Il termine perentorio di conclusione dell’azione disciplinare decorre dalla notizia di infrazione

David Satta Mazzone
10 Dicembre 2018

La notizia di infrazione è tale solo se consente al datore di lavoro l'avvio della procedura disciplinare completa. Infatti, in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della decadenza dell'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente...

La decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento è legata al momento in cui l'amministrazione datrice di lavoro ha piena contezza delle informazioni. La circostanza per la quale il datore di lavoro pubblico abbia contezza di un'infrazione disciplinarmente rilevante posta in essere dal dipendente non è sufficiente a far decorrere i termini. Ribadita comunque la centralità del diritto di difesa del dipendente, che non deve esser violato o impossibilitato in virtù del decorso del tempo, la Cassazione spiega che la notizia di infrazione utile a far decorrere i termini dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 debba esser tale da permettere lo svolgimento di tre fasi fondamentali: la contestazione dell'addebito; l'istruttoria; l'adozione della sanzione.

Le valutazioni del Giudice sulla congruità del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego seguono le stesse regole dell'impiego privato. Anche in tema di pubblico impiego contrattualizzato il giudice, nel vagliare la liceità del licenziamento per giusta causa, deve valutare sia la gravità dei fatti addebitati al lavoratore che la loro proporzionalità con la sanzione inflitta. Il giudice quindi, nel caso di un dipendente licenziato dall'INPS a seguito di irregolarità riscontrate sul suo operato mediante degli audit interni all'ente, dovrà limitarsi esclusivamente a vagliare le condotte contestate al lavoratore, essendo certamente escluso qualunque automatismo tra l'addebito disciplinare e la sanzione che viene sollevata al dipendente.

Le contestazioni del dipendente possono riguardare il merito dell'azione disciplinare e non quello delle attività svolte dall'ente pubblico. Il caso in esame offre spunto per ribadire l'impossibilità, da parte del dipendente, di svolgere qualsivoglia contestazione sull'operatività dell'ente stabilita mediante appositi regolamenti interni. In sostanza il lavoratore non può contestare l'attività tipica dell'ente sostando l'illegittimità normativa e regolamentare di quanto effettato dal datore di lavoro: il dipendente deve attenersi al rispetto delle direttive impartite e dalle norme disciplinari e regolamentari che governano le funzioni esercitate dall'ente pubblico datore di lavoro.

(Fonte Diritto e Giustizia)