Decreto fiscale 2019: con la conversione nuovi poteri alla GdF nell'attività ispettiva

La Redazione
19 Dicembre 2018

È approdata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto fiscale. In virtù delle modifiche apportate al D.L. n. 119/2019, la Guardia di Finanza avrà maggiore operatività in materia di contrasto all'evasione e della tutela del credito dell'Erario, con accesso all'archivio dei rapporti finanziari.

Il testo definitivo del

Decreto Fiscale

(

D.L. 119/2018

), modificato in sede di conversione dalle Camere parlamentari,

è in vigore

. La relativa legge di conversione, contenente tutti gli emendamenti approvati, è stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale e da oggi spiega i suoi effetti (Legge n. 136/2018, G.U. Serie Generale n. 293 del 18 dicembre 2018). Passiamo in rassegna alcune novità introdotte dall'art. 16 quater all'art. 16 septies.

Art. 16 quater:

introdotte modifiche all'art. 11 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con lo scopo di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale. Oltre alla previsione di adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, si prevede che le informazioni comunicate all'Anagrafe Tributaria sono utilizzate dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio dell'evasione, anche in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 16 quinquies: in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo di banche dati o di elementi emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.

Art. 16 sexies: l'Agenzia delle Entrate, su richiesta della Guardia di Finanza, è tenuta a fornire, per eseguire l'attività di controllo tributario o per finalità del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni ricevute nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni.

Art. 16 septies: aggiunti due commi all'art. 22 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle procedure di riscossione, le istanze possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai PVC rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

In questi casi, la GdF fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine sopra detto.

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