nella relazione giurata suddetta, questi può sicuramente valutarne la completezza, la logicità, la coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto.

Nel caso in esame il giudicante, svolgendo tale analisi, ha ritenuto che la perizia di stima non presentasse un livello di completezza ed affidabilità sufficiente per consentire un'esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame e ciò a ragione visto che, anche in considerazione della novità della materia, solo a seguito di discussione in udienza era emerso che la criptomoneta in questione non era presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e moneta avente corso legale, risultando, pertanto, la stessa carente e non specificatamente dettagliata in merito alla analisi dei requisiti necessari affinché la criptomoneta potesse essere oggetto di conferimento sociale.

La questione più importante, però, affrontata dal Tribunale di Brescia riguarda proprio i requisiti che la criptovaluta deve possedere per poter essere considerata oggetto di conferimento: presenza della stessa in mercati di scambio, idoneità ad essere oggetto di valutazione economica, possibilità di essere aggredibile in fase di esecuzione.

Non tutte le criptomonete sono suscettibili di una valutazione economica effettiva e concreta e, pertanto, idonee ad essere conferite.

Come è noto, infatti, esistono sul mercato moltissime criptomonete differenti tra le quali la più nota, anche perché è stata la prima, è sicuramente il Bitcoin (ad oggi si contano più di 2000 criptomonete diverse e quasi ogni giorno se ne aggiungono di nuove).

Per capire questo fenomeno bisogna aprire una breve parentesi per chiarire cosa sia una criptomoneta.

Possiamo definire la criptomoneta come una rappresentazione digitale di valore, decentralizzata, basata sul peer-to-peer, su una Blockchain condivisa il cui trasferimento si fonda sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un algoritmo open source.

La criptomoneta è, pertanto, un protocollo di comunicazione contenente in sé molto più che una moneta così come noi la intendiamo normalmente avendo insita al suo interno informazioni specificatamente programmate per un determinato uso: ad esempio la criptomoneta Ethereum è stata programmata per essere utilizzata nei c.d. smart contract mentre la cripto Monero, invece, per eseguire transazioni non tracciabili.

Proprio in quanto ogni criptovaluta contiene specifiche informazioni che la rendono adatta principalmente a un determinato scopo, molte sono quelle in circolazione e molte sono quelle che vengono costantemente create.

Pertanto, dinanzi a questa moltitudine di criptovalute il compito da svolgere è proprio quello di andare ad analizzare se una determinata criptomoneta abbia una propria realtà concreta, un mercato ed un indice di capitalizzazione considerevole, analisi che anche il mero investitore dovrà compiere per evitare operazioni fallaci.

Il Tribunale di Brescia, a differenza di quanto rilevato dal Notaio che aveva negato il proprio assenso basandosi sulla volatilità della criptovaluta, non ha ritenuto questa “caratteristica” impeditiva del conferimento ma ha basato il proprio convincimento - a ragione - solo ed unicamente sul criterio della valutazione economica proprio nella consapevolezza di quanto sopra detto.

Pertanto qualora una criptomoneta, come quella in esame, non sia presente in alcuna piattaforma di scambio né sia certa la sua quotazione ma solo riferibile ad una piattaforma riconducibile ai soggetti creatori della stessa, certamente non potrà essere considerata suscettibile di valutazione economica e pertanto difetterà del requisito dettato dall'art. 2464 c.c. necessario affinché un bene possa essere oggetto di conferimento.

Osservazioni

La decisione in esame affronta, anche se non proprio direttamente, il tema ancora non chiaro dell'inquadramento giuridico della criptomoneta indicata dal giudice bresciano quale bene suscettibile di valutazione economica.

La criptovaluta è sicuramente un mezzo di scambio e di pagamento essendo stata classificata dalla BCE come mezzo di pagamento virtuale del 3° tipo poiché permette l'acquisto di beni virtuali venendo qualificata come “valuta virtuale” e cioè come una rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da una autorità pubblica. Anche partendo, però, da queste considerazioni è indubbio che la criptomoneta ponga dei problemi di inquadramento giuridico data la sua natura anonima, ibrida e virtuale nonché in considerazione della sua portata innovativa e della assenza di regolamentazione legislativa.

Come è noto, per monete tradizionali si intendono quelle aventi corso legale che sono un mezzo di pagamento stabile, grazie all'azione di banche centrali e che godono di riconoscimento legislativo. Per essere considerata tale la moneta deve essere quindi un mezzo di scambio, un'unità di conto, un riferimento per i pagamenti dilazionati e una riserva di valore.

Se così è la criptomoneta non può essere, pertanto, considerata un mezzo di pagamento assimilabile ad una moneta avente corso legale essendo un mezzo di scambio convenzionale che diventa tale proprio nel momento in cui vi è qualcuno disposto ad accettarlo.

Ma se è indubbio che la criptomoneta possa essere identificata come mezzo di pagamento lo stesso non lo si può dire riguardo agli altri requisiti propri della moneta ufficiale. L'unità di conto, il riferimento per pagamenti dilazionati e la riserva di valore, infatti, non sono caratteristiche proprie della criptovaluta proprio in quanto questa si fonda su una decentralizzazione del sistema e in quanto ad oggi la stessa ha un alto grado di volatilità che, sotto vari aspetti, la rendono assimilabile più ad un bene di investimento che ad una moneta vera e propria.

Il Tribunale di Brescia definisce, quindi, la criptomoneta un bene che può essere suscettibile di valutazione economica con un inquadramento sicuramente preferibile sotto l'aspetto giuridico.

Conclusioni

Non contestabile, alla luce di quanto sopra detto, è il principio affermato nella pronuncia del Tribunale di Brescia che analizza un problema prima d'ora mai affrontato in una materia completamente nuova e che trova difficoltà di inquadramento giuridico a fronte di un vuoto attuale normativo avendo gli unici e sporadici interventi legislativi in materia di criptomoneta affrontato solo il tema fiscale tra l'altro in maniera a dir poco confusa e generica.

Sicuramente la sentenza in esame pone un ulteriore tassello giuridico di fronte ad un realtà sicuramente in divenire ma che sotto molteplici aspetti si sta sempre più diffondendo nella attesa di una normativa che regolamenti il settore.

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