Anche senza autorizzazione dell'assemblea, il condomino obeso può installare, a proprie spese, l'ascensore

Redazione scientifica
27 Novembre 2018

Per disabilità si intende la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale che la persona, affetta da tale menomazione, vive. Dunque con il termine handicap si vuole indicare lo svantaggio sociale vissuto.

I coniugi Tizio e Caia, proprietari di un appartamento sito all'ultimo piano dello stabile e privo di impianto ascensore, stanti le non buone condizioni di salute (in particolare le patologie di Caia rendevano gravoso l'utilizzo delle scale), chiedevano all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il diritto degli attori ad installare, a proprie spese, un impianto di ascensore diretto al superamento delle barriere architettoniche.

Costituendosi in giudizio, il condominio contestava l'avversa pretesa ed evidenziava che in assenza di autorizzazione dell'assemblea, si può procedere autonomamente ed a proprie spese solo all'installazione di servoscala o altre strutture mobili facilmente amovibili, ma non di un ascensore. Ad ogni modo, secondo il condominio, i condomini non potevano considerarsi persone disabili e, dunque, non avevano diritto a realizzare quanto richiesto.

Nel giudizio di merito, a seguito dell'espletata istruttoria di causa, era emerso che la sig.ra Caia, ultrasessantacinquenne, era portatrice di handicap; difatti, la disabilità da cui era affetta Caia (obesità con complicanze artrosiche) si rifletteva senz'altro nella sfera del movimento. Proprio su tale aspetto, il giudicante ha osservato che non ci si può aspettare che una persona in tali condizioni salga a piedi fino all'ultimo piano dell'edificio senza rischi per la sua salute ed integrità fisica. Premesso quanto innanzi esposto, il Tribunale ha precisato che non si può comparare, con l'esigenza di installare l'ascensore, un ipotetico disagio nella fruizione delle parti comuni che i condòmini subirebbero per effetto dell'installazione. Difatti, la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche a prescindere dall'effettivo decoro degli edifici interessati. Di conseguenza, è stata accolta la domanda degli attori di costruire a loro spese l'impianto di ascensore, ubicato nel vano scala ed in conformità alle indicazioni tecniche fornite dal c.t.u.

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