Improcedibile il ricorso per cassazione iscritto a ruolo con copia cartacea priva di attestazione di conformità

Redazione scientifica
20 Dicembre 2018

Ai fini della procedibilità del ricorso in Cassazione, depositato con copia cartacea in cancelleria ed inviato via PEC alla controparte, occorre produrre copia analogica del messaggio trasmesso telematicamente, dei suoi allegati nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali.

La questione. Il giudizio trae origine da un ricorso promosso in sede di appello avverso una decisione del Tribunale di Palermo nei confronti di una pronuncia del Giudice di Pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte, tuttavia, in sede di giudizio non esamina i motivi della parte ma rileva che il ricorso è stato notificato telematicamente alla controparte ma non presenta, nella fase di iscrizione a ruolo, l'attestazione di conformità della copia cartacea all'originale.

Attestazione di conformità ove non si possa procedere con modalità telematica. La Cassazione, ribadendo che benché al giudizio di cassazione non sia stato esteso il processo telematico, il ricorrente ha comunque la possibilità di notificare alla controparte il ricorso con modalità telematica. Ove scelga di avvalersi di tale facoltà egli, effettuata la notifica telematica, deve estrarre copia cartacea dell'atto notificato e della relata di notificazione (art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994) per poi depositarla nella cancelleria della Corte. Richiamando le disposizioni di legge, i Giudici ribadiscono che, qualora non si possa procedere telematicamente al deposito in cancelleria dell'atto inviato via PEC alla controparte, l'avvocato deve estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna (art. 23, co. 1, d.lgs. n. 82/1985) ed attestarne la conformità.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il difensore ha notificato alla controparte il ricorso via PEC ma non ha attestato la conformità delle copie analogiche che ha prodotto e depositato in Cancelleria, violando il sopracitato art. 9 e dunque facendo venire meno la condizione di procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c..
Ciò assume rilievo, continuano i Giudici, anche ai fini della definizione dei termini processuali per l'impugnazione; infatti, il rigore formale negli adempimenti procedimentali serve per dimostrare il dies a quo del termine per impugnare e il rispetto del dies ad quem dell'atto di impugnazione.

Sezioni Unite: validità in caso di mancato disconoscimento del controricorrente. Le Sezioni Unite hanno precedentemente affermato (sentenza n. 22438/2018) che il deposito in cancelleria entro venti giorni di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato via PEC senza attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità se il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non abbia disconosciuto la conformità della copia notificatogli (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005). Viceversa, se il controricorrente rimane solo intimato o disconosce la conformità all'originale della copia analogica, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.
Nel caso di specie, rileva la Corte, l'intimato non si è costituito e il ricorrente non ha deposito, né all'adunanza in camera di consiglio, né all'udienza di discussione, l'attestazione di conformità all'originale del ricorso depositato in forma cartacea, né la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio relativo al procedimento di notifica del ricorso all'esame.
Alla luce di quanto sopra detto, la Cassazione dichiara improcedibile il ricorso, non essendo stato possibile verificare la tempestività della notifica del ricorso e del suo deposito in Cassazione, non essendo stata acquisita la certezza circa la conformità delle copie degli atti originali.

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