Decreto ingiuntivo per oneri accessori relativi ad immobile concesso in locazione
30 Novembre 2018
Il proprietario di un appartamento locato (l'inquilino ormai non c'è più) deve recuperare tramite un decreto ingiuntivo le spese condominiali già pagate allegando il contratto di locazione e il rendiconto di quanto pagato in più. La competenza è del tribunale o del giudice di pace, inoltre, è sufficiente allegare il rendiconto o sono necessarie le singole pezze giustificative?
Il locatore che intenda agire in via monitoria nei confronti del conduttore - salvo che non richieda il pagamento dei canoni contestualmente alla convalida di sfratto ai sensi dell'art. 658 c.p.c. - soggiace alle stesse regole del creditore ordinario. Si è infatti ritenuto da parte della dottrina e da parte della giurisprudenza di merito che lo specifico procedimento per ingiunzione previsto nell'ipotesi di istanza avanzata dal creditore a seguito di convalida di sfratto possa avere ad oggetto solo canoni e non oneri accessori e spese condominiali (salvo che le stesse non rappresentino una misura fissa e predeterminata a contratto alla stregua del canone). Ne deriva che nel caso di specie debba essere richiesto ordinario decreto ingiuntivo, allegando tutti i documenti che integrino il requisito della prova scritta ai sensi dell'art 633 comma 1 n. 1 c.p.c., nella accezione ampia che di tale locuzione ha fornito la giurisprudenza. A tal fine potrà pertanto ritenersi opportuna la produzione di copia del contratto di locazione, dei consuntivi e dei riparti da cui derivano le quote condominiali oggetto di domanda e la quietanza dalla quale risulti che il pagamento è stato effettuato dal locatore. Quanto alla competenza, va rilevato che a norma del d.lgs 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazioni è attribuita inderogabilmente al Tribunale (Cass. civ., sez. III 31 gennaio 2006 n. 2143); va tuttavia sottolineato che sul punto non sussiste omogeneità di orientamento nella giurisprudenza di merito. |