Improcedibile il ricorso per cassazione iscritto a ruolo con copia cartacea priva di attestazione di conformità
20 Dicembre 2018
La questione. Il giudizio trae origine da un ricorso promosso in sede di appello avverso una decisione del Tribunale di Palermo nei confronti di una pronuncia del Giudice di Pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte, tuttavia, in sede di giudizio non esamina i motivi della parte ma rileva che il ricorso è stato notificato telematicamente alla controparte ma non presenta, nella fase di iscrizione a ruolo, l'attestazione di conformità della copia cartacea all'originale. Attestazione di conformità ove non si possa procedere con modalità telematica. La Cassazione, ribadendo che benché al giudizio di cassazione non sia stato esteso il processo telematico, il ricorrente ha comunque la possibilità di notificare alla controparte il ricorso con modalità telematica. Ove scelga di avvalersi di tale facoltà egli, effettuata la notifica telematica, deve estrarre copia cartacea dell'atto notificato e della relata di notificazione (art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994) per poi depositarla nella cancelleria della Corte. Richiamando le disposizioni di legge, i Giudici ribadiscono che, qualora non si possa procedere telematicamente al deposito in cancelleria dell'atto inviato via PEC alla controparte, l'avvocato deve estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna (art. 23, co. 1, d.lgs. n. 82/1985) ed attestarne la conformità. Nel caso di specie, la Corte rileva che il difensore ha notificato alla controparte il ricorso via PEC ma non ha attestato la conformità delle copie analogiche che ha prodotto e depositato in Cancelleria, violando il sopracitato art. 9 e dunque facendo venire meno la condizione di procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c.. Sezioni Unite: validità in caso di mancato disconoscimento del controricorrente. Le Sezioni Unite hanno precedentemente affermato (sentenza n. 22438/2018) che il deposito in cancelleria entro venti giorni di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato via PEC senza attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità se il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non abbia disconosciuto la conformità della copia notificatogli (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005). Viceversa, se il controricorrente rimane solo intimato o disconosce la conformità all'originale della copia analogica, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. |