Chiarimenti sulla corretta aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni
06 Dicembre 2018
Un'associazione aveva chiesto all'Agenzia dell'Entrate se alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini (illuminazione comune, cancello elettrico, impianto citofonico, ascensori, etc.),e non delle singole unità immobiliari, poteva essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi della disposizione di cui al n. 103) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Rispondendo al quesito esposto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fornitura di energia elettrica viene fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare. A seconda della destinazione dell'unità immobiliare, può trovare applicazione l'aliquota ridotta per uso residenziale, oppure l'aliquota del 22% per gli immobili a diversa destinazione (negozi, studi, ecc.); sicché, la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni è fatturata distintamente. Di conseguenza, la fornitura di energia elettrica, essendo impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione, non può soddisfare il requisito dell'uso domestico richiesto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. Per meglio dire, secondo l'Agenzia delle Entrate, «la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all'abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell'uso domestico richiesto dalla disposizione agevolativa di cui al numero 103 della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633/72». Pertanto alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura.
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