Precetto per le spese straordinarie per i figli: requisiti sostanziali e probatori del titolo esecutivo

04 Dicembre 2018

Entro quali confini la sentenza di separazione, divorzio o altro provvedimento relativo ai figli può considerarsi titolo esecutivo relativamente all'obbligo di rimborsare all'altro genitore le spese straordinarie anticipate per i figli?
Massima

Le spese scolastiche e mediche anticipate per i figli esulano dalla rigida applicazione della regola della certezza, liquidità ed esigibilità prevista dell'art. 474 c.p.c. in quanto ricollegabili ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi nel loro avverarsi ed incerti solo nel quando e nel quanto.

Per soddisfare il requisito della liquidità è necessaria la produzione della documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche (scuole e SSN), attesa la natura della funzione da esse esercitata e la loro particolare attendibilità. Alle strutture pubbliche sono equiparabili gli altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi. La documentazione dell'esborso può provenire anche da soggetto diverso, se abbinata a documentazione di provenienza pubblicistica che provi l'ammontare della spesa e la sua riconducibilità ad attività scolastica in senso stretto.

Il caso

Tizia mette in esecuzione nei confronti di Caio la sentenza di separazione notificando il precetto per alcune voci di spesa straordinaria sostenute in favore delle figlie comuni: un costoso computer marca Apple, spese di viaggio, spese sportive.

Caio, opponendosi al precetto ex art. 615 c.p.c., contesta la mancata concertazione delle spese.

Il Giudice di Pace, ravvisando sia un difetto di intesa tra i genitori, sia un difetto di certezza ex art. 474 c.p.c. nel titolo portato in esecuzione, sospende l'esecuzione accogliendo l'opposizione nella sua fase cautelare.

Tizia impugna l'ordinanza del Giudice di Pace con il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. (art. 624, comma 2, c.p.c.).

Il Tribunale modifica parzialmente l'ordinanza reclamata e, ferma restando la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per tutti gli altri importi precettati, ritiene che l'esecuzione possa procedere per l'importo relativo ad un viaggio a Vienna e argomenta come segue:

- solo tale viaggio risulta, sulla base della documentazione allegata al precetto, univocamente avvenuto in ambito scolastico, a differenza delle altre spese di viaggio, variabili e di incerta documentazione (scontrini senza causale o intestazione);

- le spese per le attività sportive non possono essere considerate esborso certo ai sensi della giurisprudenza della Cassazione, né emerge alcuna certezza in ordine alle stesse dalla sentenza di separazione; la relativa documentazione (volantini ecc.) è in ogni caso generica e non idonea a integrare un titolo esecutivo;

- le somme che non sono considerate scolastiche in senso stretto, a cominciare dal computer, devono essere escluse dal precetto in quanto la loro necessità non emerge da documentazione scolastica, la fattura non è di provenienza pubblicistica, e, comunque non è stato spiegato il motivo per cui la figlia abbisognasse di un portatile di tale modello e costo. Oltretutto la stessa lettura della locuzione «computer secondo le ordinarie esigenze di uno studente» contenuta nella sentenza di separazione è palesemente contraria al concetto di certezza e liquidità per poter essere considerata titolo esecutivo, dovendosi accertare in diversa sede le esigenze della studente.

La debenza di tali somme, anche in considerazione del disaccordo tra le parti, va quindi accertata in sede di merito, alla quale il Tribunale rinvia, fissando un termine per la riassunzione.

La questione

La questione, ancora discussa, riguarda i confini entro i quali la sentenza di separazione (o di divorzio, o altro provvedimento relativo ai figli) possa considerarsi titolo esecutivo relativamente all'obbligo di rimborsare all'altro genitore le spese straordinarie anticipate per i figli.

I principi di base sono quelli ripetutamente enunciati dalla Cassazione, a partire dalla sentenza Cass. n. 11316/2011, secondo la quale la sede naturale per l'accertamento delle spese straordinarie riguardanti i figli è un procedimento di cognizione (nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo).

Un'eccezione a questo principio è costituita, entro limiti ben precisi, dalle spese mediche e scolastiche, per le quali il provvedimento con cui si stabilisce che l'altro genitore paghi, sia pure "pro quota”, costituisce idoneo titolo esecutivo.

L'ordinanza in commento introduce un'ulteriore specificazione dei requisiti sostanziali e documentali richiesti affinché, sempre con riguardo alle spese mediche e scolastiche, si possa agire in esecuzione direttamente.

È inoltre interessante perché costituisce un'ulteriore conferma dell'orientamento, maggioritario ma non unanime, che ammette la reclamabilità, ex art. 669-terdecies c.p.c., dell'ordinanza cautelare resa dal giudice in sede di opposizione a precetto.

Le soluzioni giuridiche

La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di Bolzano riguarda non la debenza o meno delle somme precettate, ma l'idoneità - sul piano formale - della documentazione allegata all'atto di precetto a costituire titolo esecutivo.

Nello specifico, entro quali limiti si può agire esecutivamente in base a scontrini, fatture e simili, in combinazione con la sentenza di separazione e divorzio (o altro provvedimento economico relativo ai figli).

La Cassazione è ormai stabilmente orientata nel senso che, per le spese mediche e scolastiche, è possibile agire direttamente con atto di precetto senza bisogno di un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, sempre che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore.

Tale attenuazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo esecutivo previsti all'art. 474 c.p.c., trova la sua ragione in una maggiore tutela del figlio e dell'interesse del genitore che abbia anticipato le somme, ad un recupero del credito più celere e agevole.

A tale possibilità fa da contrappeso un rigoroso rispetto del principio della prova, perciò ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, vi è necessità di un accertamento circa l'insorgenza dell'obbligo di pagamento e dell'esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.

Il Tribunale di Bolzano va oltre ed offre una indicazione precisa: il necessario requisito probatorio è soddisfatto solo attraverso la produzione della documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche (scuole e SSN), attesa la natura della funzione da esse esercitata e la loro particolare attendibilità; dagli altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi; da soggetto diverso, se abbinata a documentazione di provenienza pubblicistica che provi l'ammontare della spesa e la sua riconducibilità ad attività scolastica in senso stretto.

In tutti gli altri casi, è il giudice a dover verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Accertamento che è precluso al Giudice dell'esecuzione.

Sul piano processuale, il Tribunale di Bolzano, pronunciandosi sul reclamo, aderisce all'indirizzo, prevalente, che ammette la reclamabilità, ex art. 669-terdecies c.p.c. dell'ordinanza cautelare resa dal giudice in sede di opposizione a precetto (Cass. 10 marzo 2006, n. 5368; Trib. Bologna 13 giugno 2006; Trib. Torino, ord., 31 agosto 2012; Trib. Castrovillari, ord., 4 novembre 2014).

La questione trae origine dal disposto dell'art. 624, comma 2, c.p.c. nella nuova formulazione, introdotta dalla legge n. 80/2005, legge n. 263/2005 e legge n. 52/2006, che ha stabilito che i provvedimenti inerenti la sospensione, sono reclamabili ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., lasciando, però, un dubbio sull'applicabilità o meno del rimedio del reclamo anche al provvedimento sospensivo che il giudice dell'opposizione a precetto può adottare ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., quando si contesti il diritto del creditore a procedere in sede esecutiva, in quanto tale rimedio non era previsto nella precedente formulazione dell'art. 624 c.p.c. e non è tuttora espressamente previsto. Da qui un orientamento, prevalentemente di merito, contrario alla reclamabilità dell'ordinanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. (Trib. Venezia, ord., 31 ottobre 2006; Trib. Milano, ord., 20 agosto 2010; Trib. Pesaro, ord., 9 dicembre 2011; Trib. Latina, ord., 9 luglio 2013; Trib Napoli, ord., 7 aprile 2015).

Osservazioni

Il provvedimento commentato si inserisce in quella giurisprudenza successiva alla sentenza del 2011 che ha introdotto il dirompente principio secondo il quale, per le spese mediche e scolastiche, la sentenza di separazione (o di divorzio, o altro provvedimento relativo ai figli) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede di cognizione.

L'ordinanza del Tribunale di Bolzano si occupa di meglio definire i contorni di questo principio, individuando nel concreto i requisiti sostanziali e documentali.

Si tratta di un'indicazione utile per il difensore, anche perché, quantomeno secondo la Cassazione cui si riferisce l'ordinanza, gli oneri di produzione devono essere assolti già con il precetto, non potendosi integrare un titolo esecutivo con documentazione prodotta successivamente nell'ambito dell'opposizione.

*Fonte: www.ilFamiliarista.it

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