Il procedimento per la revoca dell'amministratore e, quindi, l'impugnativa del relativo decreto nel caso di reclamo, è soggetto a sospensione feriale?

06 Dicembre 2018

Il procedimento per la revoca dell'amministratore e, quindi, l'impugnativa del relativo decreto nel caso di reclamo, è soggetto a sospensione feriale?

Il procedimento per la revoca dell'amministratore e, quindi, l'impugnativa del relativo decreto nel caso di reclamo, è soggetto a sospensione feriale?

Al fine di rispondere al quesito si pone la necessità di comprendere quale sia la natura giuridica del procedimento giurisdizionale sotteso alla revoca dell'amministratore di condominio.

Invero, nonostante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal primo al 31 agosto di ogni anno, costituisca, in base al disposto di cui all'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 e sue s.m. e i., la regola generale, la medesima non trova applicazione con riferimento a talune tipologie di controversie, tra cui, in ambito civilistico, ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) nel cui novero rientrano, tra gli altri, i procedimenti cautelari.

Venendo al caso che ci occupa, il procedimento per la revoca dell'amministratore di condominio, disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 1129 c.c., novellato dalla Legge di riforma del condominio l. 220/2012, e art. 64 disp att.c.c., è di competenza del Tribunale, ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione, e si conclude con un decreto motivato emesso in camera di consiglio, reclamabile avanti la Corte d'Appello.

Il procedimento per la revoca dell'amministratore si ritiene abbia natura cautelare, poiché il provvedimento di revoca all'esito emesso non ha natura decisoria, avendo lo scopo di consentire al condominio la propria corretta conduzione o esercizio, con riserva ad altra sede, la cognizione ordinaria, delle decisioni inerenti al rapporto di mandato intercorso (Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2006, n. 14742).

Stando poi a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2409), che esclude la ricorribilità per Cassazione del decreto con il quale la Corte d'Appello decide sul reclamo, eventualmente proposto avverso il decreto di revoca emesso dal Tribunale, si ritiene che la medesima natura giuridica debba attribuirsi al provvedimento emesso dal giudice del gravame.

Tanto premesso, si ritiene che sia il ricorso per la revoca dell'amministratore che l'eventuale reclamo del decreto all'esito emessi non siano soggetti alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

*Fonte: www.condominioelocazione.it

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