La prescrizione è biennale anche se nel sinistro è coinvolto un solo veicolo
10 Dicembre 2018
IL CASO Il dipendente di una srl presta in uso, al termine di una fiera, la propria autovettura al direttore commerciale della medesima società, che rimane coinvolto però durante il tragitto in un sinistro per il quale viene accertata la sua responsabilità esclusiva, essendo uscito fuori strada in seguito ad una sbandata. Il proprietario del mezzo, essendosi rivelata diseconomica la riparazione del veicolo, chiede il ristoro nella misura di €38.014,20. La Società riconosce la responsabilità del proprio dipendente, non contesta il quantum e chiede di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, che eccepisce però la maturata prescrizione del diritto rivendicato sostenendo che, nella fattispecie, fosse operante la prescrizione biennale ex art. 2947, comma 2, c.c. In primo ed in secondo grado la società viene condannata al risarcimento dei danni; ricorre ora in Cassazione, con due motivi, lamentando falsa applicazione degli artt. 2947, comma 2, e 2952 c.c., nella convinzione che il termine biennale di prescrizione non potesse applicarsi al caso di specie, nel quale il sinistro occorso era dovuto «a fattori estrinseci al veicolo e alla circolazione stradale e veda coinvolto un solo veicolo».
CONCETTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE La Suprema Corte dichiara che è da ritenersi ormai consolidato che nel concetto di “incidente stradale” debba essere ricompresa anche qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente (Cass. civ. n. 6381/2012). Anche le Sezioni Unite hanno chiarito che il concetto di circolazione stradale , ai fini dell'art. 2054 c.c., comprende anche la cd circolazione statica, ossia non solo i momenti di transito dei veicoli ma anche quelli di quiete, in quanto costituiscono anch'essi un'utilizzazione della strada.
PRESCRIZIONE BIENNALE La Corte afferma che il tempo massimo per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un sinistro stradale è di due anni, sia nel caso di sinistro tra due auto sia nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione, a prescindere dal fatto che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio «perché la ratio dell'art. 2947, comma 2, c.c. è quella di garantire che l'accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta».
DANNO PRODOTTO DAL FATTO ILLECITO DI UNA PERSONA CHE CIRCOLA CON UN VEICOLO Dunque la Cassazione dichiara che la prescrizione biennale opera in tutti i casi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo « né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del mezzo» (ex multis, Cass. civ. n. 22291/2009).
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |