Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. sicurezza

Redazione scientifica
04 Dicembre 2018

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto sicurezza (d.l. n. 113/2018) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche il testo coordinato del decreto legge.

Protezione internazionale e immigrazione. Il decreto interviene sul d.lgs. n. 286/1998, il Testo Unico sull'immigrazione, modificando in particolare la disciplina sull'accordo di integrazione (art. 4-bis), sul permesso di soggiorno e sui casi di respingimento. Vengono modificati gli artt. 18 e 18-bis relativi al permesso di soggiorno per casi speciali e viene introdotto quello per calamità e per atti di particolare valore civile.
L'art. 2 del d.l. n. 113/2018 prolunga la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio a 180 giorni, mentre la norma successiva prevede che «il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza».
In tema di cittadinanza, il decreto prevede la revoca «in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4), c.p.p., nonchè per i reati di cui agli art. 270-ter e 270-quinquies 2, c.p. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno».

Disposizioni in materia di giustizia. L'art. 15 modifica il Testo Unico sulle spese di giustizia inserendo l'art. 130-bis secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».
In tema di processo amministrativo telematico, il decreto ha modificato l'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016 con la conseguente abrogazione del termine del 1° gennaio 2019 che limitava l'obbligo del deposito cartaceo, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico, del ricorso e degli scritti difensivi. In altre parole, il deposito della copia cartacea continua ad essere un obbligo generalizzato.

(FONTE:dirittoegiustizia.it)

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