Orario di lavoro e ius variandi

03 Dicembre 2018

In tema di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell'imprenditore nei contratti di lavoro part-time nei quali la programmabilità del tempo libero, eventualmente in funzione dello svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa assume carattere essenziale che giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un'eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa.

In tema di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell'imprenditore nei contratti di lavoro part-time nei quali la programmabilità del tempo libero, eventualmente in funzione dello svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa assume carattere essenziale che giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un'eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa.

Deve ritenersi pertanto che, nel rapporto di lavoro full time, il datore di lavoro nell'esercizio dei poteri organizzativi riconosciutigli dagli artt. 2086, 2094 e 2104, c.c., può modificare, per esigenze dell'impresa, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti anche per quanto concerne la distribuzione del lavoro nell'arco della giornata, ancorché con un provvedimento unilaterale espressione dello ius variandi e del potere di organizzazione dell'impresa di cui all'art. 41 della Costituzione.

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