Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e configurabilità del repêchage
27 Novembre 2018
Il caso. Il Tribunale di Fermo aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta ad accertare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro. La Corte di appello di Ancona aveva poi confermato la legittimità del licenziamento.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e configurabilità del repêchage. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la Corte di cassazione è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41, Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.
Ne consegue che, una volta accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all'art. 41, Cost., a giustificare il licenziamento.
Occorre altresì evidenziare che pur non essendo il lavoratore licenziato per g.m.o. tenuto ad indicare le altre posizioni lavorative esistenti in azienda al momento del recesso, laddove, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, ove questi non di meno indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata, nel riferito contesto, dal giudice al fine di escludere la possibilità di repêchage.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. |