Dichiarazione di adottabilità del minore: i termini per proporre ricorso per cassazione

29 Novembre 2018

La questione in esame nella pronuncia della Suprema Corte riguarda la corretta individuazione del termine per impugnare la sentenza in tema di adottabilità pronunciata della Corte d'appello.
Massima

In tema d'impugnazione del provvedimento di adottabilità del minore, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni entro cui deve essere proposto il ricorso per cassazione (art. 17, comma 2, l. n. 184/1983).

Il caso

Una minorenne veniva dichiara in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni di Lecce.

Il padre della minore proponeva, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 17, comma 1, l. n. 184/1983, appello avverso la sentenza del giudice minorile. La Corte d'appello eseguiva uno scrupoloso vaglio dei rapporti tra il padre appellante e la minore a conclusione del quale riteneva insussistente un significativo e stabile legame affettivo. Pertanto, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto sia dello scarso attaccamento esistente tra l'appellante e la minore sia del rifiuto manifestato da quest'ultima a coltivare il rapporto con il padre, respingeva l'impugnazione del padre in quanto lo stato di abbandono della minore non poteva essere efficacemente superato dalla presenza – saltuaria ed inidonea – della sola figura paterna.

Il padre impugnava la sentenza della Corte d'appello proponendo ricorso per cassazione (art. 17, comma 2, l. n. 184/1983 e artt. 360 ss. c.p.c.).

La Corte di cassazione, accertata la tardività dell'impugnazione e l'inutile decorso del termine per impugnare di trenta giorni fissato dall'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983, dichiarava il ricorso del padre inammissibile.

La questione

La questione in esame riguarda la corretta individuazione del termine per impugnare la sentenza in tema di adottabilità pronunciata della Corte d'appello. In particolare, ci si chiede se il ricorso per cassazione debba essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione d'ufficio della sentenza che si pronuncia sullo stato di adottabilità del minore ovvero se il ricorso per cassazione debba essere proposto, in assenza di una notificazione avvenuta su istanza di parte, nel termine c.d. lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c..

In altri termini, ci si chiede se la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello in tema di adottabilità sia idonea a far decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983 ovvero se sia necessaria la notificazione su istanza di parte per far decorrere il termine breve.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, ritiene – aderendo ad un già consolidato orientamento giurisprudenziale – che «gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della l. n. 184/1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo a tal fine un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione ex officio».

Pertanto, laddove si debba impugnare la sentenza che si è pronunciata sullo stato di adottabilità del minore, il termine per l'impugnazione è di trenta giorni ed il dies a quo deve essere indentificato con la notificazione d'ufficio del testo integrale della sentenza (cfr. art. 15, comma 3, l. n. 184/1983).

La notificazione d'ufficio della sentenza del tribunale per i minorenni è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, l. n. 184/1983, impugnazione avanti alla Corte d'appello, sezione per i minorenni. Ugualmente, la notificazione d'ufficio della sentenza di secondo grado è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione ex art. 17, comma 2, l. n. 184/1983.

Chiarito il contesto normativo di riferimento, la Suprema Corte prosegue sottolineando che in tali casi non trova applicazione l'art. 133 c.p.c. in forza del quale la notificazione d'ufficio non risulta idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'art. 325 c.p.c.. La non applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 133 c.p.c. deriva dal fatto che l'art. 17 l. n. 184/1983 deve considerarsi lex specialis.

Inoltre, la sentenza in commento precisa che non assume alcun rilievo il fatto che la notificazione della sentenza in tema di adottabilità sia avvenuta in via telematica.

Infine, la Corte di cassazione evidenzia come il ricorrente non abbia in alcun modo provato circostanze idonee a dimostrare il mancato decorso del termine per impugnare («quale ad esempio», ricorda la sentenza in commento, «l'avvenuta notifica in versione non integrale della sentenza della corte distrettuale»).

In conclusione, la Suprema Corte precisa che la ragione di una tale disciplina acceleratoria debba essere rintracciata «nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno».

Osservazioni

La sentenza in commento ritiene, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che, in tema di impugnazioni dei provvedimenti inerenti la dichiarazione di adottabilità, l'art. 17 l. n. 184/1983 contenga una disciplina speciale e, pertanto, il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione d'ufficio della sentenza e non, come avviene nella disciplina ordinaria, dalla notifica della sentenza su istanza di parte (art. 285 c.p.c.).

L'orientamento maggioritario (cfr. Cass. civ., Sez.Un., n. 12547/1992; Cass. civ., sez. I, n. 6042/1991; Cass.civ., sez. I, n. 4293/1993; Cass.civ., sez. I, n. 961/1995; Cass.civ., sez. I, n. 1100/2000; Cass. civ., sez. I, n. 7848/2002; Cass. civ., sez. I, n. 4396/2002; Cass.civ., sez. I, n. 4292/2005; Cass.civ., sez. VI-1, n. 10486/2012; Cass.civ., sez. I, n. 21193/2016; Cass.civ., sez. I, n. 27139/2017 e Cass.civ., sez. I, n. 28151/2017) sottolinea e ribadisce la specialità della disciplina contenuta nell'art. 17 l. n. 184/1983 con una duplice conseguenza: a) il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, sezione minorenni, in tema di dichiarazione di adottabilità è di trenta giorni; b) il termine breve di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983 decorre dalla notifica ex officio del testo integrale della sentenza. Inoltre, viene chiaramente affermato che la brevità del termine «non comporta alcuna apprezzabile limitazione del diritto di difesa in considerazione della sua ragionevole durata quali che siano i motivi del ricorso» (così Cass. civ., Sez.Un., n. 6985/2005. Dello stesso avviso anche Cass. civ., sez. I, n. 4396/2002).

Ne consegue, come ben sottolineato anche dalla sentenza in commento, l'inapplicabilità dell'art. 133 c.p.c. – anche nella versione successiva alla riforma del 2014 – con la conseguenza che il termine breve per l'impugnazione decorre a prescindere dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.

Infine, come accennato nella pronuncia della Suprema Corte in commento, la notificazione d'ufficio della sentenza può essere effettuata sia a mezzo dell'ufficiale giudiziario sia attraverso la posta elettronica certificata (Cass. civ., sez. VI-1, ord., n. 29302/2017 e Cass. civ., sez. I, ord. n. 10106/2018 contra Cass. civ., sez. I, n. 25662/2014, ma riferita alla situazione normativa precedente alla riforma operata con d.l. n. 90/2014 conv. con modif. dalla l. n. 114/2014).

Il diverso orientamento interpretativo, per altro sostenuto da pronunce giurisprudenziali risalenti nel tempo, ritiene invece che l'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983 nel disciplinare i tempi per la proposizione del ricorso per cassazione non deroghi alla disciplina ordinaria. Pertanto, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 285 c.p.c., il dies a quo del termine breve per l'impugnazione decorrerebbe dalla notifica della sentenza su istanza di parte e, in assenza di tale notifica, dovrà ritenersi applicabile l'art. 327 c.p.c. e, dunque, il termine per impugnare sarà di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ., sez. I, n. 5881/1991; Cass. civ., sez. I, n. 4641/1987 e Cass. civ., sez. I, n. 4640/1987).

Nonostante tale ricostruzione interpretativa, il ragionamento della Corte di cassazione, espresso nella sentenza in commento, deve trovare accoglimento, con la conseguente affermazione dell'orientamento dominante. Infatti, questa lettura interpretativa dell'art. 17 l. n. 184/1983, oltre ad essere più aderente al dato letterale della norma – la notificazione citata dall'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983 non può che essere la notificazione d'ufficio di cui agli artt. 17, comma 1 e 15, comma 3, l. n. 184/1983 –, garantisce una celerità nella definizione e nella stabilizzazione del giudizio in tema di dichiarazione di adottabilità con un netto vantaggio per l'interesse del minore, che, in tali casi, può essere individuato anche nella necessità di una rapida definizione della propria posizione giuridica. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte si tratta di una «disciplina ispirata a criteri di celerità, snellezza e concentrazione, in relazione alla esigenza di favorire, nel modo più rapido possibile e con le sufficienti garanzie, l'inserimento del minore in un ambiente familiare idoneo al suo sano sviluppo fisico e psichico» (Cass. civ., Sez.Un., n. 12547/1992). Dunque, l'art. 17 l. n. 184/1983 appare norma capace di trovare il giusto bilanciamento tra necessità di tutelare gli interessi del minore coinvolto in un procedimento di adottabilità e il diritto di difesa delle parti del medesimo procedimento.

Guida all'approfondimento
  • A. Conti, Adozione, in AA.VV., Formulario della famiglia, a cura di F. di Marzio e R. Giordano, Milano, 2018, 773 ss.;
  • M. Sesta, Codice della famiglia, Milano, 2015, 2192 ss.;
  • A. Zaccaria, Commentario breve al diritto della famiglia, Padova, 2016, 1607 ss..

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