Anti-abuso: la scissione non proporzionale supera il test delle Entrate

La Redazione
05 Dicembre 2018

La Risposta n. 91 pubblicata ieri dalle Entrate ritiene non abusiva l'operazione di scissione non proporzionale che una società semplice intende attuare, per superare le divergenze tra le diverse strategie economiche volute dai soci appartenenti alle distinte compagini familiari.

La Risposta n. 91 pubblicata ieri dalle Entrate ritiene non abusiva l'operazione di scissione non proporzionale che una società semplice intende attuare, per superare le divergenze tra le diverse strategie economiche volute dai soci appartenenti alle distinte compagini familiari. Per l'Amministrazione, l'operazione, oltre a non comportare il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, appare “un'operazione fisiologica per consentire ai due distinti gruppi familiari di proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo i rispettivi punti di vista”.

Il caso

Nella fattispecie sottoposta all'esame anti-abuso delle Entrate, l'operazione comporta l'assegnazione di una parte del patrimonio immobiliare della società semplice scissa a favore di una beneficiaria società semplice di nuova costituzione, partecipata da due soci costituenti un unico gruppo familiare. Alla società scissa, partecipata dagli altri tre soci costituenti un altro gruppo familiare, rimarrà il patrimonio immobiliare non assegnato alla beneficiaria.

Risposta delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria, premessa l'inidoneità della società semplice a produrre reddito d'impresa, evidenzia che all'operazione non tornano pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 173 del T.U.I.R., in tema di neutralità fiscale delle operazioni di scissione. “Il regime tributario della società semplice - è spiegato nella Risposta - deve essere interpretato con riferimento alla fattispecie rappresentata - scissione parziale non proporzionale di una società semplice a favore di un'altra società semplice - che de facto determina il "trasferimento" di beni dalla società scissa alla società beneficiaria. Tuttavia, tale ultima circostanza appare, sotto il profilo fiscale, irrilevante perché la stessa non è riconducibile nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 67 del T.U.I.R., rubricato "redditi diversi", che individua compiutamente le operazioni dei soggetti passivi "persone fisiche" (articolo che si rende applicabile anche nei confronti degli atti della società semplice, come soggetto passivo d'imposta)”. Più in particolare, chiariscono dalle Entrate, “il richiamato "trasferimento" di beni dalla società scissa alle società beneficiarie, se da un lato rappresenta un'operazione di scissione lecita e disciplinata dal codice civile, dall'altro non trova compiuta e corrispondente disciplina nelle disposizioni di carattere fiscale riferibili alle società semplici. Ne consegue l'irrilevanza dell'operazione sotto tale ultimo profilo”.

Sul fronte delle imposte indirette, l'Amministrazione chiarisce che l'operazione dovrà essere assoggettata all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro e alle imposte ipotecarie e catastale nella misura fissa di 200 euro.

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