La responsabilità per il ritardo nella notificazione a mezzo posta è dell’ufficiale giudiziario

Redazione scientifica
04 Dicembre 2018

In caso di ritardo della spedizione o nel recapito dell'atto notificato, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ex art. 1228 c.c., solo l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale lui si avvalga.

Il caso. Un uomo conviene in giudizio Poste Italiane Spa chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo, superiore a 10 gg., nella consegna dell'avviso di ricevimento di una serie di raccomandate per atti giudiziari da lui spedite; oltre al costo della singola raccomandata, chiede anche la liquidazione dei danni ex art. 96 c.p.c. per il conseguente strepitus fori. Il GdP di Cervinara accoglie la domanda e condanna la società al risarcimento di €12.000 per responsabilità aggravata, di € 18.200 a titolo di spese di giudizio, oltre al rimborso di €3.90 per ciascuna raccomandata. Il Tribunale di Avellino, successivamente adito, accoglie invece il ricorso della società e riforma la decisione di primo grado, rigettando la domanda, osservando che la causa si sarebbe dovuta svolgere davanti al Foro di Roma, sede di Poste Italiane Spa, o di Avellino, luogo di esecuzione della prestazione da parte dell'agente postale competente per territorio. Il tribunale dichiara che la notificazione è un atto dell'ufficiale giudiziario che ne è responsabile pertanto, non essendo intervenuto alcun rapporto tra il professionista e le poste italiane, l'attore era privo di legittimazione attiva nei confronti della società convenuta.

L'attore propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi.

Il secondo motivo di ricorso. In particolare con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 259/2003 sostenendo che il professionista sarebbe legittimato ad agire direttamente nei confronti di Poste Italiane Spa, data l'avvenuta privatizzazione della società.

Mandato ex lege. La Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso, ricordando che in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege «tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, come ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio al quale il notificante rimane estraneo».

Risponde solo l'ufficiale giudiziario. Dunque, prosegue la Corte, in caso di ritardo della spedizione o nel recapito dell'atto notificato, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ex art. 1228 c.c., solo l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale lui si avvalga (ex multis, Cass. civ. n. 3261/2018).

La Cassazione, dunque, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al versamento anche dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

*Fonte: www.ridare.it

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