Fondo patrimoniale: i beni possono essere ipotecati se l’obbligazione è strumentale ai bisogni familiari
06 Dicembre 2018
Grava sul contribuente l'onere di provare l'estraneità del debito tributario ai bisogni della famiglia, per poter dimostrare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 30 novembre 2018 n. 31065. Nel caso in esame, la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale familiare, sostenendo che tali beni fossero stati sottratti all'esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, reputando tali i debiti tributari contratti dal contribuente nell'esercizio dell'attività di impresa (e, dunque, estranei ai bisogni della famiglia).
Hanno affermato i Supremi Giudici: «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui d.P.R. n. 602/1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia». Il debitore dovrà dunque dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari. |