La riparazione integrale del danno di cui all'art. 341-bis c.p. quale causa di estinzione del reato

Cristina Ingrao
12 Dicembre 2018

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all'art. 341-bis c.p., prevede all'ultimo comma una speciale causa di estinzione del reato che opera nel caso in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, risarcendo lo stesso sia nei confronti della persona offesa, che nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima.In che momento temporale può operare la suddetta causa di estinzione?
Massima

La causa di estinzione del reato di cui al comma 3 dell'art. 341-bis c.p. è da ritenere operante anche se intervenuta dopo l'apertura del dibattimento, in quanto l'art. 341-bis c.p. prevede un effetto estintivo collegato alla condotta riparatoria, che viene considerato dal Legislatore nella sua portata meramente oggettiva.

Il caso

Il caso trae origine dalla condotta dell'imputato S.S. che, pubblicamente e in presenza di più persone, mentre i carabinieri Brig. C.B. G. e dell'App. B. A. procedevano al suo controllo, ledeva l'onore e il prestigio dei due militari, pronunciando nei loro confronti espressioni offensive, quali "carabinieri di merda vi uccido a tutti voi ed ai vostri figli..., babbi, cretini, cornuti, bastardi", e sputando al loro indirizzo.

La questione

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all'art. 341-bis c.p., prevede all'ultimo comma una speciale causa di estinzione del reato che opera nel caso in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, risarcendo lo stesso sia nei confronti della persona offesa, che nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima. In relazione a ciò, con riguardo al caso di specie, ci si chiede: in che momento temporale può operare la suddetta causa di estinzione? In particolare, cosa si deve intendere con l'espressione “prima del giudizio”? Quali sono i presupposti per l'operatività della causa estintiva?

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Agrigento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale ascrittogli, perché estinto per avvenuta riparazione integrale del danno.

Per giungere a tale conclusione l'organo giudicante innanzitutto ricostruisce il fatto, precisando che l'imputato, dopo il compimento dello stesso, per mezzo del proprio difensore, esprimeva le sue scuse nei confronti dei carabinieri coinvolti ed effettuava, a titolo di simbolico risarcimento del danno, un'offerta reale (art. 1209 c.c.) della somma di euro 30,00 nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Tale somma risultava parametrata alle condizioni indigenti dello stesso imputato.

Per quanto attiene al profilo di diritto in senso stretto, invece, il Tribunale chiarisce che l'ultimo comma dell'art. 341-bis c.p., introdotto dalla legge 94 del 15 luglio 2009, prevede una speciale causa di estinzione del reato, nel caso in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, risarcendo lo stesso sia nei confronti della persona offesa, che dell'ente di appartenenza della stessa.

Peraltro, l'estinzione del reato a seguito di risarcimento del danno è già prevista nel nostro ordinamento per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 35 del d.lgs. 274 del 28 agosto 2000, con specifico riguardo ai delitti che offendono gli interessi di una singola persona fisica.

Tuttavia, è bene precisare che le due fattispecie non sono perfettamente sovrapponibili.

Nella specie, l'estinzione dei reati di competenza del giudice di pace è fondata sulla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e sulla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'art. 35 citato prevede, inoltre, che il giudice di pace dichiari estinto il reato solo dopo aver sentito le parti, l'eventuale persona offesa e dopo aver valutato se le attività risarcitorie e riparatorie [siano] idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Invece, l'ultimo comma dell'art. 341-bis c.p., oggetto del presente giudizio, ha una operatività più semplice, in quanto non prevede che l'organo giudicante debba sentire le parti e la persona offesa, né ammette alcuna attività valutativa da parte dello stesso. È, invece, prevista l'automatica estinzione del reato in presenza della sola integrale riparazione del danno.

La configurazione dell'integrale riparazione del danno, quale causa di estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, risponde ad una finalità deflattiva, volta ad evitare la celebrazione del processo nel caso in cui l'evento dannoso sia stato integralmente ristorato dall'imputato, con il conseguente venir meno dell'interesse, da parte dello Stato, alla punizione della condotta oltraggiosa.

In relazione a tale punto, in primo luogo, occorre analizzare cosa si intenda con l'espressione prima del giudizio, che costituisce il discrimine temporale indicato dalla norma per la riparazione del danno. Ciò è fondamentale in quanto, nel caso in esame, il danno è stato risarcito dall'imputato quando il processo era già stato incardinato.

Potrebbe ritenersi che il mezzo di estinzione del reato in esame possa operare solo nel caso in cui nessuna udienza dibattimentale si sia mai tenuta, con la conseguente impossibilità di accordare effetti estintivi a condotte riparatorie effettuate dopo che il processo abbia avuto inizio con l'apertura del dibattimento.

A corroborare tale impostazione, si legge nella motivazione, ricorre la giurisprudenza sviluppatasi con riguardo alla fattispecie contigua dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno, ex art. 62, n. 6, c.p., che sarebbe «ravvisabile solo se l'azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose è spontanea (oltreché efficace), cioè determinata da motivi interni all'agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica» (Cass. pen., Sez. I, n. 40993/2010). Di conseguenza, solo un risarcimento versato prima del giudizio può essere indice di spontanea volontà riparatoria che legittima una diminuzione della pena irrogabile.

Tuttavia, secondo l'organo giudicante interessato, non pare possibile porre in essere una mera trasposizione dei risultati interpretativi raggiunti in ordine alla citata circostanza attenuante nell'ambito della riparazione del danno. Ciò in quanto nel caso dell'art. 341-bis c.p. si discorre di un effetto estintivo, e non di una semplice attenuazione sanzionatoria. Tale effetto estintivo viene considerato dal Legislatore nella sua portata meramente oggettiva, senza, pertanto, tener conto di profili psicologici-motivazionali.

Se ciò è vero, non sembra che la riparazione “estintiva” ex art. 341-bis c.p. debba necessariamente avvenire prima dell'inizio del dibattimento, proprio perché la norma reputa irrilevante ogni profilo di spontaneo pentimento, che, come tale, deve logicamente collocarsi prima dell'instaurazione del processo, privilegiando, viceversa, la mera esistenza di una condotta “integralmente riparativa” da parte dell'imputato.

Alla luce di ciò, il tribunale di Agrigento ha ritenuto che le esigenze strutturali e di economia processuale a cui è ispirata la disposizione siano realizzate anche quando, come nel caso di specie, la proposizione del risarcimento “estintivo” avvenga nel corso del dibattimento.

A riprova di ciò, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che reputa l'imputato ancora in termini per provvedere al risarcimento del danno o per presentare un'offerta reale anche prima dell'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. pen., Sez. VI, n. 49544/2014). Se questo è vero, non vi è ragione per privare l'imputato della facoltà riconosciutagli dalla legge già nel primo grado di giudizio, soddisfacendo le esigenze di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di deflazione delle fasi di impugnazione.

Pertanto, secondo il tribunale, si può ritenere che la proposta ristorativa veicoli un riconoscimento dell'esistenza e della attribuibilità all'imputato della condotta di oltraggio, facendo venir meno la necessità di svolgere od esaurire l'istruzione probatoria dibattimentale, che costituisce, quindi, il segmento processuale su cui direttamente incide la condotta estintiva. A ciò si aggiunga che tale conclusione è coerente con la già citata ratio deflattiva della disposizione.

Alla luce di quanto esposto, viene ritenuta tempestiva la condotta riparativa effettuata nel corso del dibattimento dall'imputato.

Non risulta ostativa all'estinzione del reato domandata né il carattere simbolico del risarcimento, né la circostanza che lo stesso, proprio perché simbolico, sia stato versato all'Arma dei Carabinieri e non anche ai singoli militari oltraggiati.

Con riguardo al primo aspetto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 341-bis c.p. prevede, come chiarito, che l'imputato provveda a riparare integralmente il danno mediante risarcimento; dunque, la riparazione, oltre che tempestiva (nei termini chiariti), effettiva (anche a mezzo offerta reale), volontaria, deve essere integrale, laddove la valutazione dell'integralità spetta al giudice, non essendo a tal fine decisivi apprezzamenti dei danneggiati o eventuali accordi transattivi, e potendo comunque essere valutata positivamente anche un'offerta ingiustificatamente rifiutata. Del resto, la disposizione testualmente fa riferimento all'integralità rispetto alla riparazione del danno e solo indirettamente rispetto al risarcimento, in quanto principale modalità attuativa della riparazione.

Tale dato testuale, in una prospettiva teleologicamente orientata alla finalità deflattiva della disposizione, va valorizzato e porta a concludere che una riparazione integrale può anche seguire ad un risarcimento simbolico, quanto meno nel caso, come quello di specie, in cui tale simbolicità sia legata alle disagiate condizioni patrimoniali dell'imputato e laddove integrata da una riparazione di ordine morale quale una formale dichiarazione di scuse.

Una diversa opinione darebbe luogo a delle criticità difficilmente superabili.

Il riferimento è, in prima battuta, alla potenziale illegittimità costituzionale della disposizione, sotto il profilo dell'irragionevolezza. Infatti, laddove l'estinzione di tale reato fosse subordinata in via esclusiva a una prestazione di tipo risarcitorio patrimoniale, considerata la natura plurioffensiva della fattispecie in esame, in cui, accanto all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale soggetto passivo del reato, vengono tutelati anche il prestigio della P.A. e il regolare svolgimento della funzione, questi ultimi in alcun modo sarebbero ristorati da un risarcimento esclusivamente patrimoniale.

In secondo luogo, delimitare l'applicazione della disposizione alle sole ipotesi di riparazione patrimoniale integrale, quindi non simbolica, finirebbe per discriminare gli imputati, consentendo di accedere alla causa di estinzione solo a coloro i quali abbiano la disponibilità economica per rifondere il danno, e ciò in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.

Una interpretazione dell'art. 341-bis c.p. che permetta di ritenere integrale la riparazione del danno posta in essere a mezzo di un risarcimento in parte patrimoniale (incluso quello simbolico) e in parte morale, consistente in formali scuse rivolte al pubblico ufficiale oltraggiato, consente, invece, di superare le criticità di cui si è detto.

Ciò, inoltre, restituisce coerenza alla condotta riparativa con efficacia estintiva del reato di oltraggio, lesivo al contempo dell'onore e del prestigio del singolo pubblico ufficiale e della funzione pubblica, quest'ultima non potendosi ritenere ristorata dal solo risarcimento economico.

Il giudice, al quale in ultima istanza è rimessa la valutazione del ristoro, può dunque positivamente considerare, ai fini dell'estinzione del reato, una condotta riparativa siffatta, come quella ricorrente nel caso in esame, tenendo in considerazione la situazione di indigenza economica in cui versa l'imputato e apprezzando le scuse formali indirizzate ai pubblici ufficiali oltraggiati.

Con riguardo al secondo profilo, quello per cui il risarcimento sia stato offerto direttamente all'ente pubblico di appartenenza e non anche ai due pubblici ufficiali attinti dalla condotta oltraggiosa, va rilevato che, sebbene la disposizione utilizzi a tal fine una congiunzione correlativa (“sia... sia...”), in realtà appare più corretto ritenere che l'uso di un simile sintagma non imponga in ogni caso la correlazione tra i due elementi (pubblici ufficiali e ente di appartenenza con conseguente obbligo risarcitorio a favore di ambedue), quanto, piuttosto, la verifica in ordine alle caratteristiche della condotta oltraggiosa posta in essere, al fine di accertare se l'oltraggio sia ricaduto principalmente sui singoli agenti ovvero nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

In relazione al caso in esame, innanzitutto, occorre rilevare la condotta processuale dei due carabinieri, che non hanno ritenuto di costituirsi parte civile e, pertanto, l'assenza da parte loro di ogni concreto interesse in ordine alla proposta di risarcimento del danno. A ciò si aggiunga che, proprio in ragione della simbolicità del risarcimento offerto, esso non poteva che essere destinato all'ente di appartenenza e non ai singoli pubblici ufficiali. A questi ultimi, a titolo di ristoro morale, l'imputato ha offerto le proprie formali scuse, in tal modo conformandosi alla ratio della causa di estinzione, laddove estende la condotta riparatoria tanto a beneficio dei pubblici ufficiali oltraggiati, quanto dell'istituzione di riferimento.

In ultima analisi, secondo il tribunale di Agrigento, operando la causa di estinzione in maniera oggettiva, stimandosi congrua la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 341-bis, comma 3, c.p.

Osservazioni

Il tribunale di Agrigento, dopo un'attenta ricostruzione della causa di estinzione del reato di cui al comma 3 dell'art. 341-bis c.p., ha concluso, in relazione al caso di specie, nel senso di ritenere operante la stessa anche se intervenuta dopo l'apertura del dibattimento. Ciò in quanto l'art. 341-bis c.p. prevede un effetto estintivo collegato alla condotta riparatoria, che viene considerato dal legislatore nella sua portata meramente oggettiva.

Se ciò è vero, non sembra che la riparazione “estintiva”, ex art. 341-bis c.p., debba necessariamente avvenire prima dell'inizio del dibattimento, proprio perché la norma reputa irrilevante ogni profilo di “spontaneo pentimento”, che, come tale, deve logicamente collocarsi prima dell'instaurazione del processo, privilegiando, viceversa, la mera esistenza di una condotta integralmente riparativa da parte dell'imputato.

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