Cartella senza sottoscrizione dell’esattore: valida
11 Dicembre 2018
I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30 novembre 2018 n. 31030, sono tornati sul tema della validità delle cartelle di pagamento. In particolare, gli Ermellini del Palazzaccio hanno annullato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, favorevole al contribuente: i giudici di Appello avevano ritenuto che la cartella di pagamento fosse viziata per mancanza indicazione del responsabile di procedimento. La cartella in esame, relativa all'anno di imposta 2004, era stata notificata a seguito di un controllo automatizzato: alla società contribuente era stato richiesto il pagamento dell'importo accertato a titolo di omesso pagamento IVA; tuttavia, la destinataria aveva impugnato l'atto per mancanza di sottoscrizione, oltre che per mancata notifica dell'atto prodromico.
Hanno precisato i giudici di piazza Cavour: «In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell' art. 25, D.P.R. n. 602/1973, , la cartella va predisposta secondo il modello approvato dal Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione». |