La notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento

07 Dicembre 2018

Non si configura un'ipotesi di totale assenza di notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto ex art. 15 l.fall. a fronte della regolarità della ricevuta di accettazione prodotta dal sistema, anche tenuto conto che la mancata consegna attiene al rapporto tra il destinatario e il suo gestore di posta elettronica.
Massima

Non si configura un'ipotesi di totale assenza di notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto ex art. 15 l.fall. a fronte della regolarità della ricevuta di accettazione prodotta dal sistema, anche tenuto conto che la mancata consegna attiene al rapporto tra il destinatario e il suo gestore di posta elettronica.

Inoltre, alle notificazioni eseguite dalla cancelleria non si applica la L. n. 53/1994.

(fonte: ilprocessotelematico.it)

Il caso

Nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15 l.fall., il ricorso e decreto di convocazione per l'udienza prefallimentare venivano spediti a mezzo PEC al debitore da parte della cancelleria, con conseguente generazione della ricevuta di accettazione.

I documenti, tuttavia, non venivano recapitati al destinatario, da cui conseguiva l'emissione di una ricevuta di mancata consegna.

Si provvedeva allora a depositare l'atto presso la casa comunale territorialmente competente a seguito dell'irreperibilità del debitore presso la sua sede sociale.

La questione

A fronte della generazione di una ricevuta di accettazione ed una di mancata consegna si verifica una totale assenza di notifica a mezzo PEC? Qual è la disciplina applicabile alle notifiche eseguite dalla cancelleria? È invalido ai sensi dell'art. 15 l.fall. il passaggio ad un diverso regime notificatorio in caso di emissione di una ricevuta di mancata consegna?

Le soluzioni giuridiche

A fronte di specifica contestazione sollevata con il ricorso per cassazione, la Corte preliminarmente esclude di poter sindacare l' “accertamento di fatto sulla documentazione della notifica” effettuato dalla Corte di Appello, secondo la quale le ricevute di accettazione e di mancata consegna prodotte in giudizio in forma analogica erano effettivamente corrispondenti a quelle di cui alla notificazione del ricorso e decreto ex art. 15 l.fall. oggetto del contendere.

L'ordinanza in commento valorizza poi il ragionamento compiuto dai Giudici in appello che avevano da un lato accertato “la regolarità della ricevuta di accettazione prodotta dal sistema” e dall'altro posto in evidenza che “la ragione della mancata consegna attiene al rapporto tra il destinatario e il suo gestore di posta elettronica".

Prosegue poi la Corte chiarendo come nessuna rilevanza possa assumere il richiamo operato dai ricorrenti alla L. n. 53/1994 “che riguarda la notificazione a mezzo PEC da parte dell'avvocato [e] non trova infatti applicazione nel caso di specie, trattandosi qui di notificazione eseguita dalla Cancelleria”. Il che - specifica il provvedimento - si traduce nel fatto che “questa comunicazione è generata dal sistema informatico del Tribunale e quivi resta documentata e conservata, a disposizione sia delle parti, che dell'Ufficio”.

Su questa base, il giudice di legittimità esclude quindi che la notifica effettuata dalla cancelleria ex art. 15, comma 3, l.fall., fosse effettivamente inesistente, con la conseguenza che, nel caso di specie, risultava integrato il presupposto per il passaggio al diverso regime notificatorio previsto in via sussidiaria dall'art. 15 l.fall., ritenuto peraltro validamente compiuto nel caso di specie.

Osservazioni

La soluzione cui perviene l'ordinanza in commento, ancorché sinteticamente argomentata, si mostra corretta ed è pienamente conforme alla giurisprudenza e alla dottrina che hanno affrontato l'istituto della notificazione a mezzo PEC ex art. 15, comma 3, l.fall. del ricorso e del decreto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Giova, innanzitutto, ricordare che l'attuale disciplina della notificazione del ricorso e del conseguente decreto all'impresa debitrice nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è stata recentemente introdotta dall'art. 17 d.l. n. 179/2012.
L'obiettivo della riforma è, secondo tutti gli interpreti, di modernizzare gli strumenti di comunicazione in ambito fallimentare, accelerare i tempi del procedimento per la dichiarazione di fallimento e nel contempo sgravare altresì i creditori e il P.M. da una serie di incombenti (Fontana, Le nuove norme sulla fissazione dell'udienza e la notificazione del ricorso e del decreto, in questo portale; Amatore, Le dichiarazioni di fallimento, 2014, 273; Lo Cascio, Codice commentato del fallimento, 2017, 186).

In un tale contesto, è quindi previsto che in prima battuta la notifica vada effettuata dalla cancelleria per via telematica, utilizzando il sistema informatico ministeriale ed inviando l'atto all'indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle Imprese ovvero dal Registro INI-PEC.
Qualora “per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo” (art. 15, comma 3, l.fall.), occorrerà notificare secondo le modalità ordinarie esclusivamente di persona presso la sede risultante dal Registro delle Imprese ovvero, in caso di esito infruttuoso anche di tale notifica, la notificazione dovrà avvenire mediante deposito nella casa comunale della sede risultante nel registro delle imprese.

Quanto al regime notificatorio a mezzo PEC di cui all'art. 15, comma 3, l.fall., la giurisprudenza pacificamente afferma che, ai fini del perfezionamento della notifica, occorre avere riguardo “dal lato del mittente, [al]la fornitura dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato della ricevuta di accettazione (nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata)”; in relazione al destinatario, occorre invece “la fornitura della ricevuta di avvenuta consegna, che a sua volta dà al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (Cass. n. 22352/2015; nella giurisprudenza di merito, si vedano anche App. Bologna 30 maggio 2014; App. Palermo 1326/2016; per quella di legittimità Cass. n. 13817/2016; Cass. n. 13917/2016; Cass. n. 15035/2016; Cass. n. 27054/2016).

Il principio viene affermato dalla giurisprudenza richiamando le diverse fonti normative applicabili alla notifica effettuata dalla cancelleria, tra le quali, correttamente, è esclusa quella di cui alla l. n. 53/1994, la cui stessa rubrica è chiara nel riferire le proprie previsioni alle “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

In particolare, il richiamo operato dalla giurisprudenza è al D.P.R. 68/2005 (nello specifico, art. 6), al D.Lgs. n. 82/2005 (nello specifico, art. 45) al D.P.C.M. 2 del 2005 (art. 6), al D.M. 44/2011 (art. 16), nonchè – ovviamente - al d.l. n. 179/2012 (che, oltre a modificare l'art. 15 l.fall., ha su un piano più generale, con l'art. 16, previsto che in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti di appello le comunicazioni e notificazioni sono effettuate dalla cancelleria a mezzo PEC).

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, pur essendosi la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare perfezionata nei confronti della cancelleria (a fronte della generazione della ricevuta di accettazione), la medesima notificazione non si era invece perfezionata nei confronti dell'impresa destinataria(per effetto della generazione della ricevuta di mancata consegna). Conseguentemente, si era verificato il presupposto previsto dall'art. 15, comma 3 l.fall. (impossibilità od esito negativo della notificazione a mezzo PEC) che legittimava il ricorso alle modalità notificatorie previste in via sussidiaria dallo stesso art. 15, comma 3, l.fall..

Da ciò conseguiva l'infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti in cassazione in punto di invalidità della notificazione e conseguente violazione del contraddittorio nei loro confronti nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

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