Annullamento di delibera assembleare: la legittimazione a impugnare dell’organo amministrativo

La Redazione
17 Dicembre 2018

Le deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. prese non in conformità della legge o dell'atto costitutivo sono annullabili, ai sensi dell'art. 2377 c.c.: tale disposizione prevede una legittimazione all'impugnazione in capo all'organo amministrativo nel suo complesso, e non già in favore di singoli amministratori.

Le deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. prese non in conformità della legge o dell'atto costitutivo sono annullabili, ai sensi dell'art. 2377 c.c.: tale disposizione prevede una legittimazione all'impugnazione in capo all'organo amministrativo nel suo complesso, e non già in favore di singoli amministratori. Si tratta di un potere collegiale e non individuale dei singoli componenti dell'organo (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato un difetto di legittimazione per l'impugnazione di una delibera proposta solo da alcuni componenti del c.d.a. di una società per azioni e non dall'intero consiglio di amministrazione).

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