Amministratori in conflitto d’interessi e responsabilità dei sindaci

La Redazione
18 Dicembre 2018

La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non vale ad escludere o anche solo attenuare il dovere di controllo del collegio sindacale

La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non vale ad escludere o anche solo attenuare il dovere di controllo del collegio sindacale: è il principio ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n. 32573 depositata il 17 dicembre.

Il caso. un componente del collegio sindacale di Telecom proponeva opposizione avverso la delibera con cui la Consob irrogava una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 149, comma 1, TUF, in relazione all'omessa vigilanza del collegio sindacale sul mancato rispetto dell'art. 2391 c.c. da parte dell'amministratore. La Corte d'appello rigettava l'opposizione e il sindaco proponeva ricorso per cassazione.

La comunicazione degli interessi in conflitto. Un primo motivo attiene alla corretta lettura della disposizione di cui all'art. 2391 c.c., secondo cui l'amministratore è tenuto a dare notizia agli altri amministratori, e al collegio sindacale, di ogni interesse che abbia in una determinata operazione della società. Tale norma, secondo la S.C., pone a carico dell'amministratore in conflitto di interessi un obbligo generale e preventivo di esplicitare tale sua condizione soggettiva, a prescindere dall'effettiva incidenza del conflitto di interesse sulle delibere in concreto adottate dal c.d.a.

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale. Con altro motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 149 TUF in relazione all'art. 2407 c.c., sostenendo che il collegio sindacale non avrebbe alcun dovere di attivarsi in relazione a specifiche operazioni che siano già state oggetto di verifica da parte dell'organo di controllo interno. Di parere opposto la Cassazione che, richiamando numerosi precedenti, ribadisce come, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società, che preveda al suo interno un comitato di controllo, non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo in capo a ciascun componente del collegio sindacale, su cui grava da un lato l'obbligo di vigilanza, e dall'altro l'obbligo legale di denuncia alla Banca d'Italia e alla Consob (in questo senso: Cass., S.U., n. 20934/2009; Cass., n. 6037/2016).

Il comitato interno e il collegio sindacale. È stato affermato, pertanto, che la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori, essendo insufficiente il controllo del comitato interno, volto piuttosto alla verifica del contenuto economico dell'operazione (così: Cass., n. 5357/2018). Il collegio sindacale è sempre tenuto ad esplicare la sua funzione di controllo e deve ritenersi responsabile in caso di omesso o inadeguato esercizio di tale attività.

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