Cessione licenza taxi: si presume a titolo oneroso in assenza di formalità scritta della donazione

La Redazione
27 Novembre 2018

Il tassista che dona la licenza al figlio deve farlo in forma scritta; altrimenti, l'Ufficio delle Entrate è legittimato a considerarla avvenuta a titolo oneroso. Lo spiega la Suprema Corte con l'ordinanza del 21 novembre 2018 n. 30029.

Il tassista che dona la licenza al figlio deve farlo in forma scritta; altrimenti, l'Ufficio delle Entrate è legittimato a considerarla avvenuta a titolo oneroso. Lo spiega la Suprema Corte con l'ordinanza del 21 novembre 2018 n. 30029.

Nel caso in esame, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento ad un tassista recuperando a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione della licenza, determinata in quasi 125mila euro. Il contribuente contestava l'accertamento sostenendo che la cessione fosse avvenuta a titolo di liberalità tra padre e figlio.

Nella sentenza di merito, la Corte aveva sostenuto che il trasferimento d'azienda non richiedeva la forma scritta ad substantiam, non tenendo conto della necessità dell'atto pubblico. Evidenziava inoltre che il trasferimento da padre a figlio, per l'evidente stretto rapporto di parentela, costituiva una presunzione della gratuità della cessione. Secondo l'Ufficio, invece, il trasferimento della proprietà dell'azienda richiede necessariamente un atto scritto, dovendo presumersi il trasferimento a titolo oneroso poiché, per la donazione, è richiesta la forma solenne ad substantiam.

Ne consegue – hanno concluso i Supremi Giudici – che il trasferimento della licenza del servizio taxi nel caso di specie doveva presumersi a titolo oneroso. Questa Corte, in tema di cessione di licenza taxi ha affermato che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell'ambito dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento […] realizza, se avvenga come si presume a titolo oneroso, una plusvalenza, risultando irrilevante, a fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative”.

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