Valeria Spagnoletti
03 Dicembre 2018

La rimessione in termini, di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., così come introdotto dall'art. 45, comma 19, l. n. 69/2009, costituisce il rimedio naturale e privilegiato per la parte incorsa in decadenza a causa del mancato perfezionamento della procedura di deposito di atti o documenti in via telematica.
Inquadramento

***DOCUMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE***

La rimessione in termini, di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., così come introdotto dall'art. 45, comma 19, l. n. 69/2009, costituisce il rimedio naturale e privilegiato per la parte incorsa in decadenza a causa del mancato perfezionamento della procedura di deposito di atti o documenti in via telematica.

Presupposto per la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., come già ex art. 184-bis c.p.c., è che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23561), occorrendo peraltro che il rimedio sia azionato senza ritardo, non appena acquisita la consapevolezza di aver violato il termine stabilito (Cass. civ, sez. II, 26 marzo 2012, n. 4841).

In particolare, il Giudice è chiamato ad accertare e valutare, sulla base delle regole tecniche del PCT e delle peculiarità del singolo caso,

1) l'effettiva verificazione di una decadenza dal termine perentorio, per essere l'attività processuale omessa o tardiva;

2) la tempestività dell'istanza di rimessione nei termini;

3) l'imputabilità alla parte della causa generatrice della decadenza e/o l'addebitabilità della stessa a caso fortuito o forza maggiore, con adeguata considerazione dell'eventuale affidamento incolpevole.

In evidenza

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 comma 2 c.p.c., come novellato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Inoltre, la rimessione in termini deve essere domandata dalla parte interessata, senza ritardo, e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto

In tale ottica, è essenziale che la parte interessata alleghi e comprovi adeguatamente, attraverso il deposito di idonea documentazione giustificativa, la procedura seguita ai fini del deposito telematico dell'atto o del documento, così da consentire al Giudice l'apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.

Il quadro normativo di riferimento

Il deposito telematico di un atto giudiziario genera a beneficio del depositante quattro distinte PEC di ricevuta (art. 14, provv. Ministero della Giustizia 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche di cui all'art. 34, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44):

1) la prima PEC (Ricevuta di accettazione) attesta l'accettazione dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.

2) la seconda PEC (Ricevuta di Avvenuta consegna - RdAC) attesta la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario.

3) la terza PEC attesta il risultato dei controlli automatici (relativi a indirizzo del mittente, formato e dimensione del messaggio, ecc.), all'esito dei quali possono essere riscontrate e segnalate al depositante anomalie del tipo: a) WARN:anomalia non bloccante; b) ERROR: anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria; c) FATAL: anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non ne consentono l'elaborazione e l'accettazione manuale.

4) la quarta PEC attesta l'esito del controllo manuale del Cancelliere e dunque l'accettazione o meno del deposito da parte della Cancelleria, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema. Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.

In caso di mancato perfezionamento della procedura di deposito telematico, la parte può ottenere l'autorizzazione al deposito dell'atto in formato analogico esclusivamente nell'ipotesi tassativa e residuale di cui all'art. 16-bis, commi 4 e 8, d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 228/2012, ove è previsto che il Presidente del Tribunale - in caso di indifferibile urgenza - o il Giudice possano autorizzare il deposito di atti con modalità non telematiche in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia (v. Trib. Milano 12 gennaio 2015).

Ampia e generale applicazione può invece trovare, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, la disciplina di cui all'art. 153 c.p.c. secondo cui «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294 comma 2 e 3 c.p.c.».

Perfezionamento del deposito telematico ai fini del rispetto del termine perentorio

Il citato d.l. n. 179/2012, nel testo modificato dal d.l. n. 90/2014, a proposito delle modalità di deposito degli atti telematici, ha chiarito, al comma 7 del citato art. 16-bis, che «il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».

Appare allo stato superato il problema sorto in forza dell'espresso disposto di cui all'art. 13, comma 3, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che statuiva: «Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

Sul punto accorta giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 5 marzo 2014, n. 3115) aveva immediatamente evidenziato come, dal momento che il deposito telematico di un atto si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la RdAC dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, solo a tale giorno è corretto fare riferimento per valutare la tempestività del deposito, senza che possa rilevare il rilascio della ricevuta dopo le ore 14; ciò in quanto la norma di legge primaria, che nulla prevede al riguardo, non può essere derogata da una norma di rango inferiore qual è l'art. 13, comma 3, d.m. n. 44/2011 cit..

Successivamente, come confermato dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014, la modifica introdotta dall'art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 ha rimosso ogni possibile incertezza interpretativa in merito al giorno di perfezionamento dell'invio telematico, chiarendo, nell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 cit., che: «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza».

Ne consegue che, ove nell'ambito della procedura di deposito telematico la

RdAC

venga correttamente generata entro il giorno di scadenza del termine, la parte depositante non può considerarsi incorsa in alcuna decadenza, anche ove, in ipotesi, si sia perfezionata successivamente l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria.

D'altro canto, occorre rammentare che la controparte prende visione del deposito solo a seguito del completamento della procedura che determina l'inserimento dell'atto nel fascicolo telematico, con possibile pregiudizio del suo diritto di difesa, specie nel caso in cui il ritardo nell'accettazione dell'atto sia apprezzabile ed essa sia a sua volta gravata dal rispetto di un termine perentorio decorrente dalla scadenza del termine precedente (si pensi alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. ovvero alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.).

Spetta al prudente apprezzamento del Giudice valutare la sussistenza di un'eventuale lesione del diritto di difesa, ipotizzabile ove il ritardo, non imputabile alla parte, con cui l'avverso deposito le è divenuto visibile abbia effettivamente pregiudicato la possibilità di apprestare una compiuta difesa; evidentemente, se la parte facultata a replicare viene posta nelle condizioni di accedere all'atto di controparte solo dopo la scadenza del termine per le repliche, non può negarsi l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 153 c.p.c. (v. Trib. Trento 30 gennaio 2015, in tema di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c).

Errori scusabili e non scusabili

Più complesso si presenta il caso in cui la procedura di deposito telematico, anziché perfezionarsi con mero ritardo, risulti affetta da vizi e/o anomalie tali da impedire il regolare completamento delle quattro fasi sopra elencate.

A tal proposito, il Ministero della Giustizia, nella già citata circolare del 27 giugno 2014, ha chiarito che «le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo

WARN

o

ERROR

, dovranno sempre accettare il deposito
, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata».

Sembra, quindi, che si sia inteso qualificare i vizi dell'atto ascrivibili alle prime due categorie alla stregua di errori scusabili, la cui presunta emendabilità impedisce al Cancelliere di rifiutare il deposito, mentre ogni valutazione circa la natura e la tipologia del vizio resta rimessa al Giudice, cui spetta l'adozione di ogni eventuale provvedimento di regolarizzazione e/o rimessione in termini; ove, però, la Cancelleria ometta tale passaggio, rifiutando o non accettando l'atto affetto da errori non bloccanti, resta problematica l'opzione tra rimessione in termini (atteso il mancato perfezionamento della procedura di deposito telematico, non essendo stato l'atto inserito nel fascicolo informatico) e la semplice regolarizzazione del deposito ad opera della cancelleria (in tal senso, Trib. Torino, 13 maggio 2016, nonché Trib. Bari, 8 giugno 2016).

Al contrario, i vizi rientranti nella categoria

FATAL

(esemplificativamente: non elaborabilità della busta per l'assenza di elementi fondamentali, impossibilità a decifrare la busta, assenza dell'atto giudiziario principale, “IndiceBusta” non presente o non corretto), predeterminati come talmente gravi da inibire la stessa accettazione dell'atto, sarebbero insanabili ed in definitiva equiparabili a quelli di cui agli artt. 72 e 73 disp. att. c.p.c., che legittimano il Cancelliere a rifiutare il deposito, restando preclusa, anche in ragione della loro inescusabilità, ogni possibilità di regolarizzazione o rimessione in termini (v. Trib. Torino 26 agosto 2014 in tema di anomalia non risolvibile ed imputabilità dell'errore), ma si veda in senso contrario Trib. Bologna, 12 dicembre 2016, che ha valutato scusabile l'errore fatale da cui era risultato affetto il deposito di un documento, in quanto “inspiegabile”, trattandosi di documento formato secondo le specifiche tecniche del PCT).

Parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter valorizzare il dato testuale secondo il quale il momento perfezionativo del deposito degli atti telematici è quello riportato nella RdAC, da interpretarsi alla luce del consolidato principio, applicabile nell'analoga materia del perfezionamento del procedimento notificatorio, secondo cui la tempestività dell'adempimento va verificata con riguardo al momento in cui il notificante è privato del controllo sulla conclusione del processo di notifica(C. cost., 26 novembre 2002, n. 477); è stata, quindi, concessa la rimessione in termini in ipotesi di tempestiva generazione della

RdAC

, pur in presenza di un rifiuto dell'atto dovuto ad errori nell'inserimento dei dati, che sono stati ritenuti ascrivibili a caso fortuito, ossia ad un evento assolutamente non prevedibile, «tale essendo un'imperfezione di compilazione che, se contenuta in un atto cartaceo non lo priverebbe certo del raggiungimento degli effetti, con ogni probabilità passando inosservata all'uomo e colta solo dalla macchina» (cfr. Trib. Milano 14 ottobre 2015).

Altra parte della giurisprudenza ha invece posto l'accento sul fatto che la struttura del procedimento di deposito telematico è a formazione progressiva, sicché la

RdAC

consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, e subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento, che si completa solo con l'accettazione da parte della Cancelleria e l'inserimento nel fascicolo telematico (v. Trib. Milano 8 ottobre 2015).

Secondo tale impostazione, la norma di cui al comma 7 dell'art. 16‐bis cit. risponde alla limitata funzione di tenere indenne il depositante dal rischio di tardività del perfezionamento della procedura di deposito determinato da ritardi di lavorazione a lui non imputabili (controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e controlli manuali degli operatori di cancelleria), ma non dal rischio, che resta a suo carico, di irregolarità/nullità del deposito per carenza dei relativi indispensabili requisiti: in altri termini, ove il deposito risulti viziato, non vale a far salvo il rispetto del termine la circostanza che la

RdAC

sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza.

Ciò essenzialmente in quanto lo scopo del deposito telematico non può dirsi raggiunto finché non vi è stata l'accettazione dell'atto da parte dell'operatore di cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal “messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria”, come previsto dall'art. 14, co. 10, Provv. Resp. DGSIA del 16 aprile 2014 (c.d. quarta pec); in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non potrebbe dirsi efficace (v. Trib. Milano, 23 aprile 2016), ovvero dovrebbe ritenersi nullo ed inidoneo al raggiungimento dello scopo.

In tale prospettiva, elemento dirimente ai fini della sussistenza dei presupposti per una rimessione in termini diviene piuttosto l'accertamento della causa che ha determinato il rifiuto del deposito e la sua imputabilità o meno alla parte depositante (v. Trib. Avellino, 31 maggio 2016).

Sul punto si registrano, tuttavia, recenti pronunce di segno diverso, che evidenziano come l'accettazione da parte della Cancelleria, lungi dall'essere elemento integrante della fattispecie di deposito, riguardi piuttosto il mero inserimento dell'atto nel fascicolo informatico, sicchè eventuali anomalie verificatesi nella predetta fase di accettazione non possano retroagire al momento del deposito, che deve ritenersi tempestivamente avvenuto nel momento attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, non sussistendo alcuna decadenza atta a giustificare una rimessione in termini (così Trib. Enna, 15 febbraio 2018, nonché, in senso sostanzialmente analogo, Trib. Ravenna, 8 maggio 2017, Trib. Torino, 10 febbraio 2017).

Cause imputabili e non imputabili alla parte onerata

In mancanza di un compendio normativo organico, per la distinzione tra cause imputabili e non imputabili non può che farsi riferimento alla casistica più ricorrente.

Sono state, perlopiù, ritenute cause non imputabili alla parte onerata: le problematiche relative alla connessione tra i sistemi gestori di PEC o ai sistemi informatici del Ministero, il blocco e/o malfunzionamento del sistema del dominio giustizia (v. Trib. Trento 30 gennaio 2015 cit.; Trib. Torino 21 gennaio 2015), gli errori nei controlli automatici o nelle operazioni manuali da parte dei Cancellieri (v. Trib. Milano 27 giugno 2013); ma v. pure Trib. Milano, 2 giugno 2017, nell'ipotesi di rifiuto del primo invio telematico da parte del depositante in forza di mera prassi organizzativa del Tribunale quanto alla iscrizione a ruolo degli atti di reclamo e non a negligenza della parte reclamante, che aveva comunque indirizzato tempestivamente l'atto al Tribunale competente).

All'ipotesi di errore del Cancelliere nell'accettazione/rifiuto del deposito è stata equiparata quella di grave ritardo nella comunicazione da parte della Cancelleria delle anomalie di deposito (si pensi al caso in cui il

FATAL ERROR

venga comunicato al depositante successivamente alla data di scadenza del termine perentorio di deposito dell'atto, v. Trib. Torino, 11 giugno 2015, cit., nonché Trib. Torino 10 febbraio 2017).

Sono stati, invece, stimati imputabili alla parte gli errori derivanti da inadeguatezze tecniche degli strumenti informatici o telematici adoperati ovvero da negligenza nell'utilizzo o nella manutenzione della funzionalità degli stessi, in virtù del principio di “diligenza generale a carico dell'utente esternoex art. 20 d.m. n. 44/2011 (ad es., mancata ricezione di una PEC dovuta alla saturazione della casella di posta elettronica privata v. Trib. Milano, 20 aprile 2016, ovvero tardiva lettura del messaggio di esito negativo del deposito, v. Trib. Torino, 22 marzo 2016).

Dubbia l'imputabilità alla parte interessata di occasionali malfunzionamenti del proprio sistema informatico/telematico, dovuti a problemi di connessione, virus informatici, ecc., il cui rischio, secondo la tesi più rigorosa, graverebbe sempre sulla parte privata, salva una sua eventuale rivalsa sul fornitore dei servizi per inadempimento contrattuale; tuttavia, anche aderendo a tale opzione interpretativa, la rimessione in termini potrebbe essere fatta salva dall'apprezzamento in concreto di un'ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore.

Tuttora dibattuta è l'ipotesi di errore del depositante idoneo ad inficiare il perfezionamento della procedura di deposito telematico, specie nel caso di errori materiali relativi ai dati identificativi del fascicolo informatico (in particolare, il numero di iscrizione a ruolo, dato indispensabile per la corretta collocazione dell'atto nel fascicolo corrispondente).

Parte della giurisprudenza di merito ha adottato un approccio rigoroso, ritenendo detto errore materiale interamente verificatosi “nella sfera del depositante”, e, quindi, a lui esclusivamente imputabile; ciò sempre che l'esito negativo dei controlli automatici o manuali ed il rifiuto dell'atto vengano tempestivamente comunicati all'interessato e che, quindi, la consumazione del termine perentorio in difetto di corretto rinnovo della procedura di deposito non dipenda (anche) da un ritardo/errore del sistema o della Cancelleria.

Altra parte della giurisprudenza ha invece stimato concedibile la rimessione in termini, ritenendo la decadenza imputabile non al depositante, ma ad un difetto del sistema informatico, «inidoneo a segnalare all'interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale», sul presupposto che «qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria (…) sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l'indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l'atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico» (v. Trib. Pescara 2 ottobre 2015).

Il principio dell'affidamento

Ulteriore principio talora valorizzato in sede di valutazione dei presupposti per la rimessione in termini è quello dell'affidamento, quale completamento – e forse temperamento - del già rammentato principio di “diligenza generale a carico dell'utente esterno”.

Sulla scorta di tale principio, si è accordata la rimessione in termini in situazioni in cui le informazioni ricevute dal depositante circa gli esiti della procedura di deposito sono apparse obiettivamente idonee a trarre in errore scusabile l'interessato (v. Trib. Perugia 17 gennaio 2014 relativa al caso di un avvocato che entro il termine perentorio aveva ricevuto la

RdAC

e solo dopo la scadenza dello stesso era stato notiziato dalla Cancelleria del rifiuto dell'atto, per carenza di abilitazione del Tribunale alla ricezione telematica dello stesso: nella specie, è stata concessa la rimessione in termini sul presupposto che «la dicitura “accettazione deposito” sulla mail era obiettivamente idonea a trarre in errore scusabile il destinatario»; v. anche Trib. Catania 28 gennaio 2015 relativa ad una fattispecie di erroneo invio dell'atto alla sezione lavoro anziché alla sezione civile del Tribunale, in cui il depositante aveva ricevuto un messaggio contenente, tra l'altro, la dicitura “accettazione deposito”, giudicata idonea ad ingenerare un legittimo affidamento sull'avvenuto deposito, non essendo la parte stata compiutamente informata dell'errata ricezione); nonché Trib. Milano, sez. lav., 10 maggio 2016, che ha stimato sussistenti i presupposti per la rimessione in termini nell'ipotesi in cui l'avvocato depositante era stato destinatario di una terza PEC di esito dei controlli automatici riportante solo la dicitura “sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”, senza alcuna indicazione circa la natura dell'errore, mentre la comunicazione del rifiuto di accettazione per “errore fatale” gli era pervenuta solo dopo la scadenza dei termini di deposito, così ingenerando un'aspettativa di accettazione dell'atto).

Gli oneri di allegazione e prova a carico del richiedente la rimessione in termini

Incombe sempre sulla parte interessata l'onere di presentare senza ritardo, non appena acquisita la consapevolezza della violazione del termine stabilito, l'istanza di rimessione in termini, corredata da adeguata documentazione attestante le cause dell'intervenuta decadenza.

Certamente senza ritardo possono ritenersi proposte le istanze di rimessione in termini depositate telematicamente subito dopo la ricezione della terza PEC attestante la presenza di anomalie (v. Trib. Milano 14 ottobre 2015, cit. che ha evidenziato la particolare diligenza della parte nel richiedere la rimessione in termini prima ancora di ricevere prova certa dell'esito negativo del deposito telematico, nella mera incertezza del raggiungimento dell'effetto da parte dell'atto).

Discussa appare la possibilità di stimare tempestive le istanze proposte dopo la ricezione della quarta PEC, attestante l'effettivo rifiuto del deposito da parte della Cancelleria, quantomeno in presenza di

FATAL ERROR

; infatti, se nel caso di riscontro automatico di anomalie più lievi il depositante può versare in dubbio, e quindi ancora confidare, sul conseguimento dell'effetto del deposito, fino al momento in cui riceve comunicazione dell'esito del controllo manuale da parte della Cancelleria, lo stesso non può dirsi in ipotesi di anomalia grave, in cui già attraverso la lettura della terza PEC egli è posto nelle condizioni di rilevare l'errore fatale e quindi di conseguire la certezza che il deposito ne è stato irrimediabilmente inficiato, ancor prima di ricevere la quarta PEC di comunicazione del rifiuto.

Ancor più dubbia è la tempestività di istanze di rimessione in termini proposte direttamente all'udienza fissata per il prosieguo del giudizio, a seguito del compimento dell'attività processuale assoggettata al rispetto del termine perentorio, ove il depositante abbia regolarmente ricevuto le PEC attestanti il mancato perfezionamento della procedura di deposito e l'udienza sia celebrata a distanza apprezzabile di tempo dalla verificazione della decadenza (Trib. Massa, 30 giugno 2016).

Al fine di comprovare la tempestività dell'istanza e di fornire al Giudice tutti gli elementi utili per la valutazione del caso concreto, la parte è onerata del deposito telematico di tutte le ricevute previste dal comma 7 dell'art. 13 d.m. n. 44/2011 cit., ed in particolare della

RdAC

e delle ulteriori due ricevute che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente, nelle quali viene dato conto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia e dagli operatori di cancelleria (v. Trib. Milano 8 ottobre 2015, cit.), non essendo la stampa delle ricevute cartacee sufficiente, in caso di contestazione, a ricostruire il flusso informatico di invio della busta telematica; al contrario, un onere di rideposito dell'atto sembra poter sussistere solo ove sia possibile rimediare all'errore commesso prima della scadenza, come si ricava dall'art. 13, co. 4, d.m. n. 44/2011, secondo cui “il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti” (cfr. sul punto Trib. Benevento, 13 maggio 2016).

Parte della giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto ammissibile, allorché l'istanza di rimessione in termini, non manifestamente infondata, sia corredata da produzioni documentali incomplete, una successiva integrazione ad opera della parte o un approfondimento demandato direttamente dal Giudice alla Cancelleria (v. Trib. Torino, 13 maggio 2016).

Pur in assenza di una specifica documentazione probatoria, il fatto storico del blocco del sistema informatico in coincidenza con lo spirare del termine perentorio, è stato talora ritenuto “notorio” (v. Trib. Trento 30 gennaio 2015, cit.), talaltra desunto dal deposito nel medesimo intervallo temporale di una pluralità di istanze di autorizzazione al deposito analogico provenienti da diverse parti (v. Trib. Milano 12 gennaio 2015, cit.) ovvero dall'esistenza di un coevo provvedimento del Presidente del Tribunale di carattere generale autorizzativo del deposito con modalità non telematiche ex art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012.

Casistica

Blocco del sistema informatico

Ove sia nota la verificazione di un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine, sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.. (Trib. Trento 30 gennaio 2015);

Deve considerarsi inconsapevole, con conseguente sussistenza dei presupposti della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., la decadenza in cui sia incorsa una parte allorquando nei giorni immediatamente precedenti la scadenza del termine si siano verificati problemi di funzionamento del sistema, come ricavabile anche dal provvedimento di carattere generale, adottato ex art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012 dal Presidente Reggente del Tribunale, e l'atto sia stato tempestivamente inviato entro la scadenza del termine, benché risulti essere stato consegnato solo in epoca successiva (Trib. Torino 21 gennaio 2015):

Il fermo tecnico dei sistemi informatici del Ministero non impedisce di per sé il deposito telematico e non può quindi concedersi la rimessione in termini in caso di interruzione dei sistemi informativi della giustizia civile, laddove nell'avviso di interruzione comparso sul Portale dei servizi telematici sia stato indicato espressamente che nonostante l'attività di manutenzione i servizi di deposito telematico sarebbero rimasti attivi (Trib. Firenze, 8 novembre 2017).

Errore/anomalia dei requisiti tecnici dell'atto depositato

Può essere concessa la rimessione in termini nell'ipotesi in cui il deposito telematico dell'atto sia stato tempestivamente effettuato, ma rifiutato dal sistema con la causale “Documento XML non valido”, trattandosi di decadenza per causa non imputabile al depositante ex art. 153 commi 1 e 2 c.p.c.: infatti, l'origine del vizio è indubbiamente dovuta ad una imperfezione nell'inserimento dei dati contenuti nell'atto, fattispecie che può essere ricondotta al caso fortuito, ossia ad un evento assolutamente non prevedibile, tale essendo un'imperfezione di compilazione che, se contenuta in un atto cartaceo non lo priverebbe certo del raggiungimento degli effetti, con ogni probabilità passando inosservata all'uomo e colta solo dalla macchina (Trib. Milano 14 ottobre 2015);

Deve ritenersi utilmente effettuato e, pertanto, tempestivo, senza che sia necessario rimettere in termini la parte interessata, il deposito della comparsa di costituzione, attestato dalla generazione della RdAC, ai sensi del comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, benché il sistema abbia successivamente rilevato un errore fatale impeditivo dell'accettazione, comunque sanato dalla rinnovazione del deposito dell'atto subito dopo la trasmissione della quarta PEC, recente la dicitura "ERRORE FATALE non gestibile dal sistema informatico”. L'errore in questione risulta in ogni caso del tutto incolpevole, perché connesso alle caratteristiche di un file prodotto come documento allegato in formato pdf - e quindi conformemente alle specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. n. 44/2011 (di cui al provvedimento DGSIA del 16/4/14) – e dunque inspiegabile, come conferma la circostanza che il deposito sia stato inizialmente accertato dal gestore pec del Ministero (Trib. Bologna, 12 dicembre 2016).

Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini laddove la decadenza sia stata determinata da un errore del depositante, per avere trasmesso un "formato di file non ammesso", trattandosi di errore rientrante nella sua sfera di controllo e pienamente riconoscibile già pochi minuti dopo il deposito, attraverso la consultazione della terza ricevuta PEC, contenente gli esiti dei c.d. controlli automatizzati previsti dall'art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall'art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014, ricevuta dal depositante allorquando aveva ancora tutto il tempo di effettuare un nuovo tempestivo e corretto deposito (Trib. Massa, 30 giugno 2016).

Errore nell'indicazione del numero di iscrizione a ruolo del procedimento

In caso di deposito telematico, la parte può accedere a una remissione in termini al verificarsi di almeno una tra le seguenti condizioni:

a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito;

b) grave ritardo del cancelliere nell'accettazione/rifiuto dell'atto.

Se non è imputabile la causa di rifiuto (ad es. dipende da anomalie di funzionamento del sistema), è evidente il diritto alla remissione in termini. Questa condizione non ricorre nel caso in cui la parte abbia errato nella compilazione del file DatiAtto in formato XML, che deve corredare l'atto da depositare e contenere «le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo» (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto del 16 aprile 2014), tra cui numero di ruolo generale e parti, trattandosi di errore che si verifica nella sfera del depositante.

Il beneficio della remissione può altresì essere concesso quando sia mancato il termine per ripetere (validamente) il deposito a causa di un grave ritardo dell'ufficio nell'effettuare i controlli manuali e rifiutare l'atto.

Ciò sul plausibile assunto che l'errore materiale, non rilevato in sede di compilazione, possa sfuggire anche a un successivo controllo e che il depositante si renda conto dell'errore soltanto con la comunicazione del rifiuto del cancelliere. Non sussistono, quindi, i presupposti per la rimessione in termini laddove l'atto sia stato depositato il giorno stesso della scadenza del termine e la cancelleria abbia rifiutato l'atto nel giorno lavorativo immediatamente successivo. (Trib. Torino 11 giugno 2015; nello stesso senso, Trib. Torino 26 agosto 2014);

Sussistono i presupposti per la rimessione in termini nel caso in cui una parte abbia tempestivamente inviato un atto entro il termine perentorio a lei assegnato, con esito di: "controlli automatici deposito terminati con successo" ed abbia ricevuto, solo dopo la scadenza del predetto termine, il messaggio di “atto rifiutato per deposito fascicolo errato”, dovendo ritenersi che la parte sia incorsa in una decadenza per causa non imputabile a se medesima, bensì al sistema informatico, inidoneo a segnalare un semplice errore materiale, immediatamente rilevabile da qualsiasi addetto ad uno sportello di Cancelleria, e dunque come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale (Trib. Pescara 2 ottobre 2015).

Ai sensi dell'art. 16-bis, co. 7, d.l. n. 179/2012 e dell'art. 13, co. 2, D.M. n. 44/2011, la parte deve ritenersi tempestivamente costituita nel momento attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto dell'atto da parte della Cancelleria derivante dal fatto il procedimento fosse “della VI Sez. Civile del Tribunale e non della Quinta Civile Sez. Lavoro”; invero, l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale, non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito: è infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza, sicchè il nuovo invio della comparsa di risposta da parte del depositante ha esclusivamente comportato l'eliminazione dell'errore materiale che impediva l'inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, vieppiù alla luce del fatto che, come risulta dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, “il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro” (Trib. Torino, 23 dicembre 2016).

Va rimessa in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. la parte che abbia tempestivamente eseguito il deposito telematico dell'atto, essendo stata generata la RdAC entro la fine del giorno di scadenza dell'adempimento, allorquando la procedura di deposito non si sia perfezionata entro la scadenza del termine normativamente imposto, di talchè la parte, benché incorsa in decadenza (fattispecie da valutarsi necessariamente in rapporto al completamento con esito positivo dell'intera procedura di trasmissione telematica), abbia tenuto un comportamento scusabile, id est l'evento impeditivo non sia imputabile ad una sua responsabilità commissiva o omissiva: tale presupposto ricorre nell'ipotesi in cui la mancata accettazione da parte della Cancelleria sia dipesa dalla codifica di errore restituita dal gestore dei servizi telematici con la terza ricevuta, generata in data 7 luglio 2015 a termine già decorso, e così descritta: “numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”, dal momento che il mittente, pur responsabile di un errore nella compilazione del file datiatto.xml in cui è inserita l'indicazione del numero di r.g. , poteva confidare sull'accettazione del deposito, secondo il tenore letterale della ricevuta, non essendo l'errore segnalato ostativo ad un qualsiasi intervento dell'ufficio ricevente (c.d. FATAL).

La decadenza verificatasi non è, quindi, imputabile al depositante alla luce del concorso delle seguenti circostanze:

a) affidamento derivante dalla possibilità di un intervento dell'operatore segnalata nella ricevuta di esito controlli automatici, essendo l'anomalia segnalata del tipo “error”;

b) mancata comunicazione al giudice da parte della cancelleria delle ragioni che impedivano in senso assoluto l'accettazione “forzata” del deposito;

c) impossibilità di rimediare nei termini, essendo le ragioni dell'anomalia e la mancata accettazione state conosciute dalla parte dopo la scadenza del termine perentorio per il deposito dell'atto (Trib. Avellino, 31 maggio 2016).

Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c., nell'ipotesi di rifiuto dell'accettazione del deposito della comparsa di risposta, comunicato con la quarta PEC dopo la scadenza dei termini per il deposito, motivato dall'indicazione nel file xlm e nell'allegato principale (atto), di un errato numero di ruolo (nn/2016 anziché nn/2015), perché l'errore che ha generato l'anomalia è imputabile alla parte (pur potendosi qualificare alla stregua di un “mero errore materiale” o di una “svista”, insuscettibile di ingenerare conseguenze in caso di deposito in forma cartacea). Nel caso di specie, risultando materialmente possibile accettare il deposito (“forzando” l'accettazione e superando l'errore di tipo “ERROR”), la soluzione più adeguata è quella di ordinare alla cancelleria di accettare e inserire nel fascicolo telematico la predetta comparsa di risposta, indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna (Trib. Torino, 13 maggio 2016).

Va rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte il cui deposito telematico sia stato rifiutato per l'indicazione di un numero di ruolo errato, non essendo tale errore sussumibile tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, co. 2, c.p.c., e trattandosi, piuttosto, di errore o svista ascrivibile al depositante, nonché rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza; d'altro canto, pur venendo in rilievo un'ipotesi anomalia del tipo “ERROR” che, ai sensi dell'art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 (“Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico”), comporta che la cancelleria debba “ove possibile accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata”, si ritiene che quello dell'erronea indicazione del numero di ruolo sia proprio uno dei casi in cui l'accettazione non è possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l'atto, e non essendo, quindi, tenuta a forzare l'accettazione del deposito. Peraltro, nel caso di specie la cancelleria ha comunicato all'interessato l'esito negativo del deposito il giorno stesso, allorquando era ancora pendente il termine per il deposito e la parte avrebbe potuto provvedervi tempestivamente, a nulla rilevando la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, essendo onere della parte depositante verificare l'esito dei depositi effettuati e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria (Trib. Torino, 22 marzo 2016).

Legittimo affidamento sul buon fine del deposito

Sussiste un'ipotesi di errore scusabile nel caso in cui, a seguito del deposito telematico di una comparsa conclusionale, venga correttamente generata la ricevuta di avvenuta consegna nei termini di scadenza e solo successivamente la comunicazione di Cancelleria del rifiuto dell'atto, trattandosi di un Tribunale non abilitato alla ricezione telematica di comparse conclusionali; invero, la dicitura “accettazione deposito” sulla mail è obiettivamente idonea a trarre in inganno il destinatario (Trib. Perugia, 17 gennaio 2014);

In caso di deposito telematico, ove gli atti siano stati erroneamente inviati alla sezione lavoro anziché alla sezione civile, può essere disposta la rimessione in termini del depositante, avendo quest'ultimo ricevuto un messaggio di accettazione deposito con la dizione: “descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo”, senz'altro idonea, per il suo tenore complessivo, ad ingenerare un legittimo affidamento sull'avvenuto deposito degli atti (Trib. Catania 28 gennaio 2015);

Deve essere rimesso in termini l'avvocato depositante se, dalla terza PEC di esito dei controlli automatici, non sia possibile comprendere la natura dell'errore e se lo stesso deposito possa o meno essere lavorato dalla cancelleria. In particolare, la rimessione in termini deve essere concessa poiché la dicitura «sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente» induce nell'avvocato l'aspettativa di accettazione del deposito (Trib. Milano, 10 maggio 2016).

Sussistono i presupposti per la rimessione in termini, trattandosi di un'ipotesi di tardività di costituzione non imputabile all'istante, nel caso in cui: 1) l'avvocato abbia tentato tempestivamente il deposito della comparsa l'ultimo giorno utile (essendo suo diritto utilizzare tutto il lasso temporale previsto dall'art. 165 c.p.c.); 2) la terza PEC della cancelleria (relativa all'esito dei controlli automatici, meramente formali, che il sistema effettua sul messaggio o sulla busta telematica), non ha evidenziato un errore fatale, recando la dicitura: “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'apposito ufficio ricevente”, dicitura che non ha permesso all'avvocato di rendersi conto se si trattasse di un errore “warn” o “error” (che di per sé non inficia il deposito, potendo essere forzato dall'intervento manuale della cancelleria) o piuttosto di un errore “fatal” (in presenza del quale il difensore avrebbe dovuto capire che il deposito non era andato a buon fine, con conseguente onere di ritentarlo immediatamente); 3) solo con la quarta PEC il sistema ha evidenziato l'errore “fatal”, incolpevolmente scoperto dal depositante dopo la scadenza del termine utile per la costituzione ai sensi dell'art. 165 c.p.c. (Trib. Torino, 23 febbraio 2017).

Onere probatorio per il richiedente

La parte incorsa in decadenza, ai fini della prova della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., e quindi della prova di una causa a sé non imputabile, non può limitarsi a produrre la sola RdAC, ma deve compiutamente allegare anche le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell'art. 13, d.m. n. 44/2011, attestanti le cause del mancato perfezionamento del deposito in via telematica (Trib. Milano 8 ottobre 2015)

Tardiva generazione, con diverse ore di ritardo, della RdAC

Giustifica la rimessione in termini la circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. R.d.A.C.) oltre sette ore dopo il deposito dell'atto di cui si tratta; tale evenienza non è imputabile alla parte, che non ha il controllo del sistema, sicchè se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. R.d.A.C.), dall'altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può addebitare a quest'ultima il ritardo del sistema nell'emettere la ricevuta, non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza, neppure un tempo mimmo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l'invio da parte del sistema della ricevuta di cui si tratta, formalità, questa, non dipendente da attività processuale della parte poiché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Trib. Rovigo, 3 febbraio 2017).

Benchè le modalità di trasmissione telematica non “prevedano” lo scarto tra la trasmissione dell'atto e la generazione della RdAC, laddove la busta, tempestivamente inviata, venga accettata dopo circa due ore dalla trasmissione, oltre il termine di decadenza normativamente fissato per il deposito dell'atto, deve farsi applicazione dell'istituto della rimessione in termini, quale ordinario strumento previsto dal codice di rito per evitare che la laddove la parte resti “vittima” di impedimenti tecnici a lei non imputabili: l'errore, infatti, può considerarsi scusabile, in ragione del fatto che, normalmente, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna è pressochè immediata, e non imputabile al depositante, che non può influire sul processo di accettazione e generazione.

Inoltre, tale opzione appare conforme alla volontà del legislatore, che ha scelto di far coincidere il deposito con la generazione dell'avvenuta consegna anziché con i tempi (imprevedibili e comunque variabili da poche ore a qualche giorno) dei controlli successivi proprio al fine di evitare di addossare al depositante i rischi dei relativi ritardi, come dei ritardi dovuti a eventuali disfunzioni del sistema del “dominio giustizia”(Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 maggio 2017).

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