Esecuzione in forma specifica di una scissione ineseguita

La Redazione
12 Dicembre 2018

L'azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non può trovare applicazione rispetto ad una scissione deliberata dall'assemblea di una società: l'atto di scissione che l'ente avrebbe dovuto adottare

L'azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non può trovare applicazione rispetto ad una scissione deliberata dall'assemblea di una società: l'atto di scissione che l'ente avrebbe dovuto adottare, all'esito del procedimento di scissione avviato con il deposito del progetto e la sua approvazione, ex art. 2502 c.c., non rappresenta un atto dovuto, e la relativa deliberazione non può essere intesa come atto con cui la società si obbligo a concludere un contratto.

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