Deposito cauzionale: aumento del saggio di interesse legale
18 Dicembre 2018
In argomento, giova ricordare che in tema di locazioni di immobili urbani, l'art. 11, l. 27 luglio 1978 n. 392 (non abrogato dalla legge n.431/1998) dispone che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone produttive di interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno. Premesso ciò, si osserva che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 291 del 15 dicembre 2018) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018 recante la Modifica del saggio di interesse legale. Come noto, ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno (tasso originario) ma, con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può essere modificato annualmente. In pratica, con la recente modifica, la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 (per il 2018 la misura del saggio di interesse era dello 0,3 per cento). Tale modifica è importante in quanto la misura del saggio degli interessi legali, si applica, fra l'altro, per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione.
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