In caso di manutenzione del cortile che fa da copertura ai locali interrati di proprietà esclusiva si applica l’art. 1125 c.c.

Redazione scientifica
12 Dicembre 2018

Nell'ipotesi in cui il cortile funge anche da copertura ai locali sotterranei di proprietà di singoli condomini, non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c. ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c.

Tizio e Caio (condomini) avevano impugnato la delibera condominiale avente ad oggetto i lavori straordinari di impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del cortile. In primo grado, veniva annullata la delibera. Nel successivo grado di giudizio, la Corte territoriale riformava la pronuncia. In particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto congruo il criterio adottato dall'assemblea per la ripartizione delle spese. Avverso tale pronuncia, i condomini hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 comma 2 e 1125 c.c. laddove la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello previsto dall'art. 1125 c.c.

Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha criticato il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che il cortile serviva non solo come transito a tutti i condomini, ma anche "come copertura ai proprietari dei box e dei magazzini interrati". Per tali motivi, la sentenza gravata era, pertanto, affetta dall'erronea sussunzione della fattispecie nell'art. 1123 comma 2 c.c. piuttosto che in quella dell'art. 1125 c.c. Per meglio dire, conformemente all'orientamento giurisprudenziale in materia, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, secondo comma, c.c. Per le suesposte ragioni, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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