La notifica “diretta” della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale da parte dell'agente della riscossione
17 Dicembre 2018
Massima
É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al d.P.R. n. 600/1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall'art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60. Il caso
Il contribuente proponeva impugnazione avverso due intimazioni di pagamento notificate sulla base di due cartelle recanti l'iscrizione a ruolo di crediti tributari, eccependo il difetto di notifica delle cartelle prodromiche e la conseguente prescrizione del credito erariale. La CTR del Lazio rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto effettuate direttamente a mezzo posta e con consegna a mani del portiere. La questione
La questione in esame è relativa alla validità o meno della notifica cd. “diretta” della cartella esattoriale, effettuata a mezzo del servizio postale dall'agente della riscossione ex art. 26 del d.P.R. n. 602/73, qualora l'avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dal portiere dallo stabile, che abbia ricevuto l'atto. In particolare viene affrontata la questione della necessità o meno della cd. raccomandata integrativa richiesta dall'art. 60, comma b-bis del d.P.R. n. 600/73 nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto («se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata») nonché dall'art. 139 c.p.c., nell'ipotesi di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario. Le soluzioni giuridiche
L'ordinanza in commento conferma un pacifico orientamento della Suprema Corte con riferimento alla notificazione, effettuata dall'agente della riscossione, a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Trattasi di una modalità di notificazione semplificata che, come si vedrà, è stata da recente ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale con la decisione n. 175/2018. Secondo la Suprema Corte, alla detta forma di notificazione si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982; con specifico riferimento alla cartella notificata tramite consegna della raccomandata al portiere, pertanto, la stessa si considera perfezionata nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al d.P.R. n. 600/1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Da recente, proprio sull'art. 26 si è pronunciata la Corte costituzionale, a seguito della questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, comma 1; 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, Cost., «nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento» nonché «nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 l. n. 890/82, così come modificato con la l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2007». Com'è noto la Corte ha dichiarato non fondate le dette censure, ritenendo che la modalità di notificazione semplificata di cui può giovarsi l'agente della riscossione trovi piena giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente stesso, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602/1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Secondo la Corte «il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (sentenze n. 90/2018 e n. 281/2011). In questo contesto, l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento». Così come ricordato anche dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in commento la semplificazione insita nella notificazione diretta, consistente nella mancanza della relazione di notifica e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN) nulla toglie all'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte dei destinatario, in quanto comunque l'avviso di ricevimento dell'atto viene redatto da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo. A ciò si aggiunga che la mancanza del cd. CAN «non costituisce nella disciplina della notificazione, nonostante tale obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, commi 1 e 2, Cost.) del destinatario dell'atto, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». Precisa, infine, la Corte, che un eventuale scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente è suscettibile di essere riequilibrato attraverso il ricorso alla rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità.
Osservazioni
Le questioni concernenti le notifiche delle cartelle ed in generale degli atti ad istanza dell'agente della riscossione (ivi compreso il pignoramento esattoriale) sono spesso oggetto delle opposizioni ed impugnazioni proposte dal contribuente sia innanzi al Giudice tributario sia innanzi al Giudice ordinario (ove non si tratti di tributi), tanto che la giurisprudenza in tema di notificazione delle cartelle è copiosa. Con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, come detto, l'ordinanza in commento è in linea con molteplici pronunce della Suprema Corte che hanno ritenuto pienamente legittima la modalità semplificata di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 602/73, chiarendo anche la non applicabilità delle norme di cui alla l. n. 890/82 (cfr., ex multis, di recente, Cass. civ.,ord., n. 19857/2018; Cass. civ.,ord., n. 15157/2018; meno recentemente, in fattispecie analoga a quella oggetto di esame, Cass. civ., ord., n. 16949/2014 secondo cui «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta)». |