La testimonianza dell'amministratore di sostegno nel processo civile
03 Dicembre 2018
La disciplina codicistica dell'amministrazione di sostegno non contiene previsioni in tema, né queste sono rinvenibili nella disciplina della tutela che pure è in parte applicabile all'amministrazione di sostegno ex art. 411, comma 1, c.c.. Per rispondere al quesito occorre allora riferirsi alle norme del codice civile dedicate alla rappresentanza processuale (art. 75 c.p.c.)e a quelle concernenti l'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.). Le situazioni ipotizzabili in partenza in cui l'amministratore di sostegno non potrà assumere la posizione di teste del beneficiario si collegano infatti, da un lato, ai casi in cui egli sia il rappresentante processuale ex art. 75 c.p.c. del beneficiario-parte del giudizio e, dall'altro, ai casi in cui si ravvisi un'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.c. avendo l'ads un interesse proprio giuridicamente qualificato a partecipare al giudizio. Rappresentanza processuale
Come noto, la persona sottoposta ad ads non perde, per ciò stesso, il libero esercizio dei propri diritti né di conseguenza la capacità di stare in giudizio personalmente. Il beneficiario in quanto tale può, dunque, essere convenuto in giudizio come pure può introdurre un giudizio in sede civile, conferendo relativa procura a un avvocato di propria fiducia. In taluni casi, tuttavia, il beneficiario perde la capacità processuale, il che si verifica allorquando egli, nel suo stesso interesse: - venga “incapacitato a 360°” mediante attribuzione all'ads di compiti di rappresentanza esclusiva in tutti gli atti ordinari e straordinari; - venga “incapacitato” limitatamente a uno o ad alcuni atti mediante attribuzione all'ads di compiti di rappresentanza esclusiva, nel qual caso la perdita della capacità processuale sarà limitata a detti atti; - venga “incapacitato” con riguardo specifico alla possibilità di partecipare al giudizio. Tale eventualità è ammessa ex art. 411, u.c., c.c.: si tratta del caso in cui il g.t. vieti espressamente al beneficiario di partecipare a un determinato giudizio o a tutti i generi di contenzioso che dovessero insorgere, attribuendo il relativo potere di rappresentanza processuale all'ads («non parteciperai tu al giudizio, ma vi parteciperà per te l'ads, tuo rappresentante processuale»). In definitiva, in tutti questi casi, l'amministratore di sostegno assumerà la veste di rappresentante legale e, conseguentemente, di rappresentante processuale dell'interessato; identificandosi processualmente con la parte, egli non potrà rendere testimonianza. In concreto, dunque, occorre verificare volta per volta il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Come noto, infatti, i compiti-poteri dell'ads sono quelli e soltanto quelli espressamente stabiliti nel decreto istitutivo o in eventuali successivi decreti del g.t.. Occorrerà, quindi, chiedersi se l'oggetto del giudizio nel quale l'ads sia chiamato a deporre a favore del beneficiario coinvolga le suddette funzioni specificamente attribuite all'ads. Una volta individuati i compiti-poteri dell'amministratore di sostegno, si procederà a inquadrarli nella tassonomia fissata dall'art. 409 c.c., cioè a identificarli come compiti di rappresentanza o di assistenza necessaria, tenendo presente che a norma di detto articolo, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Per converso, il beneficiario perde la capacità di agire in ordine agli atti affidati alla rappresentanza dell'ads, mentre vede comunque ridotta la propria capacità di agire per gli atti attribuiti all'assistenza necessaria dell'ads. Nei casi suddetti, la perdita/limitazione della capacità legale di agire del beneficiario per gli atti contemplati nel provvedimento del giudice, comporterà altresì la perdita o limitazione della capacità processuale di cui all'art. 75 c.p.c.. Di conseguenza, l'interessato dovrà essere rappresentato in giudizio dall'ads, il quale pertanto sarà rappresentante legale e altresì rappresentante processuale del beneficiario. Occorre precisare che nei casi di “assistenza necessaria”, il beneficiario potrà prendere parte al giudizio necessariamente insieme all'amministratore di sostegno. Consideriamo, ora, l'incapacità a testimoniare contemplata dall'art. 246 c.c. per il quale nel giudizio civile non possono testimoniare«le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». Pertanto, in questo caso il terzo, colui cioè che non è parte del giudizio, può testimoniare a meno che sia titolare di un interesse legittimante la sua partecipazione al giudizio come parte. Come è stato chiarito in giurisprudenza, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è l'interesse giuridicamente rilevante, personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria a intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati (mediante intervento autonomo o adesivo) (v. Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21418; Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11034; Cass. civ., 30 marzo 1999, n. 2618; Cass. civ., 13 maggio 1998, n. 4818). La sussistenza di tale interesse giuridicamente rilevante, tale cioè ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va verificata in concreto, con riferimento specifico al thema decidendum della causa. La ratio dell'incapacità a testimoniare contemplata dall'art. 246 c.c. è evidentemente quella di assicurare che il teste dica la verità, essendo evidente che se egli avesse interesse a orientare l'esito del giudizio in un senso o nell'altro, la sua deposizione potrebbe essere inveritiera (per tutte, Cass. n. 1369/1989; Cass. n. 10545/2007). Così, ad esempio, nel caso di sinistro stradale, l'ads in ipotesi terzo trasportato sull'autovettura del beneficiario, non sarebbe legittimato a testimoniare nel giudizio instaurato dal beneficiario per il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro, in quanto titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo (v. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258; Trib. Bologna, sez. III, 16 novembre 2017, n. 2101; Trib. Lecce, 22 maggio 2017, n. 2107). Ugualmente incapace a testimoniare sarebbe l'ads condomino del beneficiario nelle cause che coinvolgono il condominio (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17199). Negli esempi fatti, tuttavia, l'incapacità a testimoniare non discende dalla posizione di amministratore di sostegno, in quanto chiunque vittima di un sinistro o condomino in una causa condominiale sarebbe come tale incapace a rendere testimonianza. Occorre vedere, allora, se vi siano ipotesi proprie di incapacità dell'ads a testimoniare ex art. 246 c.c., connesse cioè allo svolgimento delle funzioni di ads. Vengono qui in considerazione i casi in cui i giudizi di cui il beneficiario è parte concernano interessi attinenti ad atti e attività non affidati alla rappresentanza o assistenza necessaria dell'ads. Maggiori incertezze si pongono relativamente all'ipotesi in cui l'amministratore di sostegno sia incaricato di affiancare il beneficiario senza conferimento di poteri di assistenza necessaria, come per esempio nel caso in cui egli assuma il compito di coadiuvare il beneficiario imprenditore nella gestione di un'impresa di produzione. In tale circostanza, l'ads non sarebbe investito di poteri di rappresentanza né di assistenza necessaria in ordine alla gestione aziendale. Si dovrebbe, allora, concludere per la capacità di testimoniare dell'ads nell'eventuale contenzioso relativo alla gestione dell'impresa che insorga tra l'imprenditore e terzi. Non può tuttavia escludersi che l'ads abbia interesse a intervenire nel giudizio spiegando intervento adesivo dipendente. Qualora, infatti, la causa avesse esito negativo per il beneficiario, l'amministratore potrebbe venire accusato di mala gestio nell'affiancamento alla conduzione dell'impresa. A questo riguardo occorrerebbe stabilire se siffatto interesse dell'amministratore di sostegno sia un interesse di mero fatto, come tale non legittimante l'intervento adesivo, o integri un vero e proprio interesse giuridicamente qualificato. L'incertezza della risposta deriva dall'eterogeneità delle posizioni della giurisprudenza in merito alla legittimazione all'intervento adesivo dipendente. Sulla scorta dell'orientamento più recente della Cassazione, si può ritenere che nell'ipotesi prefigurata l'ads sarebbe portatore di un interesse giuridico qualificato e potrebbe pertanto intervenire nel giudizio, con conseguente sua incapacità a testimoniare. La Suprema Corte, infatti, ammette la possibilità di intervento adesivo anche per i casi in cui la decisione della causa possa determinare conseguenze soltanto indirette o riflesse nei confronti dell'interveniente: «tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa» (Cass. n. 25145/2014). In conclusione
In conclusione, la capacità dell'ads di testimoniare a favore del beneficiario nel giudizio in cui questi è parte deve essere verificata caso per caso sulla base dei criteri suindicati. Le linee di discrimen tracciate possono così sintetizzarsi: 1) l'ads non potrà testimoniare, assumendo la veste di rappresentante legale dell'interessato, nei casi in cui gli vengano attribuiti compiti di rappresentanza sostitutiva a trecentosessanta gradi, che investa cioè la totalità delle attività e degli atti da compiersi nell'interesse del beneficiario,; 2) ugualmente l'ads non potrà testimoniare in favore del beneficiario allorquando gli venga attribuita la rappresentanza processuale specifica per un determinato giudizio, agendo egli ex art. 75 c.p.c. come rappresentante processuale dell'incapace; 3) nei casi in cui il G.T. abbia attribuito all'amministratore di sostegno compiti di rappresentanza esclusiva o di assistenza necessaria ai sensi dell'art. 409 c.c. limitatamente a un solo atto o ad alcuni atti (per es. per la firma di un rogito, o per la firma di un rogito e la presentazione della dichiarazione dei redditi), l'ads non potrà testimoniare nel giudizio in cui si controverta di quel determinato atto o atti o degli effetti da questi prodotti. Così ad esempio, se il rogito di vendita di un immobile del beneficiario, sottoscritto dall'ads quale rappresentante esclusivo del beneficiario alienante venga impugnato dal terzo acquirente, l'amministratore di sostegno non potrà deporre come teste; 4) diversamente, deve ritenersi ammissibile la testimonianza dell'amministratore di sostegno allorchè il giudizio attenga a profili estranei alla gestione vicariale attribuitagli nel caso concreto. In tali casi, non sembra infatti sussistere un interesse giuridicamente qualificato dell'amministratore di sostegno a partecipare al processo.
*Fonte: www.ilFamiliarista.it |