Procedibilità del ricorso per cassazione notificato via p.e.c.: parziale revirement della Suprema Corte
06 Dicembre 2018
Massima
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, c.p.c., sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372, c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9, l. n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379, c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis, 380-bis1 e 380-ter, c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, codice amministrazione digitale (c.a.d.), impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9, l. n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. Il caso
Il ricorso per cassazione predisposto in originale telematico (file con estensione “.p7m”), sottoscritto digitalmente (con firma tipo “CAdES”) e notificato a mezzo p.e.c., veniva tempestivamente depositato, a cura del ricorrente, in copia analogica informe, non sottoscritta con firma autografa dei difensori, unitamente alle copie cartacee del messaggio di invio del file, nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, senza apporre alcuna attestazione di conformità. A sua volta, il controricorrente depositava copia del ricorso per cassazione notificato, attestandone la conformità all'originale telematico pervenuto. La questione
La Corte di cassazione, pur a fronte di una declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso, affronta la questione relativa alla procedibilità dell'impugnazione, al fine di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363, c.p.c.). Le soluzioni giuridiche
Nonostante la mancata estensione del processo telematico al giudizio di cassazione, la giurisprudenza di legittimità ammette la notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso, nativo analogico o nativo digitale, soffermandosi sull'essenzialità o meno dell'attestazione di conformità delle copie analogiche degli atti digitali.
Operando un parziale revirement rispetto all'orientamento che non ravvisa limiti alla patologia, comminando sempre la sanzione dell'improcedibilità del ricorso per cassazione, la sentenza in commento attribuisce rilevanza al comportamento concludente della controparte che deposita copia analogica autenticata del ricorso notificatogli o non ne disconosce la conformità all'originale, muovendo dal principio sancito dall'art. 23, comma 2, c.a.d., che ascrive alle copie analogiche non espressamente disconosciute efficacia probatoria equipollente all'originale telematico.
Ponendo il comportamento concludente della controparte a fondamento della ratio decidendi, la Suprema Corte perviene ad un' “interpretazione evolutiva”, con il riconoscimento della procedibilità dell'impugnazione se il controricorrente deposita copia autenticata del ricorso notificatogli o non ne disconosce espressamente la conformità all'originale, puntualizzando - con specifico riguardo alla tempestività della notificazione - che l'onere del controricorrente di procedere al disconoscimento della conformità all'originale sussiste anche per i messaggi di p.e.c. e per la relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. In caso di mancata costituzione in giudizio del destinatario della notificazione del ricorso per cassazione notificato a mezzo p.e.c., e parimenti di disconoscimento della conformità all'originale da parte del controricorrente, l'improcedibilità verrà dichiarata soltanto se il ricorrente non provvederà alla produzione, fino all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, dell'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica depositata, adempimento necessario, a pena di improcedibilità del ricorso, anche nell'ipotesi di pluralità di destinatari della notificazione, qualora alcuni non provvedano alla costituzione in giudizio restando intimati. Osservazioni
È sicuramente apprezzabile l'avvertita esigenza di salvaguardare il giusto processo (art. 111, Cost., e art. 6 § 1, CEDU) e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva (art. 47, CDFUE e art. 13, CEDU), senza discriminare - sul piano degli effetti giuridici - il documento digitale (art. 46, regolamento UE 910/2014), così pervenendo ad una soluzione interpretativa costituzionalmente ed eurounitariamente orientata. Si auspica che la pronuncia segni il definitivo arresto dell'orientamento contrario costantemente espresso alla giurisprudenza di legittimità, anche nell'ottica del potenziamento della funzione nomofilattica demandata della Suprema Corte, attraverso l'attribuzione di valenza “vincolante” alle pronunce rese a Sezioni Unite, normativamente riconosciuta dall'art. 374, comma 3, c.p.c. |