Riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (reg. ce n. 1215/2012)

Maria Elena Matteini Chiari
Sergio Matteini Chiari
19 Dicembre 2018

Negli ambiti comunitari la materia del riconoscimento e dell'esecuzione negli Stati membri dell'UE (inclusa la Danimarca) delle decisioni in materia civile e commerciale emanate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri è attualmente, a far tempo dal 10 gennaio 2015, disciplinata dal Reg. 1215/2012/CE del 12 dicembre 2012 (cd. Bruxelles I bis – in seguito: Regolamento o Reg.), che ha abrogato il Reg. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000.
Inquadramento

Negli ambiti comunitari la materia del riconoscimento e dell'esecuzione negli Stati membri dell'UE (inclusa la Danimarca) delle decisioni in materia civile e commerciale emanate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri è attualmente, a far tempo dal 10 gennaio 2015, disciplinata dal Reg. 1215/2012/CE del 12 dicembre 2012 (cd. Bruxelles I bisin seguito: Regolamento o Reg.), che ha abrogato il Reg. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000.

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. n. 1215/2012/CE, le nuove disposizioni si applicano «solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».

Pertanto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015 continuerà ad applicarsi il Regolamento «abrogato» e dovrà, al riguardo, richiedersi l'exequatur.

Tutte le norme che verranno citate senza indicazione della fonte debbono intendersi fare parte del Regolamento n. 1215/2012.

Abolizione del sistema dell'exequatur

Va, innanzitutto, evidenziato che la nuova fonte normativa generalizza l'abolizione del sistema dell'exequatur.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, la decisione (la nozione di decisione è dettata dall'art. 2, cui si fa rinvio) emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

Ai sensi dell'art. 39 Reg., la decisione emessa in uno Stato membro che sia esecutiva in tale Stato membro è altresì automaticamente esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Riconoscimento delle decisioni. Oneri del richiedente

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, la parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro dell'UE deve produrre una copia della decisione medesima provvista dei requisiti necessari per stabilirne l'autenticità, nonché attestato rilasciato ai sensi del successivo art. 53, secondo il modulo previsto nell'all. I al Regolamento, come modificato dal Regolamento n. 281 del 26 novembre 2014.

In estrema sintesi, tale modulo prevede indicazioni, in ciascun caso con una pluralità di specificazioni, sui seguenti oggetti: a) autorità giurisdizionale d'origine; b) attore; c) convenuto; d) decisione.

Segue. Traduzione e traslitterazione di attestati e decisioni

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, l'autorità giurisdizionale (in seguito: a.g.) o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro UE può, «se del caso», richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'art. 57, la traduzione o la traslitterazione (termine con cui si intende la trascrizione di un testo secondo un sistema alfabetico diverso dall'originale) del contenuto dell'attestato di cui al precedente paragrafo.

É in facoltà dell'a.g. o di altra autorità richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione invocata anziché la traduzione del contenuto dell'attestato, qualora non sia in grado di procedere senza tale traduzione.

Disposizioni sulla traduzione e sulla traslitterazione di attestati e decisioni si rinvengono anche negli artt. 42 e 43 Reg., relativi all'esecuzione delle decisioni.

Le regole valevoli per tutti i casi di traduzione e traslitterazione previsti dal Regolamento sono dettate dall'art. 57, ove si dispone a) che esse devono essere effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro; b) che, ai fini dei moduli di attestato ex art. 53 esse possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare; c) che qualsiasi traduzione deve essere eseguita da persone a tal fine abilitate in uno degli Stati membri.

Procedura ai fini dell'attestazione dell'assenza di motivi di diniego al riconoscimento

Nel secondo comma dell'art. 36 viene prevista la possibilità per ogni parte interessata di instaurare un procedimento finalizzato ad ottenere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'art. 45; ciò, all'evidenza, al fine di prevenire o comunque rendere difficoltose eventuali opposizioni all'esecuzione.

Deve, a tale riguardo, essere seguita la medesima procedura disciplinata dagli artt. 46 ss. per l'ipotesi di domanda di diniego del riconoscimento e dell'efficacia esecutiva della decisione. Onde evitare ripetizioni, si fa rinvio al relativo paragrafo.

Ci si limita a ricordare che in Italia, giusta le indicazioni date dal Ministero della Giustizia alla Commissione europea, la competenza a decidere nella fase di prima istanza spetta al Tribunale ordinario e, nelle eventuali fasi di impugnazione, alla Corte di appello e alla Corte Suprema di Cassazione.

Nel comma 3 dell'art. 36 è previsto che, se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'a.g. di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale a.g. è competente al riguardo.

Sospensione del procedimento

Ai sensi dell'art. 38, l'a.g. o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, qualora la decisione sia stata impugnata nello Stato membro d'origine oppure se sia stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

Esecuzione delle decisioni

i) Come già chiarito, ai sensi dell'art. 39, la decisione emessa in uno Stato membro che sia esecutiva in tale Stato è altresì automaticamente esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Ai sensi dell'art. 40, una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

ii) L'iter delle procedure esecutive è disciplinato dagli artt. 41 ss..

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, fatte salve le diverse disposizioni contenute nella stessa norma e nei successivi artt. da 42 a 44, il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto e le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.

In deroga a quanto appena detto, nel secondo comma della disposizione viene precisato che i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di diniego riportati nel successivo art. 45.

iii) Ai sensi del comma 3 dell'art. 41, la parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere ivi un rappresentante autorizzato, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

iv) L'art. 42, comma 1, detta che ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro è sufficiente che il richiedente fornisca «alla competente autorità incaricata dell'esecuzione» (che, in Italia, si identifica con l'ufficiale giudiziario) una copia autentica della decisione e l'attestato di cui al successivo art. 53, che certifica l'esecutività della decisione nel Paese d'origine e contenente anche un estratto della decisione nonché, «se del caso», le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.

Segue. Diritti dell'esecutato

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53 deve essere notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa, unitamente alla decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona. Il debitore deve, invero, essere posto in grado di difendersi prima che il provvedimento acquisti efficacia esecutiva nel territorio dello Stato membro richiesto dell'esecuzione

Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestarne l'esecuzione, qualora essa non sia redatta o accompagnata da una traduzione o in una lingua ad essa comprensibile oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.

Tali prescritti non sono operativi nell'ipotesi in cui la decisione sia già stata notificata o comunicata alla persona contro cui viene chiesta l'esecuzione in una o più delle suddette lingue o se sia corredata di una traduzione in una o più delle lingue medesime.

Nei casi in cui venga richiesta la traduzione della decisione, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, eccezion fatta per le misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 43, l'intera disposizione non si applica all'esecuzione di un provvedimento cautelare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l'esecuzione proceda a provvedimenti cautelari ai sensi del precedente art. 40.

Segue. Esecuzione delle decisioni che dispongono provvedimenti provvisori o cautelari

i) Particolari disposizioni sono dettate dall'art. 42, comma 2, ai fini dell'esecuzione delle decisioni che dispongono provvedimenti provvisori o cautelari.

In tal caso, il richiedente deve fornire alla competente autorità incaricata dell'esecuzione una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, nonché l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che: i) l'a.g. è competente a conoscere del merito; ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, nonché, infine, ma soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire; iii) la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

É in facoltà dell'autorità competente per l'esecuzione esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato, nonché, peraltro unicamente qualora non sia in grado di procedere altrimenti, esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione.

ii) Ai sensi dell'art. 35, i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'a.g. di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'a.g. di un altro Stato membro.

Si pone il quesito di stabilire se in tali ipotesi siano applicabili i disposti dell'art. 42, comma 2, sopra riportati.

Come già detto, nell'attestato che il richiedente deve fornire alla competente autorità incaricata dell'esecuzione, unitamente a copia autentica della decisione, deve essere certificato, fra l'altro, che l'a.g. è competente a conoscere del merito.

Nel Considerando (33) risulta disposto che «Quando … i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato».

Tutto questo posto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l'efficacia esecutiva extraterritoriale dei provvedimenti cautelari o provvisori deve ritenersi limitata a quelli emessi dall'a.g. competente per il merito, mentre i provvedimenti cautelari di cui al «quesito» avranno efficacia soltanto entro i limiti territoriali del foro dell'a.g. che li ha emessi e che sia competente anche per il merito.

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Il diniego del riconoscimento e dell'efficacia esecutiva della decisione non può essere effettuato d'ufficio, ma abbisogna di specifica istanza ad opera della parte interessata, vale a dire quella contro cui è stata (o può essere) chiesta l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, la domanda di diniego dell'esecuzione deve essere proposta all'a.g. che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione europea come l'a.g. a cui deve essere presentata l'istanza, conformemente al disposto dell'art. 75, lett. a).

Nel nostro Paese, stanti le indicazioni date dal Ministero della Giustizia alla Commissione, la competenza a decidere nella fase di prima istanza spetta al Tribunale ordinario e, nelle successive, eventuali, fasi di impugnazione, alla Corte di appello e alla Corte Suprema di Cassazione.

La competenza per territorio a conoscere della domanda di diniego spetta al Tribunale del luogo dell'esecuzione (art. 27 c.p.c.) oppure, qualora manchi l'elezione di domicilio da parte del «creditore» nel circondario del suddetto Tribunale, il Tribunale del luogo di notificazione del precetto (art. 480, comma 3, c.p.c.).

Si ritiene che quest'ultima disposizione sia applicabile anche qualora la domanda di diniego venga proposta dall'interessato subito dopo la notifica dell'attestato di cui all'art. 53 Reg. o della decisione, senza contestuale precetto.

L'atto introduttivo potrà assumere la forma del ricorso ai sensi degli artt. 702-bis ss. c.p.c. (rito sommario di cognizione) oppure quella della citazione secondo il rito ordinario, soggetto, peraltro, a conversione nel rito sommario, in ossequio alla prescrizione di decidere sulla domanda di diniego dell'esecuzione «senza indugio» (art. 48 Reg.).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, la procedura per il diniego è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento, salva, in caso di carenze, applicazione della legge dello Stato richiesto.

In ordine agli effetti della domanda di diniego si veda il successivo paragrafo.

L'istante deve fornire all'a.g. richiesta una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa. Tuttavia, l'a.g. può dispensare la parte dalla produzione dei suddetti documenti qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'a.g. può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

Il terzo comma dell'art. 47 specifica che la parte che chiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere in tal luogo un rappresentante autorizzato, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Ai sensi dell'art. 48, l'a.g. deve statuire «senza indugio» sulla domanda di diniego dell'esecuzione.

Effetti della domanda di diniego dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 44, comma 1, una volta proposta la domanda di diniego, l'a.g. dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata

oppure

c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.

Nel comma 2 della disposizione è previsto che, su istanza della suddetta parte, l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione qualora l'esecutività della decisione sia stata sospesa nello Stato membro d'origine.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, l'a.g. innanzi a cui sia stata presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o sia stata proposta un'impugnazione ai sensi degli artt. 49 o 50 può sospendere il procedimento se la decisione sia stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine oppure se il termine per proporre l'impugnazione non sia ancora scaduto; con facoltà, in quest'ultimo caso, di fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.

Nel secondo comma dell'art. 51 si detta che, quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del precedente comma.

Motivi di diniego del riconoscimento e dell'efficacia esecutiva

Va annotato che quelli che nel Reg. 44/2001 erano i motivi ai quali era subordinato l'exequatur emesso (in Italia) della corte d'appello del luogo in cui la decisione doveva essere eseguita, sono divenuti, nel sistema del Reg. 1215/2012, motivi di diniego del riconoscimento e dell'efficacia esecutiva.

Evidenza

Come già chiarito nel paragrafo relativo alla procedura ai fini dell'attestazione dell'assenza di motivi di diniego al riconoscimento, la parte interessata al riconoscimento può far valere in negativo i motivi opponibili per il diniego.

Il riconoscimento di una decisione e l'esecuzione di una decisione sono negati qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi elencati (tassativamente e da interpretare restrittivamente) nell'art. 45 e di cui appresso:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (sia sostanziale che processuale, riferibile, quest'ultimo, ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio – v. Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2015, n. 17519 e Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11021) dello Stato membro richiesto. I motivi di ordine pubblico non si applicano, peraltro, alle norme in materia di competenza.

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto;

e) se la decisione è in contrasto con le disposizioni sui fori a tutela della parte debole che sia convenuta (contraente di assicurazione, assicurato, beneficiario di contratto di assicurazione, parte lesa, consumatore, lavoratore) o con i fori esclusivi di cui all'art. 24 Reg..

Nell'accertamento delle ipotesi di cui alla lettera e), l'autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l'istanza è vincolata dall'accertamento dei fatti sui quali l'a.g. d'origine ha fondato la propria competenza.

La competenza dell'a.g. d'origine non può essere fatta oggetto di riesame, fatto salvo quanto previsto nella lettera e).

Impugnazione della decisione

Ai sensi dell'art. 49, ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 50, l'impugnazione è proponibile unicamente «se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'art. 75, lettera c)».

Nel nostro Paese, giusta le indicazioni date dal Ministero della Giustizia, l'impugnazione deve essere proposta innanzi alla Corte di appello e successivamente innanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La disposizione dell'art. 48, secondo cui l'a.g. deve statuire «senza indugio» sulla domanda di diniego dell'esecuzione, deve ritenersi estensibile alle statuizioni in sede di impugnazione. A tal fine, laddove ne ricorrano le condizioni, può farsi ricorso, in fase di appello, al rito di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e, in fase di giudizio di legittimità, al rito di cui all'art. 380-bis c.p.c..

Rapporti tra Regolamento 1215/2012/CE e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Per ciò che attiene ai rapporti fra il Reg. 1215/2012 e la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 804/1971), l'art. 68 (così come il corrispondente articolo del Reg. 44/2001) del Regolamento dispone che il Regolamento medesimo sostituisce, tra gli Stati UE, le disposizioni della suddetta Convenzione, salvo per quanto riguarda «i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'art. 355 TFUE» e che «nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento».

La norma deve essere letta, peraltro, in unione al precedente art. 67 (già art. 67 Reg. 44/2001), ove viene precisato che il Regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti, nonché in unione al successivo art. 71 (già art. 71 Reg. 44/2001), ove è stabilito che il Regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

Sommario