Le novità della “Definizione agevolata delle controversie tributarie”
18 Dicembre 2018
Nuove percentuali del valore delle controversie per definire le liti; regimi specifici per la definizione delle controversie pendenti in primo grado e in Cassazione; regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate; estensione della definizione anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali. Sono queste, in estrema sintesi, le novità della disciplina della “Definizione agevolata delle controversie tributarie” di cui all'art. 6 del D.L. n. 119/2018, dopo la conversione in legge del Decreto. Ecco nel dettaglio in cosa consistono.
Ricorsi pendenti in primo grado Il nuovo testo del Decreto Fiscale prevede l'introduzione di una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis).
Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate Vengono modificate le quote previste per definire le liti nel solo caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018. Le nuove percentuali sono:
Accoglimento parziale del ricorso Il nuovo comma 2-bis prevede una specifica disposizione in relazione ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate. Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta sopra indicata per i casi di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.
Controversie pendenti in Cassazione Il nuovo comma 2-ter è relativo alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tali casi, si viene a prevedere che le controversie possano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.
Enti territoriali Agli enti territoriali, oltre alla facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte, è riconosciuta la facoltà di applicare la procedura anche alle controversie in cui è parte un loro ente strumentale.
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