Deposito cauzionale: aumento del saggio di interesse legale

Redazione scientifica
18 Dicembre 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8%.

In argomento, giova ricordare che in tema di locazioni di immobili urbani, l'art. 11, l. 27 luglio 1978 n. 392 (non abrogato dalla legge n.431/1998) dispone che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone produttive di interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno.

Premesso ciò, si osserva che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 291 del 15 dicembre 2018) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018 recante la Modifica del saggio di interesse legale. Come noto, ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno (tasso originario) ma, con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può essere modificato annualmente.

In pratica, con la recente modifica, la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 (per il 2018 la misura del saggio di interesse era dello 0,3 per cento).

Tale modifica è importante in quanto la misura del saggio degli interessi legali, si applica, fra l'altro, per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione.

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