Dichiarazione di fallimento e ricorso per cassazione: la comunicazione di cancelleria fa decorrere il termine

Redazione scientifica
28 Novembre 2018

La notificazione del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento effettuata dal cancelliere a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall..

Il caso. Il tribunale di Genova, su richiesta della banca, dichiarava il fallimento di una s.r.l. dopo aver preso atto che la compagine debitrice non aveva fornito alcuna prova dell'insussistenza dei presupposti di fallibilità. La Corte d'appello rigettava il reclamo rilevando, quanto alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità, la mancanza di alcuna prova al riguardo.

Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società. Al quale ha resistito con controricorso la banca, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in conseguenza del mancato rispetto del termine di impugnazione.

La notifica del testo integrale della sentenza. Il Collegio ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la notificazione del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall. dal cancelliere a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi il novellato art. 133, comma 2, c.p.c. secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 10525/2016).

I Giudici decidono, infatti, di dare continuità al principio in base al quale «il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c. non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, ex art. 18, commi 14 e 15, l.fall.».

Ne consegue che la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata i vigore del d.l. n. 179/2012 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che il messaggio con valore di notifica è stato inviato in data 31 ottobre 2014 e il ricorso per cassazione notificato il 22 aprile 2015, lo stesso è da ritenere tardivo.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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