Deposito di copia autentica, attestazione di conformità e timbro di congiunzione

11 Dicembre 2018

Se si deposita telematicamente la comunicazione della Cancelleria, ossia il messaggio PEC ricevuto in formato .msg contenente il provvedimento che viene impugnato, ciò assolve all'onere di deposito di copia autentica/originale del provvedimento impugnato? La suddetta comunicazione della Cancelleria può considerarsi equivalente all'originale oppure va stampato il messaggio PEC ed il provvedimento e poi va autenticato?

Se si deposita telematicamente la comunicazione della Cancelleria, ossia il messaggio PEC ricevuto in formato .msg contenente il provvedimento che viene impugnato, ciò assolve all'onere di deposito di copia autentica/originale del provvedimento impugnato? La suddetta comunicazione della Cancelleria può considerarsi equivalente all'originale oppure va stampato il messaggio PEC ed il provvedimento e poi va autenticato?
Inoltre, nella copia autentica cartacea, oltre ad apporre il timbro di congiunzione tra una pagina e l'altra, è obbligatorio mettere il timbro anche dove il legale appone la firma di pugno?

Il deposito del messaggio PEC nel suo formato nativo digitale .eml o .msg è sicuramente idoneo a provare la data dell'avvenuta comunicazione da parte della Cancelleria, tuttavia ai fini del deposito di copia autentica, il provvedimento ivi contenuto dovrà essere estrapolato dalla PEC o dal fascicolo telematico ed attestato come conforme al corrispondente provvedimento contenuto nel fascicolo telematico.

Infatti, gli allegati alle comunicazioni PEC della Cancelleria sono da considerarsi a tutti gli effetti copie informatiche e non duplicati che possono essere scaricati esclusivamente dal fascicolo telematico.

Riguardo all'apposizione del timbro, è consigliabile apporre sia quello di congiunzione che il timbro in corrispondenza della firma; tuttavia non si tratta di requisiti che potrebbero inficiare in alcun modo la validità dell'attestazione.

*Fonte: www.ilProcessoTelematico.it

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