L’iscrizione del contratto di leasing finanziario con il metodo finanziario nel bilancio OIC
17 Dicembre 2018
Premessa
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Sezione XVI), con la sentenza n. 4221/2018, pronunciata l'11 luglio e depositata il 9 ottobre, nell'ambito di una contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente ad un ipotizzato scopo elusivo della modificazione dei criteri di rappresentazione in bilancio di tre distinti contratti di leasing, ha ritenuto che il Codice Civile non imponga alcun particolare metodo di contabilizzazione del contratto di locazione finanziaria e ciò ancorché l'art. 2427 c.c. preveda che la Nota integrativa contenga un prospetto nel quale, relativamente alle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, dal quale risulti:
La rappresentazione in bilancio dei contratti di leasing finanziario: metodo finanziario o patrimoniale
La sentenza in commento si riferisce, in particolare, alla rilevanza anche fiscale dell'adozione del metodo finanziario rispetto a quello c.d. “patrimoniale” o “dei canoni” dei contratti di locazione finanziaria nella redazione del bilancio di esercizio. Si rammenta che secondo l'art. 1, comma 136, l. n. 124/2017, “per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”. I successivi commi 137, 138 e 139 dell'art. 1 della citata Legge hanno definito gli effetti e le conseguenze della risoluzione per inadempimento, superando la dicotomia tra leasing traslativo e leasing di godimento (si vedano le sentenze Cass. da n. 5596/1989 a n. 5547/1989 e la sentenza Cass., S.U., n. 65/1993), con conseguente impossibilità di invocare, in sede giudiziale, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. Per un confronto sull'applicazione dei due metodi si veda il contributo: La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel “bilancio finanziario” del contratto di leasing ti tipo finanziario, Quaderni Monografici RIREA, n. 22, Roma, 2003. In merito occorre ricordare quanto segue: a) con il D.Lgs. n. 38/2005 il nostro Paese ha esercitato le opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, prevendo l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in via obbligatoria per talune tipologie di imprese e rendendo la loro applicazione facoltativa per talune altre tipologie di imprese; b) il D.l. n. 91/2014, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” e conv. con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'estensione facoltativa dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS alle società che superano i parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.; c) il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nell'art. 2423-bis c.c. il punto 1-bis secondo cui nella redazione del bilancio “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto” (per un'analisi della normativa relativa alla redazione del bilancio di esercizio dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 139/2015 si veda: F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, Giuffrè, 2017; si veda anche AA.VV., a cura di A. Palma, Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e contabili, Giuffrè, 2016). La sentenza in oggetto, che rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e che conferma in toto la pronuncia della CTP di Milano n. 4235 del 27 marzo 2017, depositata il 19 giugno 2017, si colloca nell'orientamento secondo cui, anche alla luce del rafforzamento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma di cui al richiamato punto n. 1-bis del comma 1 dell'art. 2423-bis c.c. e nonostante in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE (per un'analisi delle previsioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE, che ha abrogato la IV e la VII Direttiva CEE, sia consentito il rinvio a: Sottoriva, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè, 2014) con il D.Lgs. n. 139/2015 non sia stata modificata la previsione di cui al punto 22) del comma 1 dell'art. 2427 c.c., per procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario nei bilanci OIC si possa fare riferimento, anziché al metodo patrimoniale (o, “dei canoni”), al metodo finanziario previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17, ora sostituito dal principio contabile internazionale IFRS 16 “Leasing”, omologato con il Regolamento (UE) 2017/1986 del 31 ottobre 2017, in vigore a partire dal 1° gennaio 2019). La sentenza della CTP di Milano aveva, tra l'altro, evidenziato come “sia legittima la rilevazione dei contratti di leasing con il metodo finanziario e che l'amministrazione finanziaria non ha il potere di sindacare nel merito di tale scelta, a meno che quest'ultima non celi manovre elusive”. Le due sentenze appaiono d'interesse in quanto applicano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, quando era vigente la formulazione dell'art. 2423-bis c.c. (secondo cui “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”), le previsioni del principio contabile nazionale OIC 1 del 25 ottobre 2004 (recante “Principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio”) e le previsioni dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 38/2005 (antecedenti la modifica del 2014: in particolare, la possibilità per le società “[…] di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia”). Si rammenta che il principio contabile OIC 12, nel testo all'epoca vigente, individuava una serie di indicatori (ora contenuti nell'Appendice A dell'OIC 12) da valutare (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:
Il contratto di leasing si caratterizza altresì dal fatto che gravano sull'utilizzatore tutti i rischi riferiti al bene oggetto del contratto: rischi intrinsechi nel contratto di acquisto (come il rischio di evizione per la presenza di gravami a favore di terzi oppure il rischio di comprare un bene privo delle qualità promesse o essenziali oppure gravato da vizi) ai rischi propri del periodo di godimento del bene, come il rischio che il bene provochi danni ad altri oppure il rischio che il bene perisca. Assumendo la vincolatività della previsione dell'applicazione del metodo patrimoniale nel contesto dei principi contabili nazionali, ovvero basandosi sulla forma giuridica del contratto di leasing finanziario (semplice locazione), alla luce del fatto che il locatario non dispone di alcun diritto reale sul bene oggetto del contratto e che quindi il costo del bene in leasing non potrebbe venir iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, il metodo patrimoniale prevede l'iscrizione nel conto economico dei canoni passivi di leasing tra i costi per il godimento di beni di terzi (voce B.8 del conto economico) durante l'intera durata del contratto, al termine del quale, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il bene viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale al valore pari al prezzo pagato per il riscatto e, successivamente, sistematicamente ammortizzato, come bene usato, in base alla vita utile residua. Il prezzo di riscatto è il valore a cui il bene dovrà quindi essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili per procedere poi con l'ammortamento. Nell'ipotesi in cui il contratto stabilisca il pagamento di un maxi-canone iniziale, anch'esso va ripartito per la durata stabilita contrattualmente; di conseguenza la parte di competenza dell'esercizio va rilevata tra i costi per godimento di beni terzi, mentre la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata a quelli successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxi-canone (avendo il contratto di leasing una natura prettamente finanziaria, l'eventuale maxi-canone inziale è a garanzia della società di leasing in quanto ha come scopo di limitare l'ammontare del finanziamento in leasing rispetto al valore del bene locato, essendo finanziariamente equivalente ad una decurtazione indiretta del capitale anticipato dalla società di leasing) è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene. L'OIC 1 (ora abrogato all'esito dell'emanazione del D.Lgs. n. 139/2015 e del conseguente aggiornamento dei previgenti principi contabili nazionali) sottolineava che “L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione per le operazioni di leasing finanziario produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla citata metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il Legislatore ha espressamente previsto che il locatario nella Nota Integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario”. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, tuttavia, che, neppure all'esito dell'intervenuta riforma del diritto societario (di cui al D.Lgs. n. 6/2003), è lecito desumere argomenti efficaci a conferma della tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale sussisterebbero preclusioni per le c.d. società minori ad avvalersi - nella contabilizzazione del contratto di leasing finanziario - del metodo finanziario.
Il cambiamento del metodo di rilevazione contabile del leasing finanziario
Al fine di un ulteriore approfondimento nella prospettiva economico-aziendale e tecnico-bilancistica della sentenza in commento, occorre segnalare che, sulla base di quanto indicato nella sentenza della CTP di Milano, relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, la società aveva redatto il relativo bilancio in forma abbreviata applicando per i beni relativi a tre contratti di locazione finanziaria (stipulati nel novembre del 2008, nel marzo del 2010 e nel luglio del 2010) dapprima il metodo patrimoniale e, successivamente, in sede di predisposizione del bilancio dello stesso esercizio in forma ordinaria in conseguenza dell'applicazione dello IAS 17, il metodo finanziario. Secondo l'Ufficio accertatore, la società non aveva esplicitato in maniera chiara, né nella Nota integrativa nel bilancio dell'esercizio 2010 né in sede di verifica, le motivazioni civilistiche di tale scelta, se non facendo un “generico riferimento a una non meglio necessità di fare prevalere la sostanza alla forma, al fine di garantire una più veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale”. Anche secondo la CTR il comportamento della società risulterebbe essere stato, invece, corretto in quanto il cambiamento del metodo di rilevazione contabile sarebbe stato supportato da valide giustificazioni economiche (far prevalere il principio della sostanza sulla forma) e, avuto riguardo all'applicazione di tale principio, la CTR ha sancito che “laddove i due aspetti non dovessero combaciare (come nel contratto di leasing finanziario) è prevalente la sostanza economia e questo porta a modifiche nella redazione del bilancio”). In merito si precisa che, al di là che l'Ufficio sia in primo grado sia in secondo grado abbia richiamato il comma 34 dell'art. 1 della L. 244/2007 (che prevede la possibilità del disconoscimento di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore “se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”), l'abrogato OIC 1 evidenziava che “con il metodo patrimoniale il locatario (diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali ed il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma) non iscrive nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria. Infatti, tali immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del locatore, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in Conto Economico i canoni corrisposti come costi di periodo” (cfr. OIC 1, p. 12 e 13). Ulteriormente, come in precedenza già riportato, “L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione [il metodo patrimoniale] per le operazioni di leasing finanziario produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla citata metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma” (cfr. OIC 1, p. 13). Orbene, qualora si ritenesse che la previsione di cui al punto 22) del comma 1 dell'art. 2427 c.c. costituisca il riferimento normativo in applicazione del quale non può essere attualmente applicato il metodo finanziario nella rilevazione e nella rappresentazione nel bilancio di esercizio del contratto di locazione finanziaria, qualora la diversa metodologia di rappresentazione del contratto avesse effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società al termine dell'esercizio, il redattore di bilancio dovrebbe derogare alla stessa in applicazione del comma 5 dell'art. 2423 c.c. In tale caso:
Nel caso di specie, il ricorso alla deroga ex art. 2423, comma 4, c.c. (ora contenuta nel comma quinto del citato articolo alla luce delle modifiche apportate alla disciplina giuridica del bilancio di esercizio da parte del D.Lgs. n. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE) dovrebbe avere secondo l'Ufficio primaria rilevanza civilistica e, solo in questo caso, sarebbe legittimo un eventuale vantaggio fiscale che ne potrebbe derivare. Nell'ambito del contenzioso tributario in oggetto, secondo l'Ufficio era palese, invece, che il vantaggio fiscale fosse il primario obiettivo del cambio di principi contabili operato dalla società avuto riguardo ai contratti di leasing finanziario in essere.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
L'adozione del metodo finanziario nel bilancio OIC per la rappresentazione dei contratti di leasing finanziario costituisce una chiara applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (anche secondo la formulazione antecedente le modifiche apportate alla normativa contenuta nel Codice Civile recata dal D.Lgs. n. 139/2015 e in precedenza richiamate) ancorché l'Assonime (Circolare n. 14 del 21 giugno 2017, Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali, 28 e ss.) ritenga che la concreta applicazione del principio debba avvenire attraverso la necessaria mediazione dei principi contabili nazionali approvati dall'OIC. E ciò in relazione al fatto che la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 139/2015 spiega che “ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi di rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”. Appare invece più vicino ad un'interpretazione sostanziale del principio che, trattandosi di un postulato generale di bilancio, il rispetto del principio substance over form gravi direttamente su chi predispone il bilancio. In quest'ottica il redattore del bilancio - anche al di là ed al di fuori delle indicazioni dei principi contabili nazionali - sarebbe tenuto a ricercare le soluzioni contabili più aderenti al principio, facendo anche ricorso, se del caso, a quanto previsto dagli standard contabili internazionali IAS/IFRS (più ampiamente si veda il commento sub art. 2423-bis in Codice delle società, a cura di L. NAZZICONE, Giuffrè, 2018, 798). Una terza possibile interpretazione della concreta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma prevede che tale principio sia rivolto, allo stesso modo, tanto allo standard setter nazionale quanto al singolo redattore di bilancio. La conciliazione tra i due piani dovrebbe avvenire attribuendo un rilievo preminente ai principi contabili nazionali nella misura in cui la fattispecie possa dirsi compiutamente prevista e regolamentata dallo standard setter nazionale; viceversa, in caso contrario, il singolo redattore del bilancio avrebbe la facoltà di scegliere le modalità di rappresentazione che ritiene più conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Il principio contabile nazionale OIC 11, così come modificato nel marzo del 2018, evidenzia come proprio tale ultimo approccio sia preferibile per le seguenti ragioni: a) i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale; b) pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento; c) poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale. Ne consegue che - laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica – tale principio può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata. Se, come previsto dall'OIC 11, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici, in assenza di specifiche previsioni contenute nei principi contabili nazionali, il redattore di bilancio deve verificare nel caso di specie se effettivamente si sia in presenza di un contratto di locazione finanziaria caratterizzato, in sintesi, dall'acquisizione di un cespite tramite il finanziamento. All'esito di tale verifica, il contratto dovrebbe essere rilevato con il metodo finanziario in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In merito si rammenta che nel 2008 l'OIC aveva previsto: - la modifica dell'art. 2424-bis c.c. introducendo la previsione secondo cui “I beni in leasing, qualora l'operazione abbia funzione finanziaria, sono iscritti nel bilancio dell'utilizzatore; la funzione finanziaria si presume quando il contratto trasferisce al locatario sostanzialmente la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del leasing; essa si presume altresì quando al momento della stipulazione del contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell'esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto”; - la modifica dell'art. 2426 c.c. inserendo nei criteri di valutazione che “Il costo iniziale dei beni utilizzati in base a contratti di leasing aventi le caratteristiche indicate nel quinto comma dell'art. 2424–bis è calcolato detraendo dal totale dei canoni e del prezzo di riscatto il componente di interesse determinato secondo il metodo finanziario”. Il metodo finanziario è, peraltro, noto anche al legislatore tributario, che nel TUIR prevede quanto segue:
In conclusione
Il contenuto della sentenza in commento appare molto importante in quanto costituisce – per quanto qui ritenuto rilevante – una prima concreta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma relativamente ai contratti di locazione finanziaria, sia sotto il profilo della redazione del bilancio di esercizio sia sotto il profilo del conseguente trattamento tributario. Ciò anche alla luce del principio della derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 TUIR (così come modificato dal d.l. n. 244/2016, conv. con mod. in l. n. 19/2017) che ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali redatti dall'OIC (ad eccezione delle micro-imprese), e che ha introdotto il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni. Si sottolinea, quindi, la necessità di allineare i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio dei contratti di leasing finanziario, sia alla luce della esplicitazione del postulato del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella redazione del bilancio di esercizio (anche se forse già implicito nella clausola di redazione del bilancio, “fair and true view”, ex art. 2423 c.c.), sia della più recente giurisprudenza che ha valorizzato sempre più l'autonomia contrattuale delle parti nella definizione negoziale del contratto: in particolare, questo è quanto statuito dal Tribunale di Milano (sentenza n. 7179/2018): “la più recente giurisprudenza di merito ha fatto leva anche su tali considerazioni per abbandonare la distinzione tradizionale tra leasing traslativo e leasing finanziario (vedi da ultimo Trib. Udine, 10.2.2012) non soltanto in ambito fallimentare, rilevando come la disciplina pattizia debba prevalere sull'art. 1526 c.c., dettata in tema di vendita con riserva di proprietà, costituendo la locazione finanziaria una distinta tipologia contrattuale caratterizzata dalla causa di finanziamento (Trib. Treviso, 19.1.2012)”.
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