IL CASO È il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 31233/2018, depositata il 4 dicembre, ha accolto in parte il ricorso avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ad una controversia per responsabilità professionale di un geometra incaricato di progettare e dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato.
DANNO Tra le diverse doglianze proposte, la Corte accoglie il motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alla quantificazione della responsabilità risarcitoria rapportata al c.d. danno figurativo da mancato godimento dell'immobile.
La Corte d'Appello ha infatti ritenuto congruo parametro per la liquidazione del danno l'importo di un ipotetico canone di locazione per il periodo di ritardo nella consegna dell'immobile facendo applicazione del principio secondo cui il danno subito dal proprietario è in re ipsa in caso di ritardo nella messa a disposizione o di perdita della disponibilità del bene. Tale principio è però stato oggetto di un'approfondita rivisitazione da parte della giurisprudenza di legittimità sulla base della netta distinzione tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno ed il danno stesso.
Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, il Collegio giunge ad affermare che nel caso di ritardo nella consegue di un immobile, quale conseguenza dell'inadempimento dell'incarico di opera professionale, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistenza in re ipsa, «atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non è copertura normativa», creando così un contrasto con la giurisprudenza (v. SS.UU. 26372/2008 e 16601/2017). Da tale premessa discende dunque che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno è tenuto a provare di aver effettivamente subito una lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile o per aver pero l'occasione di venderlo a prezzo conveniente, oppure per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli. La valutazione è riservata al giudice di merito che può anche avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari diversi però dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei termini summenzionati e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)