Pluralità di clienti ed unicità della difesa: come si calcola il compenso all’avvocato?

Redazione scientifica
27 Novembre 2018

L'art. 5, comma 4, d.m. n. 585/1994 fissa il principio per cui, qualora l'avvocato abbia assisto più parti processuali nella medesima posizione, deve essere determinato un unico onorario, aumentato come per legge per ogni parte e l'importo totale deve poi dividersi per tutte le posizioni processuali.

Il caso. Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 15mila euro a titolo di competenze professionali svolte a favore del cliente ingiunto. Proposta opposizione, quest'ultimo otteneva la revoca del decreto ingiuntivo con condanna a pagare poco più di 500 euro, mentre all'avvocato veniva imposta la restituzione delle somme indebitamente percepite in forza del decreto opposto. In sede di gravame, la decisione veniva confermata con la sola rideterminazione della somma dovuta dal cliente.

L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, d.m. n. 585/1994 per aver la Corte d'appello errato nel dividere per i 33 assistiti l'importo a titolo di onorario calcolato secondo i parametri tabellari. Tale norma, a parere del ricorrente, trova applicazione solo nei rapporti di soccombenza e non in quelli tra professionista e cliente.

Liquidazione del compenso. Il Collegio ricorda come, nel caso in cui l'avvocato assiste e difende più persone aventi la medesima posizione processuale, l'art. 5, comma 4, d.m. n. 585/1994 (applicabile ratione temporis) fissa il principio per cui deve essere determinato un unico onorario, aumentato come per legge per ogni parte (per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti), l'importo totale deve poi dividersi per tutte le posizioni processuali. Si tratta, precisano i Giudici, di un principio generale non riferito al solo soccombente ma anche al cliente. Pertanto, «in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione» (cfr. Cass. civ. n. 7015/17; Cass. civ., n. 26614/16 e Cass. civ. n. 16153/10).

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

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