Decreto semplificazioni: modifiche al codice di rito in materia di esecuzione forzata nei confronti dei creditori della PA

Redazione scientifica
17 Dicembre 2018

Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dello scorso 14 dicembre, ha apportato modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione.

Le modifiche. Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, cd. decreto semplificazioni, ha apportato modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione.

In particolare, l'art. 4 del decreto prevede:

«1. All'art. 495 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;

c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

2. Al terzo comma dell'art. 560 c.p.c. sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'art. 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'art. 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'art. 570».

3. Al primo comma dell'art. 569 c.p.c., sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».

4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

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