Esonero dall'assoggettamento al termine trimestrale del periodo di prova e recesso ante tempus
10 Dicembre 2018
L'esonero dall'assoggettamento al termine trimestrale del periodo di prova previsto dal comma 4 dell'art. 4, r.d.l. n. 1825 del 1924, concerne gli impiegati con funzioni equivalenti a quelle di un dirigente; quindi, vi rientrano gli impiegati di prima categoria, con mansioni di concetto di particolare importanza e di collaborazione immediata e attiva nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con responsabilità di un ufficio, ancorché senza poteri di rappresentanza in senso tecnico del datore di lavoro, atteso che tali mansioni sono qualificabili come equivalenti a quelle di un dirigente. Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte la figura dell'impiegato di prima categoria (o impiegato di concetto con funzioni direttive) si caratterizza per la preposizione a un singolo ramo o servizio dell'organizzazione aziendale, con relativa supremazia gerarchica, ancorché circoscritta a quel ramo o servizio, e con una certa libertà di apprezzamento e latitudine di iniziativa, nell'esplicazione di un'attività di immediata collaborazione col titolare dell'impresa o con i dirigenti di essa, sia pure nell'attuazione delle direttive generali da questo impartite e senza i poteri discrezionali propri dei dirigenti.
Nel caso di specie il Tribunale, accertato che il ricorrente non rientrava tra gli impiegati di grado e funzioni equivalenti a quelli degli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi, ha dichiarato la nullità ex art. 1418 comma 1, c.c., della clausola del contratto individuale nella parte in cui, in violazione del comma 4 dell'art. 4, r.d.l. n. 1825 del 1924, prevedeva per il patto di prova una durata di sei mesi anziché di tre mesi. Invero il patto di prova non aveva prodotto effetti dopo la scadenza del termine trimestrale e, quindi, l'ente datore alla data in cui aveva esercitato il recesso “per mancato superamento della prova”, non era più titolare del relativo potere. Conseguentemente il giudice ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, vista la natura di recesso ante tempus da contratto di lavoro a tempo determinato, privo di idoneo presupposto giustificativo, in particolare di giusta causa. |