Il punto di vista di Bankitalia sul nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza

Fabio Fiorucci
11 Dicembre 2018

Bankitalia ha diffuso un interessante documento sullo schema di decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, focalizzato sui contenuti principali e qualificanti della riforma, con particolare riferimento ai profili di interesse per l'Istituto di vigilanza.

Bankitalia ha diffuso un interessante documento sullo schema di decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, focalizzato sui contenuti principali e qualificanti della riforma, con particolare riferimento ai profili di interesse per l'Istituto di vigilanza.

Come risaputo, il quadro normativo in materia di gestione delle crisi di impresa è stato diffusamente ridisegnato nel duplice intento: da un lato, di operare un riordino del quadro regolamentare esistente, compendiando in un unico Codice la disciplina di tutte le situazioni di indebitamento e di crisi; dall'altro, rendere più efficiente e rapida la procedura di liquidazione e accrescere l'efficacia degli strumenti negoziali.

Più in particolare, le nuove norme intendono dare attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, con cui il Governo è stato delegato a realizzare, in sintesi:

a) una revisione organica delle discipline delle procedure concorsuali e di quelle di gestione delle crisi da sovraindebitamento dei consumatori e dei piccoli imprenditori;

b) l'introduzione di strumenti di “allerta” per favorire una precoce emersione e soluzione delle situazioni di crisi e di regole ad hoc per la gestione dell'insolvenza dei gruppi di imprese;

c) una riorganizzazione delle competenze degli uffici giudiziari finalizzata ad accrescere il grado di specializzazione dei giudici e l'uniformazione e semplificazione dei diversi riti processuali in materia concorsuale;

d) la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (non possessorie).

La memoria della Banca d'Italia, nel riconoscere che la riforma introduce importanti innovazioni evidenzia altresì alcuni irrisolti profili di criticità derivanti da scelte già compiute nella legge delega, dalle quali il legislatore delegato non può discostarsi.

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