Cessione di eco e sisma bonus senza obbligo di registrazione

Redazione scientifica
13 Dicembre 2018

Una nuova Risoluzione delle Entrate risponde ad alcuni quesiti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni.
Gli atti di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, anche se redatti in forma scritta, non soggiacciono all'obbligo di richiedere la registrazione. È questo il chiarimento più rilevante contenuto nella Risoluzione n. 84/E diramata il 6 dicembredalle Entrate. La nuova prassi fa seguito ad alcuni quesiti pervenuti all'Agenzia, con i quali sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni. Tra le indicazioni rese, viene precisato che, in caso di cessione dal condominio al fornitore, il credito diviene disponibile per quest'ultimo a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Circa la procedura da seguire ai fini della cessione del credito da parte del condominio, è precisato che il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. L'amministratore del condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente (il mancato invio da parte dell'amministratore della predetta comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino).Con riguardo alla forma della cessione, le Entrate ribadiscono che “non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. Come detto, è condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'amministratore del condominio o del condomino incaricato”. Circa il mancato obbligo di registrazione dell'atto di cessione redatto in forma scritta, è precisato che l'obbligo non ricorre neanche laddove l'atto dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Fonte: fiscopiù

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