Mutuo fondiario: il superamento del limite di finanziabilità determina la nullità del contratto
30 Novembre 2018
Il superamento del limite di finanziabilità, ex art. 38, comma 2, TUB, e della conseguente delibera del Cicr, determina ex se la nullità del contratto di mutuo fondiario, e poiché detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come fondiario, lo sconfinamento conduce in via automatica alla nullità dell'intero contratto, salva la possibilità di conversione in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne ricorrano i presupposti. |