Carlo Salvatore Hamel
17 Dicembre 2018

Il monopolio della forza da parte dell'autorità statale, come principio cardine del moderno Stato di diritto, comporta la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria, nei limiti previsti dalla legge, di ricorrere alla forza pubblica per l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Inquadramento

Il monopolio della forza da parte dell'autorità statale, come principio cardine del moderno Stato di diritto, comporta la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria, nei limiti previsti dalla legge, di ricorrere alla forza pubblica per l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali.

L'esigenza di richiedere l'ausilio della forza pubblica può sorgere con riferimento a disparate fattispecie: si pensi alla liberazione dell'immobile occupato in attuazione delle ordinanze di sfratto o licenza per finita locazione, o in generale all'attuazione di provvedimenti di rilascio o consegna di beni mobili, o all'attuazione dell'ordine di liberazione nelle procedure di espropriazione immobiliare.

Anche nella gestione del processo è possibile che sia necessario, ad esempio per la corretta direzione dell'attività istruttoria, richiedere l'ausilio della forza pubblica.

Il potere del giudice di avvalersi della forza pubblica per l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali è ricondotto pacificamente al principio di effettività della tutela giurisdizionale che trova fondamento, a livello di fonti sovranazionali, negli artt. 19 TUE e 6 CEDU, e a livello costituzionale, negli artt. 24 e 103 Cost..

Ad una prima ricognizione del quadro normativo, a livello di fonti primarie, il potere del giudice di ricorrere all'ausilio della forza pubblica trova fondamento nel disposto dell'art. 68, comma 3, c.p.c. e dell'art. 14 ord. giud.; in sede di esecuzione forzata va poi citata la norma di cui all'art. 513 c.p.c..

In evidenza

La nozione di agente della forza pubblica si ritrova nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 329 c.p. che punisce «Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge».

La giurisprudenza di legittimità definisce agente della forza pubblica «tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, quindi, vi rientrano, per la tipicità delle loro funzioni rivolte alla tutela diretta di quei beni, gli appartenenti al ruolo della polizia di stato ai quali non spetta più la qualifica di militari» (così Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 1986, n. 4259).

Rientrano nella nozione, per opinione prevalente, a titolo esemplificativo, gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco ed ancora gli agenti della Polizia Municipale (esplicitamente per tale ultima categoria Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2005, n. 5393).

Il ricorso alla forza pubblica nella procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore

Una prima fattispecie da prendere in esame è quella relativa alla procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore.

Come visto, l'art. 513, comma 2, c.p.c. consente all'ufficiale giudiziario, per l'esecuzione del pignoramento mobiliare e la ricerca delle cose da pignorare, «quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti», o ancora nel caso di resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure, da ultimo, per allontanare persone che disturbano l'esecuzione, di richiedere l'intervento della forza pubblica.

La previsione in esame consente all'ufficiale giudiziario di rivolgersi alla forza pubblica, senza il necessario ricorso al giudice dell'esecuzione, trattandosi di prerogativa “speciale” attribuita per legge all'ufficiale che procede alla ricerca delle cose da pignorare.

Anche in giurisprudenza si è avuto modo, d'altronde, di affermare che «l'Ufficiale Giudiziario - ai sensi del combinato disposto degli artt. 513, 605 e 677 c.p.c. - già dispone ex se del potere dovere di richiedere, quando (secondo sua stessa valutazione discrezionale) occorre, l'assistenza della forza pubblica, non richiedendosi a tal fine alcuna autorizzazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento che si tratta di eseguire» (così Trib. Messina, sez. II, 27 febbraio 2008).

L'ausilio della forza pubblica nell'esecuzione dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.

L'intervento della forza pubblica può essere richiesto e risulta spesso necessario, nelle dinamiche delle esecuzioni immobiliari, con riguardo al momento della liberazione dell'immobile pignorato, che costituisce, per la delicatezza degli interessi che vengono intaccati, a partire dalle esigenze abitative degli esecutati, e per le comprensibili tensioni che comporta, uno degli snodi più critici.

Le tendenze degli ultimi anni, sul piano legislativo e su quello dell'applicazione giurisprudenziale, sono volte ad un'agevolazione della liberazione del compendio pignorato.

Risale al d.l. n. 59/2016, conv. con l. n. 119/2016, la riforma dell'art. 560 c.p.c., che ha introdotto il “nuovo” ordine di liberazione, sottraendo la liberazione dell'immobile in sede esecutiva alle forme dell'esecuzione per consegna e rilascio ex artt. 605 e ss. c.p.c., che rallentavano la procedura, impantanata nell'instaurazione di un sub-procedimento esecutivo per ottenere lo sgombero dagli occupanti del compendio pignorato.

La giurisprudenza, anche prima delle ultime modifiche all'art. 560 c.p.c., era giunta a ritenere obbligatoria ed indefettibile l'emissione dell'ordine di liberazione, al momento dell'aggiudicazione (cfr. Cass. civ., n. 6836/2015).

Le recentissime linee Guida del CSM in materia di esecuzioni hanno, poi, indicato la via maestra, già tracciata nella prassi dei Tribunali più virtuosi, della liberazione “anticipata” dell'immobile rispetto al momento dell'aggiudicazione, da effettuare al momento dell'ordinanza di vendita, o ancor prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., utile ad esempio per superare difficoltà negli accessi all'immobile da parte del custode o nei sopralluoghi dell'esperto stimatore al fine della redazione della relazione di stima.

Il nuovo tenore dell'art. 560 c.p.c ha reso il provvedimento del giudice dell'esecuzione eseguibile direttamente da parte del custode, in via autonoma, anche richiedendo l'intervento della forza pubblica.

Con la riforma dell'art. 560 c.p.c., d'altronde, come contraltare del suo carattere self-executing, si è prevista espressamente l'opponibilità dell'ordine di liberazione con lo strumento di cui all'art. 617 c.p.c..

Va la pena interrogarsi sulle modalità con cui il giudice dell'esecuzione, nell'emissione dell'ordine di liberazione, debba, là dove lo ritenga necessario, richiedere l'intervento della forza pubblica.

Alcune voci autorevoli aderiscono a un orientamento più rigoroso che impedirebbe al giudice dell'esecuzione di rimettere al custode la scelta dell'autorità cui rivolgersi, con formule quali «autorizza il custode ad avvalersi, se del caso, dell'ausilio della forza pubblica».

Per tale opinione, il giudice dell'esecuzione potrebbe o individuare direttamente la specifica autorità destinataria di dettagliate indicazioni, o, diversamente, indicare i criteri con cui il custode, considerando la singola procedura e le sue peculiarità, possa individuare l'autorità a cui concretamente rivolgersi.

Tale orientamento risulta, di certo, più aderente al dettato della norma, con necessità, però, di un contemperamento con le esigenze di flessibilità che, in determinate realtà, potrebbero portare a preferire indicazioni ancora più elastiche, soprattutto con riguardo al corpo cui rivolgersi, anche per far fronte a situazione di indisponibilità di personale o altre difficoltà pratiche nell'intervento.

Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare e forza pubblica

Anche nel momento attuativo dei provvedimenti che accertano la sussistenza e impongono un obbligo di fare o non fare, è possibile che sorga la necessità di rivolgersi alla forza pubblica.

L'art. 613 c.p.c., in particolare, prevede che l'ufficiale giudiziario possa farsi assistere dalla forza pubblica e debba chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione in questo caso provvede con decreto.

I provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nel procedimento in esame - tra cui, secondo parte della giurisprudenza, anche il provvedimento con cui viene richiesto l'intervento della forza pubblica (così App. Milano, 27 ottobre 1981 Giust. civ., 1982, I, 497), anche se la norma sembrerebbe attribuire direttamente all'ufficiale giudiziario, senza il necessario ricorso al G.E., tale facoltà - hanno natura meramente ordinatoria e sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ., n. 13287/1991).

La norma è espressione del medesimo principio di cui all'art. 610 c.p.c., per cui va ritenuto che le difficoltà, presupposto per il ricorso al G.E., debbano intendersi come di carattere materiale, mentre più limitata sarebbe la possibilità di un ricorso, ai sensi della norma in esame, in caso di questioni di interpretazione del titolo, che non devono sfociare in contestazioni del diritto a procedere esecutivamente, oggetto di opposizioni esecutive.

Forza pubblica e gestione del processo

É possibile che anche nel corso del processo sorga per il giudice la necessità di avvalersi della forza pubblica, per una corretta gestione dell'attività di udienza o, ancora, per superare difficoltà nell'istruttoria.

In questo senso, l'art. 128, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro nell'udienza, stabilendo la possibilità di disporre l'allontanamento di chi contravviene alle sue prescrizioni. Tale norma, letta in combinato disposto con l'art 68, comma 3, c.p.c., pare consentire un intervento della forza pubblica, là dove necessaria, su richiesta del giudice, per garantire il corretto svolgimento dell'udienza.

L'esigenza di ricorrere alla forza pubblica può poi emergere nel corso dell'istruttoria, si pensi al caso di difficoltà del CTU a procedere all'accesso sui luoghi, come da quesito del giudice.

Com'è noto, l'art. 62 c.p.c. stabilisce che il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede. Tale norma fa il paio con la disposizione di cui all'art. 92 disp att. c.p.c. che prevede che se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso; il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Ebbene, si ritiene che il giudice, oltre a poter ricavare argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dal comportamento ostruzionistico di una parte, possa, in determinati casi, a seconda della natura della causa, anche richiedere l'ausilio della forza pubblica per superare le difficoltà riscontrate dal consulente. Una parte della giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che il consulente tecnico di ufficio può essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per accedere agli immobili oggetto di controversia tra le parti. Nella specie, si trattava di un giudizio di divisione, nel quale il CTU aveva necessità di accedere ad uno degli immobili facente parte della massa dividenda, e ne veniva impedito da una delle parti (cfr. Trib. Reggio Calabria, 30 settembre 2003).

La regolamentazione degli interventi della forza pubblica in via amministrativa

La collaborazione dell'autorità amministrativa nella concessione della forza pubblica nel caso di richiesta dell'autorità giudiziaria costituisce dovere presidiato anche penalmente.

Ciò detto, negli anni, si è assistito ad alcune tendenze legislative volte ad attribuire all'amministrazione una qualche forma di discrezionalità nella regolazione degli interventi della forza pubblica nelle esecuzioni civili e nei procedimenti di sfratto.

Un esempio recente è fornito dalla norma di cui all'art. 11 del d.l. n. 14/17, conv. con modif., dalla l. n. 48/17, che attribuisce al Prefetto il potere di impartire disposizioni per graduare l'intervento della forza pubblica, ove richiesta per la liberazione di immobili illegittimamente occupati, a tutela di istanze, come «la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale», che possono risultare astrattamente confliggenti con quelle che abbiano trovato riconoscimento nel provvedimento giurisdizionale.

Tale normativa non rappresenta un unicum; già nel passato erano state introdotte disposizioni volte ad attribuire all'autorità amministrativa poteri incidenti, più o meno latamente, sulla richiesta di ausilio della forza pubblica nell'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali: in questo senso, l'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. con modif., dalla l. 21 febbraio 1989, n. 61 (norma abrogata con l'entrata in vigore della nuova legge sulle locazioni abitative, ex art. 14, comma 3, l. 9 dicembre 1998, n. 431) attribuiva al prefetto, al fine di attuare gli sfratti, il potere di stabilire i criteri per l'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.

O ancora, si può prendere in considerazione la norma di cui all'art. 20, comma 7, l. 23 febbraio 1999, n.44, che prevedeva il potere del prefetto di sospendere i processi di esecuzione forzata nei confronti delle vittime dell'usura: la disposizione è stata dichiarata incostituzionale, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), l. 27 gennaio 2012, n. 3, considerato che il Prefetto veniva ad essere investito del potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura; potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria (Corte cost., sent., 23 dicembre 2005, n. 457).

Ciò che preme sottolineare in questa sede è che recenti arresti giurisprudenziali suggeriscono che il ritardo nella liberazione dell'immobile, che incida sull'andamento di una procedura esecutiva, la dové foriero di un danno al creditore o al titolare del diritto di proprietà sul compendio illegittimamente occupato, può configurare fonte di responsabilità per lo Stato o, ancora, per il singolo funzionario pubblico.

Casistica

CASISTICA

Limiti amministrativi all'intervento della forza pubblica e giurisdizione

  • L'impugnazione dei provvedimenti che, in via generale, negano la concessione della forza pubblica per tutte le esecuzioni degli sfratti per un certo periodo dell'anno appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione giuridica soggettiva fatta valere è una situazione di interesse legittimo, attesa la finalizzazione della domanda all'accertamento dell'annullamento dei provvedimenti, impugnati in quanto lesivi dell'interesse generale di tutti i proprietari degli immobili all'esecuzione degli sfratti, e la circostanza che gli atti impugnati sono comunque volti al fine pubblico di prevenzione e controllo del territorio, costituendo espressione di attività pubblicistica provvedimentale (Cass. civ.,Sez. Un., 17 luglio 2017, n. 17620).

  • La prestazione della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione si configura non come provvedimento discrezionale, bensì come vero e proprio atto dovuto da parte dell'amministrazione di polizia, secondo i criteri di ordine generale dettati dal Prefetto, che si inserisce nel procedimento giurisdizionale di esecuzione forzata e la cui illegittimità trova il suo giudice naturale nel giudice dell'esecuzione perché incide su posizioni di diritto soggettivo e può essere contestata solo con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, mentre la revoca di tale concessione può essere disposta solo per motivi tecnici e non già per motivi di merito riguardanti, ad esempio, l'inesistenza dell'urgente necessità addotta dal locatore che appartiene, invece, alla competenza del predetto giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., 26 maggio 1998, n. 5233).

  • Il potere attribuito al prefetto ed alla speciale commissione consultiva in punto di "graduazione" degli sfratti e di concessione della forza pubblica (artt. 3 ss. l. n. 61/1989) si sostanzia nella emanazione di tre distinti atti, quali il preventivo parere della commissione sui criteri da adottare nella individuazione delle priorità degli sfratti, il decreto prefettizio di "graduazione" (che stabilisce i criteri generali per l'autorizzazione all'assistenza della forza pubblica), l'atto specifico con cui la forza pubblica viene concessa per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giurisdizionale. A prescindere dalla natura (amministrativa o meno) del decreto prefettizio di graduazione (natura che andrebbe correttamente individuata privilegiando il carattere meramente ausiliario e strumentale del provvedimento, rispetto a quelli strettamente giurisdizionali del processo esecutivo, si che la sua eventuale illegittimità non dovrebbe rilevante ex se), il provvedimento di concessione (o di diniego), in concreto, della forza pubblica, in quanto atto dovuto (a reg. ex art. 475, comma 3, c.p.c.), è privo di qualsiasi contenuto discrezionale - dovendosi riconoscere, al più, all'autorità di polizia un limitato margine di discrezionalità tecnica quanto alla scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza - e si connota come singolo momento del più complesso procedimento di esecuzione, così che la sua eventuale illegittimità, impingendo posizioni di diritto soggettivo, trova il suo giudice naturale nel giudice dell'esecuzione (e non anche nel giudice amministrativo), e può essere contestata con il rimedio di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.. Ne consegue che, una volta concesso il nulla osta all'assistenza della forza pubblica, tale provvedimento può essere sospeso o differito dall'autorità che lo ha emanato soltanto per motivi strettamente tecnici (impossibilità, difficoltà, inopportunità di fornire materialmente la forza pubblica), ma non anche per motivi di merito (riguardanti, ad esempio, la inesistenza della urgente necessità dedotta dal locatore ex art. 3 l. n. 61/1989), dovendo ogni questione attinente all'esistenza o al sopravvenuto mutamento delle condizioni necessarie per l'assistenza della forza pubblica essere sollevata dinanzi al giudice dell'esecuzione che, in caso di illegittima revoca del provvedimento di concessione, ben può disapplicarla, ex art. 5 l. n. 2248/1865 all. E (Cass. civ., Sez. Un., 26 maggio 1998, n. 5233).

  • Nell'ambito del giudizio di esecuzione, qualora sia proposta opposizione denunciando non il mero errore del cancelliere nell'apporre la formula esecutiva al decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, ma negando al creditore procedente il diritto di procedere a esecuzione forzata poiché non è stata soddisfatta la condizione dell'efficacia del decreto a valere come titolo esecutivo, condizione costituita da una valida prestazione della causazione (prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.c.), l'opposizione integra un'opposizione alla esecuzione (e non una opposizione agli atti esecutivi) (Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13069).

  • I provvedimenti dell'Autorità amministrativa, in materia di graduazione degli sfratti e, in particolare, quelli che consistono nel diniego o nel differimento della concessione dell'assistenza della forza pubblica, incidono sul diritto soggettivo del proprietario-locatore e sullo svolgimento del relativo procedimento esecutivo; di conseguenza la legittimità degli atti dell'Autorità amministrativa, che si risolvano in un ostacolo o un differimento del rilascio forzoso dell'immobile, sono sindacabili dallo stesso giudice dell'esecuzione civile, in via incidentale e ai fini della disapplicazione (Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2015, n. 1629).

Profili di responsabilità in caso di ingiustificato diniego della forza pubblica

  • Sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero dell'Interno per la condotta illecita omissiva delle forze dell'ordine non intervenute nell'esecuzione del sequestro preventivo disposta dall'autorità giudiziaria a tutela dell'interesse individuale del singolo, in quanto persona offesa del reato di invasione arbitraria di edifici. L'art. 11 d.l. n. 14/2017 non giustifica infatti l'inerzia da parte degli organi delegati per l'esecuzione (Trib. Roma, sez. II, 15 novembre 2017, n. 21347).

  • In tema di esecuzione di sfratti a seguito di convalida di licenza per finita locazione, richiesta dall'ufficiale giudiziario l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione del titolo, e non concessa tale assistenza da parte dell'autorità competente, nel giudizio promosso dal privato per il risarcimento del danno derivatogli dalla mancata o tardiva esecuzione dello sfratto, non il privato è tenuto a dimostrare come il diniego fosse ingiustificato, quanto la p.a. convenuta è onerata della prova che l'autorità di P.S. richiesta dell'assistenza era nell'impossibilità di prestarla, senza che, all'uopo, possa ritenersi sufficiente addurre la reiterazione di esigenze alternative o di mancanza del personale necessario perché la p.a. possa ritenersi esente da responsabilità, dovendosi, per converso, in relazione alla molteplicità dei compiti demandati alle forze di polizia, tener conto, nella valutazione della effettività delle ragioni addotte a sostegno della contingente impossibilità rappresentata, del complessivo comportamento della pubblica autorità, considerando 1) l'eventuale indicazione di date alternative (diverse da quelle stabilite dall'ufficiale giudiziario); 2) il numero delle volte in cui l'assistenza sia stata infruttuosamente richiesta; 3) la genericità o puntualità dei singoli motivi di diniego (Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3873).

  • L'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo di sfratto per finita locazione ha il dovere primario di prestare i mezzi per l'attuazione, in concreto, della funzione giurisdizionale per la tutela del diritto soggettivo leso e costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost., per cui risponde dei danni conseguenti alla mancata assistenza, salvo la prova dell'impossibilità dell'adempimento dovuto, da valutarsi in relazione: 1) all'eventuale indicazione di date alternative (diverse da quelle stabilite dall'ufficiale giudiziario) per l'esecuzione assistita; 2) al numero delle volte in cui l'assistenza sia stata infruttuosamente richiesta; 3) alla genericità o puntualità dei singoli motivi di diniego, risultando, comunque, manifestamente inammissibile l'allegazione della prevalenza d'interesse, su quello dello sfratto, di generiche esigenze di ordine pubblico, secondo una valutazione discrezionale dell'autorità (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2005, n. 9245).

  • Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento di rilascio coattivo di immobile da finita locazione ad uso di abitazione, onde verificarne la ragionevolezza, è tenuto a considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi o comunque normativi, ovvero di provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa di graduazione degli sfratti. Tuttavia, qualora si accerti che la durata del procedimento esecutivo, come conformato in base a quegli atti, sia in concreto incompatibile con il precetto di cui all'art. 2 l. n. 89/2001, il danno patrimoniale subito dal locatore non può essere individuato nella perdita, correlata alla temporanea indisponibilità dell'immobile locato ad uso abitativo, dei vantaggi economici tratti dal suo valore locativo al canone di mercato rispetto alla minore misura del corrispettivo dovuto sino al rilascio dal conduttore, in quanto tale pregiudizio non trova diretta causa nella durata del processo bensì nella violazione da parte del medesimo conduttore dell'obbligo di restituzione del bene alla scadenza della locazione abitativa, sanzionata dall'art. 1591 c.c., e nei riflessi negativi conseguenti alla emanazione dei provvedimenti legislativi di sospensione degli sfratti o di devoluzione all'autorità amministrativa della graduazione dell'assistenza della forza pubblica (Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2007, n. 2250).

Riferimenti
  • E. Cacace, Appunti sulla (in)costituzionalità del potere dei prefetti in materia di rilascio dei beni immobili illecitamente occupati, in www.magistraturaindipendente.it;
  • G. Fanticini, La custodia dell'immobile pignorato, in La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18.6.2009, n, 69, a cura di P.G. Demarchi, Bologna, 2009;
  • G. Fanticini, L'attuazione dell'ordine di liberazione con l'ausilio della forza pubblica, reperibile su www.inexecutivis.it;
  • A. Ghedini- N. Mazzagardi, Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare, Padova, 2015;
  • B. Perna, La custodia giudiziaria, in Il nuovo Processo di Esecuzione, a cura di R. Fontana- S. Romeo, Padova, 2015, 95-96;
  • A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2017.

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