Controversia su derivati, cessione del credito e legittimazione ad agire nei confronti della Banca

La Redazione
11 Dicembre 2018

Il cessionario di un credito risarcitorio futuro, nascente da responsabilità contrattuale dell'intermediario , avente a fondamento i contratti relativi a strumenti derivati, è legittimato ad agire contro la banca anche se non è stata avviata una controversia giudiziaria, purchè la controversia fosse già in atto tra le parti.

Il cessionario di un credito risarcitorio futuro, nascente da responsabilità contrattuale dell'intermediario , avente a fondamento i contratti relativi a strumenti derivati, è legittimato ad agire contro la banca anche se non è stata avviata una controversia giudiziaria, purchè la controversia fosse già in atto tra le parti. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 31896 depositata il 10 dicembre.

Il caso. il cessionario dei diritti di credito vantati dal correntista agiva in giudizio per far accertare la responsabilità di una banca nella gestione di due rapporti relativi alla negoziazione di titoli collegati all'apertura di conti correnti per l'effettuazione di operazioni in strumenti derivati, warrant e covered warrant, per avere omesso di comunicare perdite rilevanti relative all'andamento dei suddetti strumenti finanziari. In primo e secondo grado veniva rilevato il difetto di legittimazione dell'attore, in quanto cessionario di un diritto nascente dal trasferimento del diritto al credito risarcitorio da responsabilità contrattuale e venivano anche respinte nel merito le doglianze. L'attore proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La cessione del credito. La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso relativo alla legittimazione ad agire del cessionario: pur non essendo stata ancora avviata una controversia giudiziaria, infatti il credito (ceduto) era esistente e, anche se non determinato, era determinabile, con riferimento alle specifiche richieste formulate dai clienti della banca. Ebbene, nel nostro ordinamento non esiste una norma che vieti la disponibilità di diritti futuri perché meramente eventuali, purchè sia determinata o determinabile la fonte del credito. Per altro verso, il contratto di cessione del credito non era subordinato alla preventiva instaurazione della lite giudiziaria, facendo solo riferimento alla controversia in atto tra le parti, documentata dalle richieste risarcitorie già avanzate nei confronti della banca.

I principi di diritto. In sostanza, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: “La cessione di crediti futuri, anche di quelli aventi causa risarcitoria, è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto”.

La responsabilità dell'intermediario per violazione dei doveri informativi. Nel merito, la S.C. riconosce la responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi in merito alla gestione di strumenti finanziari derivati, obblighi che si concretizzano non solo con riferimento al capitale iniziale, ma anche con riguardo alle perdite effettive o potenziali, già subite.

Questo il principio di diritto: “In tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, l'obbligo dell'intermediario di segnalazione delle perdite che abbia subito l'investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativa applicabile, dopo il 2000, ratione temporis), in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni, valore che - pur essendo originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all'investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché disposti dall'investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate all'intermediario). Tale nuovo valore è, tuttavia, vincolante per l'investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato dall'intermediario, applicandosi - in mancanza di comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento – quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni, quello comunicato per ultimo.”

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