Ne bis in idem: dopo l’assoluzione penale stop alle sanzioni amministrative per insider trading
10 Dicembre 2018
In tema di abuso di informazioni privilegiate, in presenza di una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste, non si può procedere con il procedimento amministrativo volto a irrogare sanzioni Consob, ex art. 187-bis TUF, perché ciò violerebbe il divieto di bis in idem, ed anzi può darsi diretta e immediata applicazione al disposto dell'art. 50 CDFUE, senza che tale applicazione risulti in conflitto con il disposto di norme di diritto interno. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 31632, del 6 dicembre. Il caso. La Consob applicava ad un soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 187-bis, comma 4, TUF, per aver acquistato azioni di una s.p.a. utilizzando l'informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione del controllo della società. La delibera veniva impugnata, ma la Corte d'appello confermava la sanzione e la vicenda giungeva in Cassazione; in questa sede il soggetto deduceva che, con sentenza del Tribunale penale di Milano, era stata disposta l'assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di cui all'art. 184 TUF. Sosteneva, pertanto, di non poter essere sottoposto, per gli stessi fatti, a un nuovo procedimento per l'applicazione di sanzioni formalmente amministrative ma di natura penale, come quelle di cui all'art. 187-bis, in applicazione del principio del ne bis in idem. La Cassazione, con ordinanza n. 23232/2016 disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La sentenza CGUE sul ne bis in idem. La Corte di Giustizia UE, con tre pronunce del 20 marzo 2018 e, in particolare, con la sentenza C-596/16, ha affermato che “l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale un procedimento inteso all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale non può essere proseguito a seguito di una sentenza penale definitiva di assoluzione che ha statuito che i fatti che possono costituire una violazione della normativa sugli abusi di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato parimenti avviato tale procedimento, non erano provati” (per una più appfofondita disamina delle sentenze CGUE: Giordano, La Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale in tema di bis in idem per manipolazione del mercato, in questo portale). La natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative. Riassunta la causa dopo tale pronuncia, la Cassazione chiarisce alcuni aspetti in tema di doppio binario sanzionatorio nei reati di insider trading. In primo luogo, viene ribadita la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa di cui all'art. 187-bis TUF (nella versione ratione temporis: la S.C. rileva, infatti, come il d.lgs. n. 107/2018 abbia mitigato il quadro sanzionatorio). Di conseguenza, il concorso per i medesimi fatti di un procedimento amministrativo, applicativo di tale sanzione, e di un procedimento penale, appare incompatibile con il diritto fondamentale a non essere perseguiti e condannati penalmente per un reato per il quale si sia già stati assolti (o condannati), diritto riconosciuto dall'art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali – diritto su cui è stato costruito il principio del ne bis in idem. Applicazione diretta dell'art. 50 CDFUE. La S.C. di dedica, infine, all'indagine sulla possibilità di applicare direttamente la norma comunitaria che vieta il bis in idem e paralizzare, quindi, il procedimento amministrativo. A tal fine, occorre distinguere la situazione che consegue ad una sentenza penale di condanna da quella che consegue a una sentenza penale di assoluzione e, anche in quest'ultimo caso, rileva la formula di assoluzione. Secondo la Cassazione, in presenza di una sentenza penale di assoluzione “perchp il fatto non sussiste”, la portata precettiva dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE non patisce alcuna limitazione, ex art. 52 della stessa Carta, e consente il pieno dispiegarsi del divieto di perseguire in sede amministrativa fatti già giudicati in sede penale. |