Rinuncia al ricorso per la revoca dell'amministratore e relative spese

10 Dicembre 2018

Nel ricorso per revoca dell'amministratore e nomina di amministratore giudiziale promosso da un condomino, in caso di mancato accoglimento ovvero rinuncia del ricorrente, l'amministratore può imputare al condominio le spese del proprio legale?

Nel ricorso per revoca dell'amministratore e nomina di amministratore giudiziale promosso da un condomino, in caso di mancato accoglimento ovvero rinuncia del ricorrente, l'amministratore può imputare al condominio le spese del proprio legale?

La risposta non può che esser negativa: in nessun modo l'amministratore oggetto di richiesta di revoca giudiziale può imputare al condominio il pagamento delle spese legali affrontate per difendersi nel giudizio: unica autorità che può decidere in tal senso è infatti, nel caso in oggetto, il Tribunale che ha deciso la causa.

Il principio, chiarissimo in giurisprudenza, è che solo il giudice ha il potere di porre le spese legali giudiziali a carico dell'una o dell'altra parte.

Si pensi, a contrario, al caso esaminato recentemente dal tribunale di Modena (Trib. Modena, n. 1607/2018).

La questione era sorta poiché, nell'occasione, era stato il condominio a porre le spese legali e tecniche affrontate in una causa per accertamento tecnico preventivo, risoltosi a proprio favore, a carico dei due condomini che avevano promosso il giudizio.

I condomini soccombenti avevano impugnato la relativa delibera assemblerà che era stata, correttamente, dichiarata nulla (e non solo annullata) dal Tribunale vista la gravità del vizio nel quale era incorsa la maggioranza assembleare.

Il tribunale di Modena, in particolare, nel prendere la propria decisione si era riferito a due precedenti orientamenti della Cassazione civile che cosi avevano disposto:

  • «in punto addebito delle spese di ATP solo nel giudizio di merito: (Cass. civ. nn. 1885/69 e 250/72). In particolare con tali decisioni si precisava che il rimborso delle spese di lite della procedura di istruzione preventiva non possono essere richieste in un giudizio autonomo ma si deve viceversa iniziare la causa di merito, “fosse pure per il solo rimborso delle spese stesse”, previo accertamento negativo sulla fondatezza della domanda di merito sottostante;
  • -In punto rimborso spese legali: (Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2015, n. 12859 e Cass. civ. sez. III, 15 maggio 2007, n. 11197). Con tali decisioni si è ribadito che «il rimborso delle spese di lite ha da essere necessariamente tutelato nell'ambito del processo donde esse traggono origine e causa, sia perché l'obbligo di rimborso delle spese di lite non sorge di ordinario da fatto illecito, così non corrispondendovi l'azione risarcitoria, tanto più se approntato diverso mezzo di soddisfacimento».

Il principio è quindi chiarissimo e vale sia per il singolo (in questo caso l'amministratore vittorioso nel giudizio) che per il condominio riunito in assemblea: solo è soltanto il giudice che decida la causa può disporre in punto soccombenza spese legali.

Vale ancora la pena di ricordare, per completezza, la decisione a sezioni unite della Cassazione sentenza (Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2004, n. 20957) con la quale si era chiarito come sia reclamabile in sede di legittimità la decisione con la quale il Tribunale, provvedendo su una richiesta di nomina giudiziale dell'amministratore condominiale, ponga le spese legali del giudizio a carico di una delle parti in lite.

La questione si è recentemente riproposta avanti al Tribunale di Milano, che aveva appunto correttamente provveduto alla nomina giudiziale dell'amministratore senza provvedere sulla ripartizione delle spese legali.

Avverso a tale decisione era stato proposto dapprima appello e poi ricorso in cassazione da parte del soccombente.

La Cassazione nel caso di specie aveva confermato la decisione del tribunale milanese: questo in quanto perché ci possa essere luogo ad una condanna alle spese occorre la presenza di un vero e proprio contenzioso tra le parti, e non di un procedimento – come quello per la nomina giudiziale dell'amministratore – avente principalmente carattere amministrativo essendo diretto a tutelare anzitutto l'interesse collettivo dei condomini ad avere un amministratore che gestisca lo stabile (Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 2018, n. 25336).

La risposta al quesito pertanto è la seguente: l'amministratore uscito vittorioso dal giudizio di richiesta revoca giudiziale dall'incarico, non potrà in alcun modo addebitare le spese legali sostenute ai condomini che avevano proposto il giudizio e neppure al condominio.

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