È legittima l’installazione di un ascensore anche se ciò comporta una riduzione dello spazio e della luce
13 Dicembre 2018
Mevio (condomino) conveniva in giudizio Tizio e Ciao, chiedendo l'illegittimità dell'ascensore da questi realizzato. Secondo l'attore, l'ascensore in esame aveva determinato una riduzione dell'illuminazione dei locali e del varco utile per il passaggio delle persone, cose e di eventuali biciclette o scooter. Di conseguenza, l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. In primo e in secondo grado, i giudici del merito avevano rigettato la domanda attorea. In particolare, secondo la Corte territoriale, era necessario applicare, con le dovute attenuazioni, la disciplina in materia di distanze, dovendo prevalere l'esigenza di assicurare una reale abitabilità all'immobile. Avverso tale ultimo provvedimento, gli attori hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 907 e 1102 c.c. e della l. n. 13/1989. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha confermato il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Nello specifico, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue la finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici. Di conseguenza, l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino (a proprie spese) su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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