Rapporti tra opposizione all’esecuzione e opposizione di terzo
29 Novembre 2018
Il caso. Un terzo proponeva opposizione all'esecuzione promossa da una Diocesi per il rilascio di un immobile oggetto di sentenza di condanna restitutoria pronunciata nei confronti di un soggetto nel 2001 sulla ritenuta risoluzione di un comodato precario, dichiarando che era proprietario del bene per averlo acquistato nel 2000 dal soggetto che lo aveva, a sua volta acquistato per usucapione ventennale. Sia il tribunale e la Corte d'appello accoglievano l'opposizione.
Contro tale decisione ricorre per cassazione la Diocesi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1372 c.c., 323, 111 c.p.c., poiché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere opponibile il giudicato scaturito da un giudizio cui la deducente era rimasta estranea.
L'opposizione del terzo. Il Collegio pronuncia, al contrario, il seguente principio di diritto: «l'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c.».
Nel caso di specie, il terzo opponente ha proposto opposizione all'esecuzione, ma in realtà avrebbe dovuto impugnare il provvedimento con l'opposizione di terzo ordinaria.
Per tale motivo, ha cassato senza rinvio la decisione gravata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo c.p.c..
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