È esclusa la responsabilità del condomino a seguito del cedimento del solaio
19 Dicembre 2018
Tizio e Caia (condomini) avevano chiesto al giudice la condanna di Sempronio alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del cedimento del solaio del proprio appartamento. Secondo gli attori, il cedimento era stato causato dalla rimozione di un tramezzo da parte del convenuto. In primo grado era stata accolta la domanda. In secondo grado, la Corte territoriale riformava la pronuncia. Difatti, secondo la corte d'appello, le opere di ristrutturazione effettuate dal convenuto non avevano interessato le parti comuni dell'edificio aventi funzione portante, ma unicamente le pareti divisorie. Di conseguenza, il cedimento era stato imputato allo stato di avanzato degrado del solaio. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Aparere della Suprema Corte, la domanda di condanna di contribuzione alle spese di rifacimento del solaio, ai sensi dell'articolo 1125 c.c. (la cui causa petendi risiedeva nella comune proprietà del solaio), non era mai stata proposta dagli odierni ricorrenti, ne essa poteva ritenersi implicita nella domanda di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni arrecati al solaio dalla rimozione del tramezzo; giacché, quest'ultima si fondava sulla distinta e diversa causa petendi dell'illecito aquiliano. Del resto, secondo la Cassazione, la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione se, dopo aver rigettato la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti, avesse, in difetto di specifica domanda, condannato Sempronio al pagamento del contributo pro quota alle spese di rifacimento del solaio ex articolo 1125 c.c.
|